Corte costituzionale
Sentenza 4 luglio 2014, n. 190

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2013, depositato in cancelleria l'8 ottobre 2013 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2013 (reg. ric. n. 90 del 2013) e depositato l'8 ottobre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione degli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione.

2.- L'art. 20 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nell'intervenire sul contenuto della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), come modificato da successivi interventi legislativi, detta misure in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, mentre l'art. 21 della medesima legge contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla intera legge impugnata.

2.1.- L'art. 20, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2002, stabilisce che la Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Bolzano. Le emittenti radiotelevisive e i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quali fornitori di contenuti. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell'azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online.

2.2.- L'art. 21, commi 3 e 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 prevede che alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dell'attuazione dall'art. 20 si faccia fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013), e successive modifiche. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato la legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 sotto tre profili.

3.1.- Il primo motivo di censura ha ad oggetto l'art. 20, comma 2, in quanto riconoscerebbe un vantaggio per le emittenti e i portali informativi di Bolzano e Provincia, rispetto a quelli aventi sede legale in altre parti del territorio italiano o negli altri Stati membri dell'Unione europea, che non potrebbero beneficiare dei contributi disposti dalla Giunta provinciale, se non trasferendo la propria sede legale nella Provincia di Bolzano. Di conseguenza, tale misura risulterebbe discriminatoria e violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost. nonché il principio della libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

3.2.- La difesa dello Stato ha censurato, in secondo luogo, l'art. 21, comma 3, della legge impugnata, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. Secondo quanto affermato dal ricorrente, l'unità previsionale di base (UPB) di riferimento non risulterebbe indicata nella tabella A allegata alla legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. Inoltre la copertura finanziaria non sarebbe idonea, poiché l'utilizzo del fondo di riserva non costituirebbe modalità di copertura finanziaria ammessa dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che, nel dettare i principi per la copertura finanziaria delle leggi, escluderebbe la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.

3.3.- Il ricorrente ha censurato, in terzo luogo, l'art. 21, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., perché, considerato che gli interventi previsti dai precedenti commi, cui esso si riferisce, non sono da considerarsi spese continuative o ricorrenti, tale norma comporta nuove o maggiori spese, senza indicare espressamente le risorse necessarie per farvi fronte relativamente ad ogni esercizio interessato.

4.- Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga respinto perché inammissibile o, in ogni caso, non fondato.

4.1.- La difesa provinciale sostiene, innanzitutto, che la censura proposta, in relazione all'art. 20, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, non sarebbe fondata.

Il rinvio, operato dall'art. 20, comma 2, ad una successiva deliberazione della Giunta provinciale, chiamata ad individuare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti, renderebbe evidente che spetta alla Giunta definire i requisiti che le emittenti radiotelevisive ed i portali informativi online devono possedere per poter accedere alle agevolazioni previste dal medesimo art. 20. Sarebbe dunque in tale sede che si dovrebbe osservare il rispetto del diritto di stabilimento di cui all'art. 49 del TFUE, nonché della più specifica direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno).

Nella denegata ipotesi in cui la Corte non dovesse condividere tale tesi, la resistente prospetta altresì la possibilità di un adeguamento della norma impugnata alla ratio Constitutionis, in modo da ovviare ad un evidente errore del legislatore provinciale. Invero la stessa difesa ammette che il legislatore, anziché richiedere che i beneficiari dei contributi provinciali debbano avere la loro sede legale nel territorio della Provincia, avrebbe dovuto limitarsi ad indicare che detti contributi sono destinati alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online che operano nel territorio provinciale.

4.2.- Con riferimento all'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, la resistente, in primo luogo, constata la cessazione della materia del contendere in quanto l'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, è stato emendato dall'art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni), che ha espunto il riferimento alla tabella A, senza che lo stesso abbia trovato medio tempore applicazione (il periodo sarebbe quello compreso tra il 21 agosto 2013, giorno dell'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, e il 25 settembre dello stesso anno, data in cui entra in vigore la legge prov. Bolzano n. 12 del 2013).

La difesa provinciale, in secondo luogo, sostiene che non troverebbe applicazione il divieto, previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, di ricorrere a fondi di riserva, in quanto la Provincia autonoma di Bolzano - in forza del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in particolare dell'art. 83, e delle relative norme di attuazione contenute nel decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) - possiederebbe potestà legislativa propria in materia di bilancio e di contabilità e nell'esercizio di tale sua competenza, con l'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano), avrebbe esaurientemente disciplinato la copertura finanziaria delle proprie leggi, senza escludere la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.

La resistente, infine, ritiene di trovare conferma alla legittimità dell'art. 21, commi 3 e 4, anche nel dettato dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015). Tale norma, facendo riferimento all'Allegato n. 2 al bilancio 2013, individua la possibilità per l'assessore provinciale alle finanze di prelevare dal fondo di riserva per spese impreviste, e iscrivere in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio. Secondo la difesa provinciale tra le spese urgenti, indicate al punto 1 dell'Allegato n. 2 alla legge prov. Bolzano n. 23 del 2012, c'è la prevenzione di pubbliche calamità per la quale sarebbero indispensabili impianti ricetrasmittenti perfettamente funzionanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione degli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione.

Le misure impugnate riguardano l'erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale nonché la copertura dei relativi oneri.

2.- La prima questione ha ad oggetto l'art. 20, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nella parte in cui avvantaggia le emittenti e i portali informativi aventi sede legale nella Provincia di Bolzano, rispetto a quelli operanti nel medesimo territorio provinciale, ma aventi sede legale in altre parti del territorio italiano o in altri Stati membri dell'Unione europea, dato che questi ultimi non potrebbero beneficiare dei contributi disposti dalla Giunta provinciale, se non trasferendo la propria sede legale nella Provincia di Bolzano. Di conseguenza, tale misura risulterebbe discriminatoria e violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione al principio della libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La questione è fondata.

L'impugnato art. 20, comma 2, autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, a determinate condizioni. Tra queste, si richiede che i beneficiari dei contributi abbiano sede legale e redazione principale nel territorio della Provincia di Bolzano. In tal modo, la previsione censurata dispone misure di favore per le società aventi sede legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell'Unione europea, in violazione della libertà di stabilimento garantita dai Trattati europei.

La libertà di stabilimento comprende, infatti, ai sensi degli artt. 49 e 54 del TFUE, il diritto di stabilimento secondario, vale a dire il diritto delle società, costituite a norma delle leggi di un qualsiasi Stato membro e che abbiano la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale nel territorio dell'Unione, di svolgere la loro attività economica in un altro Stato membro mediante una controllata, una succursale o un'agenzia.

I principi dell'Unione appena richiamati esigono una parità di trattamento tra imprese, indipendentemente dalla ubicazione della loro sede legale e quindi vietano tanto le discriminazioni palesi, quanto le misure che ostacolino o scoraggino, direttamente o indirettamente, il pieno esercizio della libertà di stabilimento (Corte di giustizia, sentenze 30 novembre 1995, in causa C-55/94, Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, e 5 ottobre 2004, in causa C-442/02, CaixaBank France contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie). Secondo il principio del trattamento nazionale, ai soggetti che nello Stato membro si limitano ad aprire un centro di attività deve essere esteso il trattamento che la legislazione locale riserva ai soggetti che nel territorio nazionale hanno lo stabilimento principale. Ammettere che lo Stato membro, ovvero, nel caso in questione, la Provincia autonoma di Bolzano, possa riservare un trattamento diverso alle società che operano sul suo territorio attraverso una sede secondaria, per il solo fatto che la sede principale si trova altrove, svuoterebbe di contenuto il diritto di stabilimento secondario (ex plurimis: Corte di giustizia, sentenza 13 luglio 1993, in causa C-330/91, The Queen contro Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank AG; sentenza 12 aprile 1994, in causa C-1/93, Halliburton Services BV contro Staatssecretaris van Financiën; sentenza 28 gennaio 1986, in causa C-270/83, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese).

La misura impugnata, dunque, nel subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, viola l'art. 49 del TFUE, in quanto dispone un trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla Provincia di Bolzano, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una succursale, filiale o agenzia.

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in secondo luogo, l'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto l'unità previsionale di base a cui fa riferimento la disposizione impugnata non risulterebbe indicata nella tabella A allegata alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013), a cui si fa rinvio. Inoltre, la copertura finanziaria non sarebbe idonea, poiché si intenderebbe far gravare la spesa sul fondo di riserva per spese impreviste, in violazione dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che, nell'indicare le modalità consentite per dare copertura finanziaria alle leggi, non includerebbe la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.

3.1.- La prima censura è inammissibile.

La spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 è quantificata dal successivo art. 21, comma 3, in un milione di euro per il 2013 e ad essa è data copertura mediante riduzione per importo equivalente dell'UPB 27203 «di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22», vale a dire la legge finanziaria provinciale per il 2013. Invero, la tabella A ad essa allegata non menziona l'UPB 27203. Quest'ultima è però indicata nel bilancio provinciale per il 2013, approvato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015), e corrisponde al fondo di riserva per le spese impreviste, cui è possibile attingere (Allegato n. 2) per una serie di spese, tra cui quelle «urgenti (...) per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità» (p. 1).

La legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni), entrata in vigore il 25 settembre 2013, all'art. 17, comma 3, ha espunto dall'impugnato art. 21, comma 3, il riferimento alla tabella A allegata alla legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. Permane dunque il riferimento puro e semplice alla UPB 27203, riferimento da intendere quindi alla stessa UPB per come indicata nella sua sede naturale, ossia nello stato di previsione della spesa facente parte del bilancio per l'esercizio in questione (2013).

Poiché la legge prov. Bolzano n. 12 del 2013 è entrata in vigore il 25 settembre 2013, mentre il ricorso è stato deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013, la doglianza deve ritenersi inammissibile, nella parte in cui denuncia l'assenza della UPB dalla tabella A, per ricostruzione inesatta della disposizione impugnata (ex plurimis, sentenza n. 3 del 2013). Per completezza va detto che la norma impugnata, nella sua formulazione originaria, non ha mai avuto applicazione, considerato che la delibera di Giunta che dà applicazione all'art. 20, comma 2, è stata adottata il 27 dicembre 2013.

3.2.- Fondata è invece la censura che lamenta l'inutilizzabilità del fondo di riserva per spese impreviste al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese per i contributi di cui all'art. 20, comma 2, della legge impugnata.

La difesa della resistente obietta che l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri come parametro interposto, non si applicherebbe alla Provincia autonoma di Bolzano, titolare di potestà legislativa propria in materia di bilancio e contabilità. Secondo la Provincia, tale potestà è stata esercitata con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano), nella quale non figurerebbe alcun divieto di copertura delle spese mediante il ricorso a fondi di riserva; inoltre, a norma dell'art. 20 della stessa legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, l'assessore provinciale può usare il fondo di riserva per coprire spese impreviste, corrispondenti alle categorie elencate in un apposito allegato al bilancio, tra cui si menzionano le spese urgenti per la prevenzione di calamità pubbliche, che esigerebbe, sempre secondo la Provincia, impianti ricetrasmittenti perfettamente funzionanti. Di qui la connessione, nella prospettazione che ne dà la Provincia, tra i contributi di cui all'art. 20, comma 2, della legge provinciale censurata e l'UPB dedicata alle spese impreviste.

A prescindere da ogni considerazione circa la possibilità di ricondurre alle spese urgenti per la prevenzione di calamità pubbliche i contributi erogabili dalla Giunta provinciale alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, pare opportuno ricordare che per pacifica giurisprudenza di questa Corte «[g]li artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio [dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.]: l'art. 17 inerisce alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali; l'art. 19 le estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza le due disposizioni non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art. 17: "in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione...") ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che si riferisce al principio della copertura come enunciato all'art. 81, quarto comma, Cost. nel testo in vigore fino all'esercizio 2013; dall'esercizio 2014, poiché trova applicazione la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», il medesimo principio rinviene il proprio fondamento nell'art. 81, terzo comma, Cost.).

Di conseguenza, anche la Provincia autonoma di Bolzano, non diversamente dalle altre autonomie speciali, è soggetta alla normativa di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e la sua inosservanza da parte delle leggi provinciali determina una violazione dell'art. 81 Cost. (sentenza n. 115 del 2012).

La formulazione dell'art. 17 non lascia dubbi sul fatto che la legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, in quanto nuova e latrice di oneri, debba individuare i mezzi finanziari per la sua attuazione, attenendosi ad una delle modalità da esso indicate. Tra queste non è annoverata la riduzione per equivalente importo del fondo di riserva per le spese impreviste. Del resto, come questa Corte ha avuto già modo di precisare, la finalità stessa del fondo di riserva per le spese impreviste esclude che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al suo controllo (sentenza n. 28 del 2013), come in sostanza la disposizione impugnata ha fatto. L'utilizzo del fondo per le spese impreviste, a copertura di nuovi oneri previsti dalla legislazione approvata in corso di esercizio, da un lato, rischia di vanificarne la finalità, in quanto così facendo esso potrebbe venire eccessivamente impoverito e, dunque, non essere poi in grado di assolvere alle finalità per le quali è stato istituito, una volta che gli eventi che giustificano il ricorso ad esso si dovessero verificare; dall'altro, il ricorso ad un fondo che, per sua natura, è destinato a finalità non precisate (e non precisabili), ma che comunque dovranno essere in qualche modo fronteggiate all'occorrenza, finisce per svuotare la ratio della disposizione costituzionale, specie nell'attuazione datane dal legislatore del 2009 in conformità ad una interpretazione già da tempo fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte. Si deve precisare inoltre che, nel caso di specie, il legislatore non pare neppure aver previsto la riallocazione delle risorse sottratte dal fondo di riserva ad un capitolo di bilancio dedicato ai contributi provinciali da erogarsi a favore alle emittenti radiotelevisive e ai portali online, cosicché di fatto detti contributi graverebbero direttamente, e dunque illegittimamente, sul fondo di riserva.

4.- La terza questione, avente ad oggetto l'art. 21, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, non è fondata.

Occorre anzitutto precisare che la censura deve intendersi riferita alla disposizione impugnata in quanto prevede la copertura finanziaria per gli anni successivi al 2013 dei soli contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, ai sensi dell'art. 20, comma 2, dei quali il ricorso tratta.

È opportuno ricordare che, secondo l'art. 20 della legge prov. Bolzano impugnata, i contributi in questione sono concessi discrezionalmente dalla Giunta sulla base di criteri definiti dallo stesso organo, nel rispetto di alcuni requisiti e presupposti indicati direttamente dal citato art. 20. La conseguente attività di erogazione è prevista senza determinazione di tempo ed è pertanto suscettibile di protrarsi e ripetersi.

L'art. 21, comma 3, come detto, quantifica gli oneri conseguenti e provvede alla loro copertura per l'anno 2013, mentre il successivo comma 4 rinvia alle leggi finanziarie annuali non la sola copertura finanziaria, ma la stessa decisione di spesa, oltre che la quantificazione della stessa: «[l]a spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale». Pertanto, la lettura sistematica dei commi 3 e 4 porta a ritenere che la spesa sia stata autorizzata, quantificata e coperta solo per l'anno 2013.

Con riguardo agli anni successivi al 2013, la spesa dovrà essere stabilita di volta in volta e contestualmente ad essa dovrà anche essere assicurata adeguata copertura finanziaria, ben potendo il legislatore provinciale variare e rimodulare l'entità complessiva degli stanziamenti e, di conseguenza, l'entità dei contributi, la cui concessione è del resto configurata in termini del tutto facoltativi, secondo quanto emerge dalla lettura dell'art. 20, comma 2: «La Giunta può concedere contributi [...]». Non si tratta dunque di spese pluriennali, la cui copertura deve essere assicurata per tutto l'arco temporale interessato (ex plurimis, sentenze n. 26 del 2013 e n. 70 del 2012), quanto piuttosto di spese ripetibili, ma di carattere facoltativo, alle quali può legittimamente essere data copertura al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata (analogamente, sentenza n. 62 del 2014).

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

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