Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sentenza 17 settembre 2015, n. 638

Presidente: Bianchi - Estensore: Aprile

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo per l'ottemperanza al giudicato sul decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 26 settembre 2013, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore della Cassa di risparmio di Cento della somma di Euro 11.500, oltre interessi nella misura legale sullo stesso importo dalla pubblicazione del provvedimento al saldo, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della l. 89/2001, nonché alla rifusione delle spese di lite, ivi liquidate.

Dalle deduzioni impugnatorie emerge che il debito dell'amministrazione di cui al decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 26 settembre 2013, è rimasto inadempiuto.

Pertanto, dev'essere affermato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere al pagamento degli importi indicati nel decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 26 settembre 2013, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Parte ricorrente ha domandato, altresì, la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, secondo comma, lett. e), c.p.a.

La pronuncia con la quale il giudice amministrativo condanna la parte resistente alle astreintes è una condanna pro futuro, con la quale è determinato il comportamento, contrario al precetto normativo, che, se tenuto dalla parte soccombente, fa sorgere, de die in die, dal giorno in cui il comportamento illecito o il ritardo è posto in essere e fino alla sua cessazione, l'obbligazione al pagamento dell'importo quantificato in sentenza.

L'applicazione delle astreintes, sebbene concernente comportamenti o ritardi predeterminati in astratto e non ancora posti in essere dalla parte resistente, non implica uno sconfinamento della funzione giurisdizionale nella funzione legislativa.

In primo luogo, infatti, le astreintes trovano fondamento nella disposizione normativa di cui all'art. 114, secondo comma, lett. e), c.p.a.

In secondo luogo, il comportamento illecito al quale è ancorata l'obbligazione della penalità di mora dev'essere determinato in relazione all'illecito in concreto subito dal ricorrente e che costituisce oggetto del giudizio.

Nel giudizio per l'esecuzione del giudicato, il comportamento illecito che può costituire fonte dell'obbligazione al pagamento delle astreintes è stato predeterminato dal legislatore nella violazione o inosservanza del giudicato, ovvero in ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Per tale ragione, la pronuncia di condanna al pagamento delle astreintes, sebbene suscettibile di applicazione a comportamenti futuri, non comporta la creazione di una fattispecie normativa, dovendo gli elementi costitutivi in presenza dei quali è applicata l'astreinte rinvenirsi nella disposizione di legge attributiva del potere giurisdizionale di emettere la pronuncia medesima.

L'introduzione nell'ordinamento giuridico processualamministrativistico dell'istituto delle astreintes impone una rimeditazione del contenuto e dell'ampiezza del sindacato giurisdizionale esperibile in sede di ottemperanza, che non può più ritenersi limitato alla tradizionale portata di mera esecuzione, né alla esecuzione preceduta da cognizione a carattere di accertamento dichiarativo.

L'attribuzione al giudice amministrativo del potere di emettere una pronuncia tipica di condanna pro futuro sull'azione di condanna pro futuro, che il codice del processo amministrativo assegna al ricorrente quale ulteriore rimedio a tutela della situazione giuridica lesa dalla violazione o inesecuzione del giudicato, consente di ritenere che nel giudizio di ottemperanza il sindacato giurisdizionale si estenda alla cognizione piena di accertamento e condanna, conclusione già desumibile, peraltro, dall'espressa previsione della condanna risarcitoria di cui all'art. 112, terzo comma, c.p.a.

Dev'essere osservato che, non potendo il giudizio di esecuzione del giudicato rivestire portata cognitoria più ampia del giudizio di cognizione, la previsione della condanna alla penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza, in mancanza di un corrispondente potere nel giudizio di cognizione darebbe adito ad un'aporia confliggente con i principi fondamentali della tutela giurisdizionale dei diritti. Ciò perché con la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato il giudice amministrativo non si sostituisce all'amministrazione, di talché il sindacato giurisdizionale espletato non è strettamente riconducibile alla giurisdizione di merito.

Per tale ragione, deve ritenersi che, pur non essendo stata espressamente introdotta una disposizione processuale attributiva del potere del giudice amministrativo di emettere pronuncia di condanna alle astreintes anche nel giudizio di cognizione, tale potere spetti al giudice amministrativo, alla stregua di un'interpretazione sistematica, ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., potendo le astreintes essere comprese nel novero delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

La decisione giurisdizionale in ordine alla domanda di condanna alle astreintes postula una valutazione prognostica in ordine alle probabilità che la condotta illecita o l'illecito ritardo possa essere perpetrato.

Una temporanea incapienza del debitore non consente di effettuare una valutazione di persistenza dell'inadempimento, né di intenzionalità della condotta.

Pertanto, nel caso concreto, non vi sono ragioni per ritenere che l'amministrazione intimata non si asterrà dal compiere ulteriori violazioni o inosservanze del giudicato, o che ne ritarderà intenzionalmente l'esecuzione.

Per tali ragioni, la domanda di pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, secondo comma, lett. e), c.p.a., dev'essere respinta.

Il ricorso dev'essere, quindi, accolto per la declaratoria dell'obbligo di ottemperare al giudicato.

Le spese sono poste a carico del Ministero e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 26 settembre 2013, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro settecento/00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

S. Gallo (cur.)

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