Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 27 marzo 2015, n. 6313

Presidente: Forte - Estensore: Didone

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con la sentenza impugnata (depositata il 12 ottobre 2007) la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da P. Melania avverso la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino del 20 giugno 2007 che aveva dichiarato il fallimento dell'appellante stessa. Secondo la Corte di merito, essendo stata la sentenza di fallimento emessa su ricorsi presentati prima del 16 luglio 2006, la P. avrebbe dovuto proporre opposizione secondo il testo previgente dell'art. 18 l. fall. anziché appello.

Contro la predetta sentenza P. Melania ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo concluso da quesito ex art. 366-bis c.p.c.

Non hanno svolto difese la curatela fallimentare e i creditori istanti intimati.

2. - Osserva la Corte che il ricorso - con il quale è denunciata la violazione dell'art. 18 l. fall. - è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 18 l. fall., con conseguente necessità di proposizione dell'appello alla corte d'appello (ovvero, se introdotto dal 1° gennaio 2008, del reclamo secondo l'art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 che, ancora riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali pendenti) e non più dell'opposizione allo stesso tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all'art. 150 del predetto d.lgs. - norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina ex art. 11 preleggi c.c. e dunque da interpretarsi restrittivamente - circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare; ne consegue che, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell'art. 16 l. fall. e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il "discrimen" tra due regimi normativi (Sez. 1, Sentenza n. 7471 del 20 marzo 2008, la quale, in base al predetto principio, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ne ha ritenuto l'erroneità nella parte in cui i giudici d'appello avevano dichiarato inammissibile l'appello interposto ai sensi del riformato art. 18 l. fall.).

La decisione impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Napoli che dovrà esaminare il ricorso in appello proposto dalla ricorrente e nel contempo provvedere in ordine al governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

L. Tramontano (cur.)

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