Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 10 aprile 2015, n. 176

Presidente: Zuballi - Estensore: Tagliasacchi

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, consiglieri di minoranza del Comune di Ovaro, in tale qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni, in data 18 settembre 2014 formulavano istanza di accesso ai fascicoli relativi a cinque procedimenti amministrativi (segnatamente, quello per la concessione di contributi per il recupero statico e funzionale della ex casa Guidetti, quello per la concessione di contributi per il recupero statico e funzionale della ex vivaio forestale, quello per l'acquisto di parte del capannone "Fonti di Ovaro", quello per la realizzazione della pista forestale in località "Cultures" in Cludinico, e quello per la riqualificazione del piazzale ex ferrovia).

Nella istanza i richiedenti specificavano di voler esaminare i suddetti fascicoli, riservandosi in un secondo momento di indicare gli eventuali documenti da estrarre in copia.

Il Comune consentiva l'accesso, e i consiglieri, con nota manoscritta in data 10 dicembre 2014, indicavano per ciascun fascicolo i documenti di cui chiedevano fosse rilasciata copia.

La richiesta era riscontrata dall'Amministrazione con nota del 9 gennaio 2015, nella quale veniva chiesto ai consiglieri richiedenti di specificare le motivazioni della richiesta stessa.

Avverso tale atto insorgono i signori Roberto Timeus e Piero Gallo evidenziando che in qualità di consiglieri comunali ai fini dello svolgimento del mandato possono accedere a tutti gli atti dell'Ente senza necessità di giustificare, se non con l'esercizio della funzione, la propria richiesta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ovaro, contestando la ammissibilità e la fondatezza del ricorso avversario, e chiedendone conseguentemente la reiezione.

Quanto al primo profilo, l'Amministrazione comunale sostiene che l'accesso non è stato affatto negato ai ricorrenti, avendo questi avuto piena ostensione dei fascicoli richiesti.

Quanto al secondo profilo, la difesa della parte resistente evidenzia la mole dei documenti richiesti, adombra il sospetto che, in ragione dell'attività professionale svolta dai due richiedenti, l'istanza sia dovuta a ragioni estranee al mandato elettivo, rappresenta che parte dei documenti richiesti sono già stati forniti in sede di precedente accesso al consigliere Gallo ovvero a consiglieri del medesimo gruppo consiliare, sostiene che gli interessati avrebbero potuto trascrivere le parti documentali ritenute rilevanti, ribadisce l'estensione dei principi generali dell'accesso al potere riconosciuto ai rappresentanti politici degli Enti locali.

Replica con memoria defensionale parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come ricordato dal patrocinio dei ricorrenti, il diritto di accedere ai documenti amministrativi comprende tanto il diritto di prenderne visione, quanto quello di estrarre copia dei documenti ostesi, con la conseguenza che anche il solo diniego della seconda delle suindicate facoltà integra gli estremi del diniego di accesso (cfr., T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, ordinanza n. 1140/2015; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, sentenza n. 1664/2012).

Peraltro, i ricorrenti hanno formulato l'istanza di accesso per cui è causa nell'esercizio del munus pubblicum al quale sono stati eletti. E, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non vede ragione per discostarsi, «i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale», di talché «sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale» (così, T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, sentenza n. 77/2015; nello stesso senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4525/2014).

La richiesta del Comune di motivare le ragioni della richiesta di copia dei documenti visionati, se pur formalmente non è atto di diniego, costituisce comunque atto lesivo delle prerogative dei consiglieri, e come tale legittimante la dispiegata azione.

Per quanto sopra esposto, l'atto è altresì illegittimo, essendo gli uffici comunali tenuti a fornire quanto richiesto dai consiglieri comunali.

Quanto alle altre circostanze rappresentate dalla difesa comunale nell'atto di costituzione, esse rappresentano una non consentita integrazione postuma del diniego e come tali sono irrilevanti (cfr., T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 1676/2014).

Il Tribunale ritiene nondimeno di ricordare che il diritto di accesso è individuale, sicché non può essere negato per il solo fatto di essere già stato accordato ad altro soggetto, e che i consiglieri comunali sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del potere connesso al loro ruolo (cfr., T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, sentenza n. 2834/2014).

In definitiva il ricorso viene accolto, e per l'effetto si ordina al Comune di Ovaro di fornire ai consiglieri ricorrenti copia dei documenti di cui alla richiesta manoscritta di data 10 dicembre 2014.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna il Comune resistente a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre a accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.