Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-quater
Sentenza 27 luglio 2015, n. 10245

Presidente: Pasanisi - Estensore: Morabito

Considerato che il sig. K.M., cittadino extracomunitario, ha impugnato, con l'atto introduttivo del giudizio, il provvedimento del 24 gennaio 2014 con cui la Questura di Frosinone ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base di un percorso valutativo in cui ha dato atto:

- della presenza di una condanna penale ritenuta, ex art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ostativa al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;

- di altro pregiudizio per effetto del quale l'istante è stato deferito all'A.g.o.;

- della circostanza che l'interessato è da ritenersi persona socialmente pericolosa essendo stato già destinatario, in data 10 settembre 2012, di c.d. "provvedimento di rimpatrio" con divieto di ritorno nel comune di Ferentino per anni tre;

- dell'inesistenza di alcuno dei legami familiari previsti dall'art. 29 del t.u. n. 286/1998 idonei a consentire il superamento dell'automatismo espulsivo riveniente dall'art. 4, comma 3, sopra citato;

Considerato che la Sezione, in sede di trattazione dell'istanza, acclusa al gravame, di sospensione interinale degli effetti dell'avversato provvedimento, si è favorevolmente determinata e con ordinanza nr. 452/2015 del 30 gennaio 2015 ha invitato l'amministrazione a disporne il riesame entro il termine ivi specificato;

Considerato che l'Amministrazione ha diligentemente ottemperato a tale incombente e con nota del 29 aprile 2015, depositata il successivo 21 maggio 2015, ha partecipato al Collegio di aver proceduto ad una ulteriore valutazione della pratica che, però, non ha condotto, per le ragioni ivi declinate, ad un mutamento dell'iniziale giudizio negativo al rilascio dell'abilitazione al soggiorno richiesta;

Considerato che anche se il c.p.a. non fa alcuna espressa menzione, né all'art. 55 e né aliunde, all'istituto del c.d. "accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame", vale a dire della prassi processuale con cui il Giudice amministrativo accompagna la sospensione, nelle more, dell'atto impugnato con l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso, nello stesso codice non si ravvisano neppure espliciti divieti in tal senso, e talvolta possono anche sussistere ragioni di opportunità a tale riguardo; in ogni caso, l'ordinanza per «il riesame» determina solo l'effetto di obbligare la Pubblica amministrazione a rideterminarsi formalmente, ma lascia intatta la sfera di autonomia sostanziale e la responsabilità della stessa, per cui non dà luogo ad alcuna inibitoria consentendo l'adozione di una nuova decisione confermativa ovvero di una determinazione comunque non satisfattiva del privato; di conseguenza, se è vero che la pronuncia cautelare lascia comunque impregiudicato il contenuto finale del provvedimento amministrativo successivo, un'ordinanza di sospensione "ai fini del riesame" non può neppure costituire, di per sé, un formalistico elemento di illegittimità dei successivi provvedimenti di contenuto confermativi. Altrimenti detto, essendo il "remand" una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo quindi all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale, il nuovo atto, quando non meramente confermativo, costituendo, come nel caso di specie, (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo. Nel caso qui in discussione, l'amministrazione, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dall'interessato, ha proceduto al riesame della situazione oggetto di causa e ha riformulato il giudizio di diniego sulla base di una rinnovata istruttoria;

Considerato che nonostante abbia preso atto di detto nuovo giudizio di diniego, il procuratore del ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa; e che, pertanto, deve registrarsi, per le ragioni appena sopra tracciate, l'improcedibilità del ricorso in epigrafe imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato, quanto alle spese di lite, che la peculiarità della causa ne consente la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara, per le ragioni rassegnate in parte motiva, improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

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