Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 22 luglio 2015, n. 562

Presidente: Mollica - Estensore: Gizzi

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, C.Y. impugnava, chiedendone l'annullamento, il decreto del Questore dell'Aquila n. 8 del 2014, con cui era stata rigettata la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, perché: a) la motivazione del provvedimento gravato si fonda, unicamente, sulla tardità dell'istanza di rinnovo, senza alcuna considerazione e valutazione di ragioni di ordine pubblico e sicurezza; b) è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente.

Con ordinanza n. 187 del 2014, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, "in quanto, secondo la costante giurisprudenza, il termine di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 non ha natura perentoria, bensì ordinatoria e acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia, con la conseguenza che non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata (C.d.S. n. 326 del 2013; T.A.R. Piemonte, n. 1099 del 2013).

Alla pubblica udienza del 24 settembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Oggetto di gravame è il decreto del Questore dell'Aquila n. 8 del 2014, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

Il provvedimento gravato fonda la sua motivazione unicamente sulla tardità dell'istanza di rinnovo presentata dal ricorrente, nel senso che essa è stata presentata 60 giorni dopo la scadenza del primo permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.

Parte ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la tardività dell'istanza non sarebbe, in sé per sé considerata, causa di rigetto della stessa, in assenza di qualsivoglia considerazione e valutazione di eventuali ragioni ostative di ordine pubblico e sicurezza.

Il motivo di censura è fondato per le seguenti ragioni.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale".

Tuttavia, la costante giurisprudenza amministrativa, da cui questo Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi, ha rilevato come il termine di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, non essendo contemplata alcuna conseguenza sanzionatoria per l'ipotesi di una sua inosservanza, non ha natura perentoria, bensì ordinatoria e acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia, con la conseguenza che non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata (C.d.S. n. 326 del 2013; T.A.R. Piemonte, n. 1099 del 2013; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2497 del 2013).

Nondimeno, la previsione di un termine entro il quale può essere chiesto il rinnovo del permesso risponde a precise esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, atteso che, in generale, la finalità del permesso di soggiorno, nonché degli oneri imposti dalla legge agli stranieri in ordine alle comunicazioni da effettuare e ai termini da rispettare, è quella di consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di verificare immediatamente i requisiti del titolo dello straniero extracomunitario a soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo ai fini del riscontro della sua permanenza.

Ne deriva che la violazione del termine previsto per richiedere il rinnovo non consente ex se di dichiarare irricevibile o di rigettare l'istanza comunque presentata dallo straniero, ma impone all'amministrazione di verificare la sussistenza di ragioni di forza maggiore che abbiano impedito l'osservanza del termine.

Tuttavia, qualora non sussistano effettive condizioni di forza maggiore, il mancato rispetto del termine giustifica il rigetto della richiesta di rinnovo, perché presentata in violazione del presupposto, di carattere temporale, previsto dalla legge per il suo accoglimento; presupposto che - come evidenziato - sottende precise esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

In definitiva, in presenza di una domanda di rinnovo presentata dopo la scadenza del termine di legge, l'Amministrazione può rigettare l'istanza, rifiutando il rinnovo del titolo scaduto, solo dopo aver verificato che non sussiste una situazione di obbiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto e se dunque il ritardo non trova una valida giustificazione, in cause di forza maggiore (T.A.R. Lombardia, Milano, 2497 del 2013; T.A.R. Lazio, Roma, n. 9234 del 2013).

L'amministrazione, a fronte di un'istanza di rinnovo presentata tardivamente, deve quindi valutare le ragioni del ritardo e solo l'inconsistenza o, ancor più, la mancata allegazione e deduzione di queste ultime può legittimamente fondare il diniego di rinnovo.

Il provvedimento di rigetto deve, comunque, far riferimento all'inesistenza o all'inconsistenza delle ragioni del ritardo eventualmente dedotte dall'istante, al fine di dare atto di aver considerato tale fondamentale profilo e di non essersi limitata ad un riscontro meramente formale del ritardo di presentazione dell'istanza di rinnovo.

Ciò vale, anche nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, almeno qualora, come nel caso di specie, non avendo esaurito l'originario permesso di soggiorno c.d. stagionale la sua durata massima (9 mesi), se ne chiede il rinnovo, cioè il prolungamento della sua durata.

Ne consegue che il provvedimento gravato, fondando il diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro stagionale presentata dal ricorrente esclusivamente sulla tardività dell'istanza stessa, ossia sulla circostanza che essa è stata presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del precedente permesso, è illegittimo per violazione degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998.

In tale cornice normativa, sussiste anche la denunciata violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 è ininfluente il difetto di detta comunicazione ove risulti accertato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, per cui la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto apportare alcuna utilità all'azione amministrativa. In tale situazione, le esigenze di garanzia e trasparenza non sussistono e riprendono piena espansione i criteri di economicità e speditezza dai quali è retta l'azione amministrativa.

Tale situazione non ricorre nel caso in esame, posto che - come emerge dalla ricostruzione del tessuto normativo di riferimento - il contenuto dispositivo del provvedimento non costituisce il risultato automatico dell'esercizio di un potere vincolato, ma richiede la previa valutazione dell'esistenza di cause impeditive della tempestiva domanda di rinnovo e implica, quindi, la necessaria partecipazione procedimentale dell'interessato al fine di consentire allo stesso di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell'Amministrazione procedente.

Il ricorso, pertanto, va accolto e l'atto gravato annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto gravato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.