Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 25 giugno 2015, n. 13144

Presidente: Rovelli - Estensore: Di Amato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 ottobre 2008 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza in data 1° dicembre 2003 del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta dalla ditta R.C.E. di Enrico Rubolini avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 5.310.735, quale corrispettivo dovuto alla s.n.c. E.DA.CO di Patrizi L. e Giammarioli G. per la tenuta della contabilità fiscale negli anni 1993 e 1994. In particolare, la Corte di appello ha respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, osservando che l'art. 2956, n. 2, c.c. si riferisce ai crediti dei "professionisti", e non a quelli per prestazioni, anche latamente intellettuali, da chiunque rese, con la conseguenza che l'istituto non si applica ai crediti delle società commerciali; in questo senso, secondo la Corte territoriale, soccorre anche l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5002/2002), in tema di privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., secondo cui il termine "professionisti" designa i singoli professionisti, con esclusione delle società, indipendentemente dallo svolgimento da parte di queste ultime di una attività intellettuale analoga a quella svolta dai primi.

Enrico Rubolini ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo. La s.a.s. S.E.D.EL. di Giammarioli, Patrizi & C., già s.n.c. E.DA.CO, ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 1184 del 22 gennaio 2015, la seconda sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite, esponendo che gli argomenti in base ai quali in passato era stata esclusa l'ammissibilità dell'esercizio, da parte di una società, di una attività professionale intellettuale, tanto più se "protetta" - e cioè il divieto ex art. 2 della l. n. 1815/1939 di costituire società le quali abbiano lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria ed il carattere personale della prestazione previsto dall'art. 2232 c.c. - potevano ritenersi superati dal mutato quadro normativo. Sotto tale profilo assumevano rilievo, oltre che l'abrogazione del citato art. 2 con l'art. 24 della l. n. 266/1997, l'art. 16, primo comma, del d.lgs. n. 96/2001 (che ha consentito la costituzione di società tra avvocati, sia pure solo nelle forme della società in nome collettivo), l'art. 2, primo comma, lett. c), della l. n. 248/2006 (che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero-professionali ed intellettuali, il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte, tra l'altro, di società di persone), l'art. 10 della l. n. 183/2011 (che ha ammesso la costituzione di società tra professionisti per l'esercizio di qualsivoglia attività professionale "protetta", mercé l'utilizzazione dei tipi della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e della società cooperativa), l'art. 1 della l. n. 4/2013 (che ha consentito l'esercizio in forma societaria delle professioni non organizzate in ordini o collegi) e l'art. 28, primo comma, l. fall. (alla cui stregua possono essere chiamate a svolgere le funzioni di curatore anche "società tra professionisti").

Pertanto, l'ordinanza interlocutoria ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite, perché «... riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista - siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni "protette" sia per le professioni "non protette" - si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956, n. 2), c.c.».

Dopo la fissazione dell'udienza innanzi a queste sezioni unite, la controricorrente ha presentato ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo proposto il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2956, n. 2, c.c., sostenendo che la norma non pone alcuna restrizione nell'interpretazione del termine "professionista", che l'attività della resistente si fonda sul lavoro intellettuale dei soci e che questo, nel caso di specie, è elemento essenziale e prevalente rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi e, in particolare, rispetto all'attività di elaborazione elettronica dei dati.

All'esame del ricorso si deve premettere che il credito per cui è causa è maturato dall'aprile 1993 al 31 dicembre 1994 e, pertanto, il mutamento del quadro normativo indicato dall'ordinanza di rimessione è totalmente successivo al momento del conferimento dell'incarico; avendo, d'altro canto, riguardo al momento di maturazione del credito, le novità legislative potrebbero essere apprezzate esclusivamente con riferimento alla l. n. 266/1997, che ha abrogato il divieto previsto dall'art. 2 della l. n. 1815/1939.

Tanto premesso, si deve osservare che la ratio della prescrizione presuntiva viene pacificamente individuata nella particolare natura dei rapporti obbligatori ai quali si applica: si tratta, infatti, almeno nella valutazione del legislatore del 1942, di rapporti rispetto ai quali l'adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Il legislatore, pertanto, sopperisce con la presunzione alla difficoltà del solvens di fornire la prova certa del proprio adempimento. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 2956, n. 2, c.c. prevede che «si prescrive in tre anni il diritto: ... 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative». La prescrizione presuntiva, pertanto, è collegata dalla legge al «contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale» (art. 2230 c.c.), come è reso evidente non solo dalla individuazione di una delle parti nel professionista, ma anche dalla individuazione dell'oggetto del contratto nella prestazione d'opera e dal riferimento al compenso (anziché al corrispettivo) ed al rimborso spese, che di tale contratto rappresentano elementi caratteristici; ne consegue che il problema della applicabilità della prescrizione presuntiva al credito di una società di persone per prestazioni di carattere professionale deve risolversi accertando se tale società può essere o meno parte del predetto contratto. Infatti, ciò che assume rilievo non è la tipologia in sé del creditore (come accade, invece, ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis c.c.), ma la natura del rapporto dal quale sorge il credito. Nella fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che il momento genetico del rapporto obbligatorio è anteriore alle rilevanti novità legislative indicate dall'ordinanza di rimessione, deve essere data una risposta negativa al descritto interrogativo.

Invero, indipendentemente dal divieto di costituire società con lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria (divieto stabilito dall'art. 2 della l. n. 1815/1939 ed abrogato dall'art. 24 della l. n. 266/1997), la disciplina del contratto d'opera professionale, dettata dagli artt. 2229 ss. c.c., presuppone ed implica l'esercizio individuale della professione, come è reso evidente soprattutto dal principio della personalità della prestazione e dalla conseguente necessità che chi si obbliga a fornire la prestazione intellettuale sia una individuata persona fisica e che l'eventuale intervento dei terzi nell'adempimento può avvenire solo con le forme ed i limiti della collaborazione sostitutiva o ausiliaria prevista dall'art. 2232 c.c. Proprio tale disciplina, del resto, impedì, secondo autorevole dottrina, di stabilire con un regolamento, dopo l'abrogazione del divieto previsto dall'art. 2 della l. n. 1815/1939, i requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività dirette a fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Ne consegue che negli anni 1993 e 1994, nei quali si è svolta l'attività per la quale è richiesto il corrispettivo, non era possibile, in difetto di una deroga esplicita o implicita alla disciplina codicistica, conferire ad una società incarichi per lo svolgimento di una attività professionale, utilizzando il contratto di prestazione d'opera professionale. Ulteriore conseguenza era quella della necessità di distinguere tra le attività riservate alle c.d. professioni protette, cioè a quelle professioni organizzate ordinisticamente, e le altre attività. Per le prime, infatti, l'attività era riservata al professionista iscritto all'albo professionale e poteva essere oggetto soltanto di un contratto d'opera professionale; per le seconde l'incarico poteva essere conferito anche ad una società, ma utilizzando uno strumento contrattuale diverso da quello del contratto d'opera professionale, riservato alle persone fisiche.

Nella specie l'attività espletata dalla odierna controricorrente aveva ad oggetto la tenuta della contabilità, con prestazioni amministrative, contabili e tributarie. Si trattava, pertanto, di attività all'epoca non riservata a professione protetta, come stabilito invece successivamente dal d.lgs. n. 139/2005, e comunque comprensiva anche della attività materiale di elaborazione dati, non inclusa tra quelle poi riservate ai commercialisti ed agli esperti contabili. Ne consegue che la tenuta delle scritture contabili poteva essere affidata ad una società di persone, ma con contratto diverso dal contratto d'opera professionale, riservato alle persone fisiche. Nella specie, quindi, non trovava applicazione la prescrizione presuntiva.

Si deve, in conclusione, affermare il seguente principio di diritto: «la prescrizione presuntiva triennale del diritto "dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative" (art. 2956, n. 2, c.c.), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d'opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l'incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d'opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale».

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CP.

P. Corso

Codice di procedura penale

La Tribuna, 2024

F. Di Marzio (dir.)

Codice delle famiglie

Giuffrè, 2024

G. Fiandaca, E. Musco

Diritto penale

Zanichelli, 2024