Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 29 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale - Assicurazione diretta sulla vita - Direttiva 92/96/CEE - Articolo 31, paragrafo 3 - Informazioni da fornire al contraente - Obbligo dell'assicuratore di fornire informazioni supplementari relative ai costi e ai premi in forza di principi generali di diritto nazionale».

Nella causa C-51/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi), con decisione del 28 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2013, nel procedimento Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV contro Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1, e rettifica GU 1993, L 54, pag. 22).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia fra la Nationale Nederlanden Levensverzekering Mij NV (in prosieguo: la «NN») e il sig. Van Leeuwen, relativamente all'importo dei costi e dei premi concernenti la copertura del rischio in caso di decesso che fa parte della polizza di assicurazione sulla vita sottoscritta dal sig. Van Leeuwen presso la NN.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3. La terza direttiva assicurazione vita è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione diretta sulla vita (GU L 345, pag. 1), la quale è stata in seguito anch'essa abrogata e sostituita, a decorrere dal 1° novembre 2012, dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data alla quale il contratto d'assicurazione sulla vita di cui alla controversia principale è stato concluso, le disposizioni della terza direttiva assicurazione vita restano pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia.

4. I considerando 9 e 23 della terza direttiva assicurazione vita sono così formulati:

«(9) (...) talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; (...) lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

(...)

(23) (...) nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti; (...) per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze; (...) le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi su un arco di tempo molto lungo; (...) è quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto».

5. L'articolo 31 della direttiva in parola così recita:

«1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato II, punto A.

2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato II punto B.

3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato II sono adottate dallo Stato membro dell'impegno».

6. L'allegato II della menzionata direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», precisa:

«Le seguenti informazioni che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno.

Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un'altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.

A. Prima della conclusione del contratto

Informazioni relative all'impresa di assicurazioni

[...]

Informazioni relative all'impegno

[...]

a.4 Definizione di ciascuna garanzia ed opzione

a.5 Durata del contratto

a.6 Modalità di scioglimento del contratto

a.7 Modalità e durata di versamento dei premi

a.8 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

a.9 Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato nonché della natura delle relative garanzie

a.10 Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate

[...]»

7. L'allegato II, B, della medesima direttiva elenca le informazioni che devono essere fornite al contraente durante la vigenza del contratto. Tale disposizione prevedeva che, oltre alle condizioni generali e speciali che devono essergli comunicate, il contraente deve ricevere, da un lato, in caso di clausola aggiuntiva al contratto o di modifica della legislazione applicabile, tutte le informazioni di cui al titolo A, punti da a.4 a a.12, dell'allegato in parola e, dall'altro, ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili.

Il diritto olandese

8. L'articolo 2 della regolamentazione del 1998 sulle informazioni da fornire ai contraenti di assicurazione (Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers 1998; in prosieguo: il «RIAV 1998») ha trasposto in diritto interno l'articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita. Nella versione applicabile al procedimento principale tale disposizione così recita:

«1. Un assicuratore che offre un contratto di assicurazione sulla vita ad un contraente residente o stabilito nei Paesi Bassi provvede a che quest'ultimo sia in possesso delle condizioni generali e particolari della polizza.

2. In quanto non risultino dalle condizioni generali o particolari della polizza, l'assicuratore provvede inoltre a che il contraente dell'assicurazione sia informato, per iscritto, delle informazioni seguenti:

(...)

q. l'effetto delle spese e delle trattenute a carico del contraente sul rendimento e sulla prestazione connessa al contratto;

r. se applicabile, le spese che vengono addebitate oltre al premio lordo;

(...)».

9. In base alla relazione illustrativa del RIAV 1998 l'applicazione di quest'ultimo è disciplinata dalla legge del 1993 sul monitoraggio del settore assicurativo (Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993; in prosieguo: la «WTV 1993») e dal diritto civile nazionale in vigore, ai sensi del quale sono menzionati i requisiti di ragionevolezza e di equità (articolo 2, libro 6 del codice civile).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. Nel corso del 1999 il sig. Van Leeuwen ha sottoscritto, presso la NN, un'assicurazione in cui vi era una parte di investimento, denominata «Investimento flessibile assicurato». Si trattava di un'assicurazione sulla vita nel contesto della quale il valore accumulato alla data di scadenza dell'assicurazione non è garantito, ma dipende dai risultati degli investimenti. Nella vigenza del contratto di assicurazione, peraltro, è previsto il versamento di un capitale fisso e garantito se il contraente decedesse prima della scadenza del contratto.

11. Dalle precisazioni fornite dalla NN nelle osservazioni scritte risulta che, conformemente al contratto di assicurazione, un premio, il cui importo è previamente concordato, designato come il «premio lordo», è versato in anticipo e periodicamente. Detto premio è investito in fondi di investimento scelti dal contraente. Dal valore in tal modo determinato sono periodicamente dedotti costi, e del pari premi per la copertura del rischio di decesso inclusa. Siffatti ultimi premi non sono, di conseguenza, presi in considerazione separatamente, ma fanno integralmente parte, come i summenzionati costi, del premio lordo.

12. Prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita la NN ha fornito al sig. Van Leeuwen una «proposta per l'investimento flessibile assicurato». Ivi comparivano tre esempi d'investimento in capitale, sulla base di diverse prestazioni e di costi di gestione pari allo 0,3%. Inoltre, al titolo «Rendimento del prodotto», era indicato che: «[l]a differenza tra il rendimento del fondo e il rendimento del prodotto dipende dai rischi assicurati, dai costi dovuti e dalle eventuali coperture supplementari».

13. Successivamente alla conclusione del contratto d'assicurazione fra la NN e il sig. Van Leeuwen è sorto un conflitto riguardo al livello dei costi della polizza e dei premi per la copertura del rischio in caso di decesso trattenuti dall'assicuratore.

14. Una parte della controversia di cui al procedimento principale verte sul punto se la NN abbia trasmesso sufficienti informazioni riguardo ai succitati costi e premi di rischio prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. In particolare, è in discussione la mancata comunicazione al sig. Van Leeuwen di un riepilogo o di un'esposizione sintetica completa dei costi concreti e/o assoluti così come della loro composizione.

15. Secondo il giudice del rinvio occorre considerare che, limitandosi a trasmettere, al contraente, informazioni sull'incidenza dei costi e dei premi di rischio sul rendimento, la NN ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere q) e r), del RIAV 1998, ma ha violato gli «standard aperti e/o norme non scritte» di diritto olandese, che includono, nella fattispecie, il dovere di diligenza dell'impresa assicuratrice, la buona fede precontrattuale e la ragionevolezza e l'equità.

16. Il giudice del rinvio constata che le informazioni menzionate al punto 14 della presente sentenza non compaiono fra quelle indicate nell'allegato II della terza direttiva assicurazione vita. La NN ritiene tuttavia che il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva in parola, non consente di imporre alle imprese assicuratrici di trasmettere al contraente dell'assicurazione informazioni a titolo di detti «standard aperti e/o norme non scritte».

17. In tale contesto il Rechtbank Rotterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto dell'Unione europea, e segnatamente l'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, osti a che le imprese di assicurazione vita, in forza di standard aperti e/o norme non scritte del diritto olandese, come la ragionevolezza e l'equità che disciplinano il rapporto (pre-)contrattuale tra un assicuratore e un aspirante contraente, e/o un dovere di diligenza generale e/o specifico, siano tenute a fornire ai contraenti più dati sulle spese e sui premi di rischio dell'assicurazione di quelli previsti nel 1999 dalle disposizioni olandesi con le quali è stata data attuazione alla terza direttiva assicurazione vita [segnatamente l'articolo 2, paragrafo 2, lettere q) e r), del RIAV 1998].

2) Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante l'effetto che, ai sensi del diritto olandese, ha o può eventualmente avere la mancata fornitura di tali dati».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, debba essere interpretato nel senso che osta a che un'impresa assicuratrice, sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte» di cui al procedimento principale, sia tenuta a comunicare al contraente talune informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II della menzionata direttiva.

19. Dal considerando 23 della terza direttiva assicurazione vita risulta che la stessa si propone, in particolare, di coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi che gli vengono proposti. Come viene rilevato nel medesimo considerando, per beneficiare appieno, nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni, di una gamma più ampia e più diversificata di contratti e della maggiore concorrenza, il consumatore deve disporre delle informazioni necessarie per scegliere il contratto più consono alle sue esigenze.

20. A tal fine, l'articolo 31 della citata direttiva prevede, al paragrafo 1, che quantomeno le informazioni di cui all'allegato II, punto A, della direttiva in parola, devono essere comunicate al contraente prima della conclusione del contratto d'assicurazione e, al paragrafo 2, che l'interessato deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato II, punto B, della medesima direttiva. L'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, l'unica disposizione presa in considerazione dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, prevede che lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II di tale direttiva soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.

21. In proposito la Corte ha giudicato che risulta dalla lettera stessa dell'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, dal suo allegato II e dal suo considerando 23, che le informazioni supplementari che gli Stati membri possono imporre di fornire in conformità di tale articolo devono essere chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva delle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi che sono proposti al contraente (sentenza Axa Royale Belge, C-386/00, EU:C:2002:136, punto 24).

22. Un obbligo di fornire informazioni supplementari può pertanto essere imposto unicamente nella misura in cui sia necessario alla realizzazione dell'obiettivo di informazione del contraente e laddove le informazioni richieste siano sufficientemente precise e chiare per raggiungere siffatto obiettivo e quindi, segnatamente, per garantire alle imprese assicuratrici un livello di certezza del diritto sufficiente (v. in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, C-48/14, EU:C:2015:91, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, se l'informazione richiesta è vaga e generica, questa non potrà essere considerata come un'«informazione necessaria», ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita.

23. Se il legislatore dell'Unione ha così inteso circoscrivere la natura delle informazioni supplementari che, nell'interesse dei consumatori, gli Stati membri possono richiedere dalle imprese assicuratrici, e ciò al fine di consentire a detti consumatori di beneficiare appieno della scelta dei prodotti assicurativi offerti nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni, l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva in parola, non ha, per contro, prescritto né limitato le modalità con cui gli Stati membri possono esercitare tale diritto.

24. In proposito è d'uopo ricordare che gli Stati membri non sono tenuti ad imporre alle imprese assicuratrici di comunicare informazioni supplementari rispetto alle informazioni da comunicare ai contraenti dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della terza direttiva assicurazione vita, elencate all'allegato II, punto A, della medesima, ma che il paragrafo 3 del menzionato articolo contiene una facoltà che gli Stati membri sono liberi di utilizzare o meno.

25. Inoltre, dall'articolo 31, paragrafo 4, della terza direttiva assicurazione vita, risulta che spetta allo Stato membro dell'impegno adottare le modalità di attuazione dell'obbligo di comunicazione d'informazioni supplementari previsto dalla normativa nazionale.

26. La terza direttiva assicurazione vita realizza un'armonizzazione minima per quanto riguarda le informazioni da comunicare ai contraenti dell'assicurazione, ciò nondimeno il suo articolo 31, paragrafo 3, inquadra la facoltà menzionata al punto 24 della presente sentenza precisando, da un lato, che dette informazioni devono mettere il contraente in grado di comprendere effettivamente gli elementi essenziali dell'impegno. D'altro lato, la citata disposizione limita le informazioni supplementari che lo Stato membro dell'impegno può imporre, alle imprese assicuratrici, a quanto necessario a tal fine.

27. Spetta, di conseguenza, allo Stato membro interessato determinare, in funzione delle caratteristiche del suo ordinamento giuridico e delle specificità della situazione che intende disciplinare, la base giuridica dell'obbligo di comunicazione di informazioni supplementari al fine di garantire, al contempo, una comprensione effettiva, da parte del contraente, delle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi propostigli e un livello di certezza del diritto sufficiente.

28. La base giuridica di un siffatto obbligo di comunicazione d'informazioni supplementari, e in particolare il punto se detto obbligo risulti da principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte», cui fa riferimento il giudice del rinvio, non ha, in via di principio, rilievo alcuno quanto alla conformità dello stesso alla direttiva, purché detto obbligo soddisfi i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, menzionati ai punti 21 e 27 della presente sentenza.

29. Ne consegue che la base giuridica sul cui fondamento lo Stato membro interessato intende fare uso della facoltà prevista all'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, deve essere tale da consentire alle imprese assicuratrici, conformemente al principio della certezza del diritto, di identificare con sufficiente prevedibilità le informazioni supplementari che le stesse devono comunicare e sulle quali il contraente può fare affidamento.

30. In proposito, nella valutazione dei requisiti da porre relativamente alla prevedibilità di un siffatto obbligo di comunicazione d'informazioni supplementari, il giudice nazionale può prendere in considerazione la circostanza che spetta all'impresa assicuratrice determinare la natura e le caratteristiche dei prodotti assicurativi da essa proposti, cosicché dovrebbe, in via di principio, essere in grado di identificare le caratteristiche che detti prodotti presenteranno e che saranno tali da giustificare la necessità di comunicare al contraente informazioni supplementari.

31. Nella fattispecie è d'uopo rilevare che, secondo la relazione illustrativa del RIAV 1998, l'applicazione della stessa regolamentazione è disciplinata, segnatamente, dal diritto civile nazionale in vigore, «come i requisiti di ragionevolezza e di equità», di cui all'articolo 2 del libro 6, del codice civile.

32. Il giudice del rinvio non ha tuttavia fornito alla Corte spiegazioni dettagliate quanto alla precisa natura, in diritto olandese, dell'obbligo di comunicazione d'informazioni supplementari, né quanto al ruolo svolto e all'esatta portata, nel diritto nazionale, degli «standard aperti e/o norme non scritte» di diritto olandese, limitandosi a menzionare l'obbligo di diligenza gravante sull'impresa assicuratrice, nonché la buona fede precontrattuale e/o i requisiti di ragionevolezza e di equità cui deve essere improntata la conclusione dei contratti di assicurazione.

33. In ogni caso, è al giudice del rinvio che compete valutare se gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione nel procedimento principale soddisfino i requisiti dell'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita.

34. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'impresa assicuratrice, sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione nel procedimento principale, sia tenuta a comunicare al contraente talune informazioni supplementari, oltre a quelle di cui all'allegato II della direttiva in parola, a condizione che le informazioni richieste siano chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell'impegno e che garantiscano una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla seconda questione

35. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se gli effetti che il diritto nazionale collega alla mancata comunicazione di informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva assicurazione vita, siano rilevanti al fine della risposta alla prima questione.

36. Dalla risposta alla prima questione si evince che gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità dell'obbligo di comunicazione all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva.

Sulle spese

37. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'impresa assicuratrice, sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione nel procedimento principale, sia tenuta a comunicare al contraente talune informazioni supplementari, oltre a quelle di cui all'allegato II della direttiva in parola, a condizione che le informazioni richieste siano chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell'impegno e che garantiscano una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) Gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità dell'obbligo di comunicazione all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96.

M. Marazza

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