Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 13 marzo 2015, n. 5074

Presidente: Rovelli - Estensore: Di Amato

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che con convenzione del 12 febbraio 1996 il Comune di Montopoli affidava al Consorzio A.S. Cerbaie (oggi s.p.a. Cerbaie) il servizio comunale di acquedotto, fognature e depurazione, prevedendo, alla cessazione della convenzione, la facoltà del Comune di riscattare gli impianti realizzati dal Consorzio, pagandone il controvalore. In effetti il Comune, con delibera n. 58 del 2008, decideva di riscattare gli impianti. Il Comune, tuttavia, ritornava successivamente sui propri passi e, con delibera n. 48 del 2013, decideva di revocare la delibera di esercizio della facoltà di riscatto;

- che la s.p.a. Cerbaie, la quale aveva già proposto azione innanzi al Tribunale di Pisa per il pagamento di quanto assumeva dovutole, a seguito dell'esercizio del riscatto da parte del Comune e della determinazione del valore dei beni da parte di una commissione paritetica, impugnava la delibera di revoca innanzi al TAR della Toscana, chiedendo l'annullamento della delibera, oltre al risarcimento dei danni e, in subordine, il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990;

- che il Comune di Montopoli propone regolamento di giurisdizione deducendo che: a) la situazione giuridica vantata dalla s.p.a. Cerbaie è il credito derivante dall'esercizio del diritto di riscatto, come confermato dalla richiesta di «rimborso dei costi sostenuti per i lavori nuovi... realizzati dalla comparente nel periodo 1996-2001»; b) il diritto di credito di cui si controverte non può essere compreso tra le "particolari materie" attribuite alla giurisdizione esclusiva dell'AGA, limitata "ai provvedimenti relativi al rapporto di concessione di beni pubblici", con esclusione delle controversie concernenti "indennità canoni ed altri corrispettivi" (art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a.); analoga esclusione è, poi, prevista con riferimento al rapporto di concessione di pubblici servizi (art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a.), ancorché tale qualificazione doveva, nella specie, considerarsi impropria perché oggetto del riscatto erano alcuni cespiti di proprietà della Cerbaie; c) ammesso che vi fosse stato esercizio di un potere di autotutela, e non un semplice diritto potestativo di fonte negoziale, il relativo provvedimento, se illegittimo, poteva essere disapplicato dal giudice ordinario; d) anche a voler configurare la convenzione di affidamento del servizio idrico a Cerbaie come accordo ex art. 11 della l. n. 241/1990 (atto negoziale finalizzato a «determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo»), la controversia era sorta dopo l'esaurimento del rapporto convenzionale; e) quanto alla domanda subordinata, ammesso che si possa parlare di indennizzo per la revoca di un provvedimento, la giurisdizione dell'AGA presuppone che il potere dell'amministrazione abbia comportato «la lesione di un "interesse legittimo" (pretensivo) "caducato" dall'atto di secondo grado/ritiro»; la posizione vantata da Cerbaie è, invece, di diritto soggettivo;

- che la s.p.a. Cerbaie resiste con controricorso, deducendo che la domanda azionata innanzi al giudice amministrativo riguarda la legittimità del potere autoritativo esercitato dalla P.A. mediante la revoca in autotutela della precedente delibera di esercizio del diritto di riscatto degli impianti idrici. Inoltre, la situazione lesa dalla revoca non attiene ad un diritto di credito che origina da un accordo privatistico, ma trova la sua fonte nell'esercizio da parte della P.A. del potere pubblicistico di esercitare il riscatto degli impianti;

- che entrambe le parti hanno presentato memoria;

- che il regolamento è infondato in tutti i suoi profili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 113 [recte: 133 - n.d.r.], comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che l'art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi» (Cass. 12 ottobre 2011, n. 20939). Pertanto, poiché l'adozione di un provvedimento di revoca da parte della P.A. è possibile quando il precedente provvedimento risulta inficiato da vizi di merito (per originaria o sopravvenuta inopportunità) e sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale, prevalente rispetto al confliggente interesse privato, all'eliminazione dell'atto inopportuno, è evidente che nel caso in esame non si controverte semplicemente del diritto ad un corrispettivo, ma della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale di revoca che ha caducato il diritto al corrispettivo. Inoltre, l'esame della legittimità del provvedimento di revoca, imponendo al giudice la cognizione delle vicende del rapporto concessorio e, segnatamente, l'esatto contenuto di esso al fine di valutare la legittimità dei poteri discrezionali previsti dalla legge ed esercitati dal Comune sia al momento del riscatto degli impianti sia al momento della revoca di tale riscatto, comporta, anche sotto tale profilo, la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., ord. 18 novembre 2008, n. 27336); ciò tanto più che la convenzione di affidamento alla Cerbaie del servizio idrico ha natura di accordo integrativo del contenuto amministrativo di un provvedimento di natura concessoria ed è perciò essa stessa espressione di un potere discrezionale della P.A., con conseguente assoggettamento al sindacato del giudice cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere (v. Cass., sez. un., ord. 14 gennaio 2014, n. 584);

- che, pertanto, nella specie deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo;

- che soccorrono giusti motivi per compensare le spese del regolamento, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della difformità di orientamenti sulla questione manifestati in causa, nella fase cautelare, dal TAR della Toscana e dal Consiglio di Stato.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti innanzi al TAR della Toscana; compensa le spese del regolamento.

F. Caringella

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