Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 11 settembre 2015, n. 733

Presidente: Pupilella - Estensore: Morbelli

Con ricorso notificato in data 4 giugno 2015 e depositato in data 15 giugno 2015 il sig. F.S. e la società Sarchi studio immobiliare s.a.s. hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendo, altresì, l'accertamento del diritto ad accedere ai bilanci e ai relativi allegati della fondazione Collegio San Giovanni Battista degli anni 2006-2015 detenuti dalla Regione in quanto ente preposto alla vigilanza e al controllo sulle fondazioni ex artt. 25 c.c. e 7 l.r. 3/2011, deducendo, con unico articolato motivo, la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990, e del d.P.R. 184/2006, violazione degli art. 24 e 25 l.r. 56/2009 e dell'art. 7 l.r. 3/2011, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio di trasparenza imparzialità e buona andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. in quanto sarebbero insussistenti i presupposti fondanti il diniego come ritenuti dall'amministrazione: la circostanza che i documenti richiesti non attenessero ad una attività di pubblico interesse posta in essere dal soggetto di cui sono chiesti gli atti, l'inesistenza di alcun collegamento con l'attività di vigilanza e controllo sulle fondazioni svolta dalla regione nonché l'assenza di necessità per la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti.

I ricorrenti hanno chiesto alla Regione in qualità di ente di controllo e vigilanza sulle fondazioni copia dei bilanci e degli allegati della fondazione Collegio San Giovanni Battista degli anni 2006-2015, essendo pendente causa civile nei confronti della predetta fondazione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990 definisce "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Conseguentemente gli atti richiesti (bilanci e relativi allegati), che indubbiamente possiedono natura civilistica e sono assoggettati alla relativa disciplina, una volta acquisiti dalla pubblica amministrazione nello svolgimento di una attività di pubblico interesse, quale nella specie quella svolta dalla regione di vigilanza sulle fondazioni, assumono la natura di documenti amministrativi e come tali soggiacciono alla disciplina relativa all'accesso.

Tale conclusione già intuitivamente conseguibile è stata normativamente positivizzata dall'art. 7, ultimo comma, l.r. 3/2011 che, nel disciplinare le modalità del controllo regionale sulle fondazioni, ha previsto che: "La documentazione contabile e patrimoniale trasmessa ai fini del controllo è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia".

Ne consegue ulteriormente che la documentazione richiesta soggiace al principio secondo cui tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 (art. 22, comma 5, l. 241/1990).

Trova, altresì, applicazione l'ultimo comma dell'art. 24 secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Nel caso di specie la presenza di una controversia pendente tra il richiedente e la Fondazione Collegio San Giovanni Battista rende evidente come l'accesso sia giustificato con esigenze di tutela in giudizio delle posizioni soggettive dei richiedenti.

Peraltro gli atti richiesti non costituiscono dati sensibili e giudiziari per cui sia soltanto ipotizzabile una esigenza di riservatezza di terzi tale da legittimare una specifica dimostrazione dell'indispensabilità dell'accesso per la tutela giudiziale. Si tratta, al contrario, di atti contenenti dati per i quali dovrebbe vigere un ampio regime di pubblicità, onde la giurisprudenza citata dalla Regione a giustificazione del diniego, pur se condivisibile in sé e per sé considerata, mal si attaglia alla fattispecie concreta. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, accerta il diritto di accesso dei ricorrenti ai bilanci e relativi allegati della fondazione Collegio San Giovanni Battista relativi agli anni 2006-2015 depositati preso la Regione Liguria, ordina all'amministrazione di consentire ai ricorrenti l'accesso agli stessi mediante visione ed estrazione di copia.

Condanna l'amministrazione resistente, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

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