Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 7 aprile 2015, n. 6916

Presidente: Rovelli - Estensore: Vivaldi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gino T. convenne, davanti al tribunale di Roma, Italferr s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., TAV s.p.a. e l'impresa Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni provocati nell'immobile di sua proprietà dai lavori di ampliamento della sede ferroviaria Rifredi-Macelli per la realizzazione di un corridoio logistico attrezzato con binario di servizio per il cantiere della nuova stazione AV di Firenze.

Il tribunale, con sentenza del 30 marzo 2009, dichiarò l'improponibilità della domanda risarcitoria per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 16 ottobre 2013, rigettò l'impugnazione proposta dal T.

Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un motivo il ricorrente denuncia in relazione all'art. 360, primo comma, punto n. 1) e punto n. 3): Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del Giudice Ordinario sulla domanda di risarcimento del danno formulata dal sig. Gino T. nei confronti di RFI s.p.a., BTP s.p.a., Tav s.p.a. ed Italferr s.p.a. Violazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c.

Sono dati di fatto pacifici i seguenti.

Nell'ambito del "Piano per le linee ferroviarie ad alta velocità", in particolare sulla base della Convenzione FS/TAV del 24 settembre 1991, l'allora Ente Ferrovie dello Stato affidò alla "Treno Alta Velocità s.p.a." (TAV) la concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e dello sfruttamento economico degli interventi strutturali necessari per dare continuità funzionale alle linee AV/AC Bologna-Firenze e Firenze-Roma, assicurando anche la realizzazione della nuova stazione AV/AC con le connesse modifiche degli impianti ferroviari e delle infrastrutture urbanistiche esistenti.

Con convenzione rep. 3 del 28 luglio 2003, Italferr s.p.a., in nome e per conto di TAV s.p.a., affidò in appalto all'impresa Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali s.p.a. i lavori "di ampliamento della sede ferroviaria tra stazione di Firenze-Rifredi e via Circondaria (Macelli) per la realizzazione del corridoio logistico attrezzato con binario di servizio per il cantiere della nuova stazione A.V. di Firenze".

La stessa convenzione prevedeva la ripartizione dei lavori in due lotti, dei quali quello B) comprendeva anche interventi di demolizione di due edifici di civile abitazione ed il consolidamento dei fabbricati adiacenti alle demolizioni.

Con convenzione sottoscritta il 9 dicembre 2003, poi, RFI e TAV stabilirono di trasferire ad RFI la progettazione, la realizzazione e lo sfruttamento economico del nodo AV/AC di Firenze.

È principio pacifico che la giurisdizione debba essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale. E questo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (S.U. 5 luglio 2013, n. 16883; S.U. ord. 11 ottobre 2011, n. 20902; S.U. ord. 25 giugno 2010, n. 15323).

Ora, i danni lamentati dall'attuale ricorrente, quali risultano dal tenore della stessa domanda di risarcimento danni proposta e riportata nella sentenza impugnata (pag. 3) sono legati e sono, quindi, conseguenza dei "Lavori di ampliamento della sede ferroviaria Rifredi-Macelli per la realizzazione di un corridoio logistico attrezzato con binario di servizio per il cantiere della nuova stazione AV di Firenze".

Tali lavori rientrano, quindi, fra quelli affidati dalle Ferrovie dello Stato nel 1991 per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, oggetto di un complesso procedimento amministrativo, contrassegnato da atti che costituiscono esemplificazione del potere amministrativo.

Non possono, pertanto, essere attribuiti soltanto a cattiva esecuzione dei lavori; quindi a meri comportamenti materiali che escludono la giurisdizione amministrativa.

Viceversa, la natura amministrativa del procedimento, il carattere soprattutto pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali operate dalla Pubblica Amministrazione, il ricorso a strumenti anche autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione, ed il carattere decisivo attribuito dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 34, al nesso - nella specie ricorrente e già affermato (S.U. ord. 27 luglio 2005, n. 15660) - tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, e soggetti ad esse equiparati, da un lato, ed uso del territorio, dall'altro, riconducono oggettivamente la controversia, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. anche S.U. 5 luglio 2013, n. 16883).

Nel caso in esame ricorrono, sia il presupposto oggettivo, sia quello soggettivo per l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Da un lato, infatti, la progettazione e la realizzazione della tratta ferroviaria in questione - manifestamente incidenti sul territorio - risulta inserita nel complesso procedimento amministrativo sopra descritto.

Dall'altro, alla TAV, anche alla luce dell'evoluzione della nozione di P.A. correlata ai mutamenti del quadro normativo, va riconosciuta almeno la veste di soggetto equiparato alle amministrazioni pubbliche, quale strumento cui si è fatto ricorso per la realizzazione di fini pubblici (nella specie, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lett. b) e con mezzi finanziari riferibili, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione in senso proprio (così S.U. ord. 27 luglio 2005, n. 15660).

Si è quindi di fronte ad un'attività funzionale all'esercizio di potestà pubbliche, svolta secondo le regole del procedimento amministrativo o dei moduli convenzionali sostitutivi previsti dalla l. n. 241 del 1990.

Attività di soggetto equiparato alla Pubblica Amministrazione ed attuata attraverso provvedimenti autoritativi derivati dal rapporto concessorio, ed attuata dalla TAV - alla quale è succeduta la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - tramite la società appaltatrice.

Né alcun rilievo presenta l'affermazione del ricorrente secondo la quale i danni lamentati sarebbero stati causati "solo dalla conclusione dei lavori", con esclusione, quindi, dell'esercizio di poteri autoritativi.

Le ragioni già evidenziate tolgono pregio alla censura trattandosi, in ogni caso, sempre di attività legata alla progettazione e conseguente all'esercizio di quei poteri che ne giustificano l'esplicazione.

Il precedente a tal fine citato dal ricorrente (S.U. n. 14365 del 2012) non coglie nel segno riguardando un'ipotesi in cui di trattava di mera attività materiale (costruzione di un muro su di un'area non interessata dal procedimento di espropriazione) al di fuori di provvedimenti od atti della Pubblica Amministrazione.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, sono poste a carico del ricorrente.

Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P. Dubolino, F. Costa

Codice civile

La Tribuna, 2024

G. Fiandaca, E. Musco

Diritto penale

Zanichelli, 2024

P. Loddo (cur.)

L'amministratore di sostegno

Cedam, 2024