Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 25 settembre 2015, n. 2026

Presidente: Di Mario - Estensore: De Vita

FATTO

Con ricorso elettorale proposto in data 6 luglio 2015, notificato alla parte resistente e ai controinteressati in data 8 luglio 2015, e depositato, con la prova dell'avvenuta notifica, in data 17 luglio 2015, i ricorrenti - candidata alla carica di consigliere comunale, la prima, e cittadini elettori, gli altri due - hanno chiesto l'annullamento del Verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale elettorale per il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative del 31 maggio-14 giugno 2015, relativamente al Consiglio Comunale di Vigevano nella parte in cui ha assegnato 14 seggi, anziché 15, al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto, determinando l'illegittima elezione a consigliere comunale del candidato Luca Bellazzi al posto della ricorrente Daniela Carignano.

Con il predetto ricorso si assume l'illegittimità delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale, atteso che lo stesso avrebbe erroneamente individuato il numero dei seggi spettanti alla coalizione che ha sostenuto il candidato eletto alla carica di Sindaco in numero di 14 su un totale di 24, ovvero in misura inferiore al 60% previsto dall'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, con la conseguente attribuzione alla Lista "Lega Nord Salvini" di 6 seggi, invece dei 7 che le sarebbero spettati, e la mancata elezione alla carica di consigliere comunale della ricorrente Daniela Carignano.

In data 6 luglio 2015 è stato adottato il decreto presidenziale n. 456/2015, che ha fissato l'udienza di discussione del merito del ricorso, disposto la nomina del magistrato relatore e previsto adempimenti istruttori.

In data 13 luglio 2015, la Prefettura di Pavia ha depositato in giudizio la documentazione richiesta con il decreto presidenziale citato.

Non si è costituita nessuna delle parti intimate.

Alla pubblica udienza del 24 settembre 2015, su richiesta del difensore delle parti ricorrenti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l'unica censura si assume che l'Ufficio Centrale elettorale per il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative relative al Comune di Vigevano, svoltosi il 14 giugno 2015, avrebbe erroneamente determinato il numero dei seggi - 14 su un totale di 24 - da attribuire alla coalizione che ha sostenuto il candidato eletto alla carica di Sindaco, assegnando a quest'ultima una percentuale inferiore a quella (60%) prevista dall'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000; di conseguenza, la predetta coalizione sarebbe stata privata di un seggio che avrebbe dovuto essere attribuito alla Lista "Lega Nord Salvini", il cui candidato primo dei non eletti sarebbe la ricorrente Daniela Carignano.

2.1. La doglianza è fondata.

L'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo periodo, stabilisce che, "qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi". Nel caso di specie, la coalizione che ha sostenuto il candidato eletto alla carica di Sindaco al secondo turno, Sala Andrea, ossia il gruppo di Liste formato da Progetto Nazionale, n. 7, Sala Andrea Sindaco, n. 8, Agorà, n. 9, Lega Nord Salvini, n. 10, e Fratelli d'Italia, n. 11, non avendo ottenuto il 60% dei seggi, è stata destinataria del premio di maggioranza previsto dalla norma citata in precedenza, che avrebbe dovuto corrispondere sempre al 60% dei seggi (cfr. pag. 65 del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per il turno di ballottaggio: all. 1 al ricorso).

L'Ufficio elettorale, nel procedere al calcolo del 60% dei seggi spettanti alla coalizione vincente, ha arrotondato per difetto il numero, assegnando alla predetta coalizione 14 seggi su un totale di 24, ossia il 58,33%; in tal modo si è discostato da quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza secondo cui "il 60% dei seggi costituisc[e] non già il limite massimo dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, bensì il limite minimo, riconosciuto dal legislatore in funzione delle esigenze di governabilità dell'ente locale" (C.d.S., V, 30 giugno 2014, n. 3269; altresì T.A.R. Lombardia, Milano, III, 19 novembre 2014, n. 2763).

Difatti, in caso di quoziente frazionario, lo stesso deve essere arrotondato all'unità superiore, fino a raggiungere comunque il 60% previsto dal citato art. 73, comma 10.

Pertanto, corrispondendo il 60% dei seggi alla cifra di 14,4, il numero dei consiglieri spettanti alla coalizione che ha sostenuto il candidato Sindaco eletto al turno di ballottaggio risulta essere di 15.

2.2. L'attribuzione di un seggio in più alla predetta coalizione determina la sottrazione di un seggio alle liste di minoranza e l'individuazione del candidato che deve essere proclamato consigliere comunale in una delle Liste che ha sostenuto il candidato Sindaco eletto.

Tale ulteriore seggio spetta alla ricorrente Daniela Carignano, prima dei non eletti nella Lista "Lega Nord Salvini" e va sottratto alla Lista "Polo Laico", in ragione del quoziente elettorale conseguito.

Difatti, l'attribuzione dei 15 seggi alle Liste collegate al candidato sindaco eletto al secondo turno è il seguente:

1) 3693: 1 = 3693 (Sala Andrea Sindaco)

2) 2961 : 1 = 2961 (Lega Nord Salvini)

3) 3693 : 2 = 1846,5 (Sala Andrea Sindaco)

4) 2961 : 2 = 1480,5 (Lega Nord Salvini)

5) 3693 : 3 = 1231 (Sala Andrea Sindaco)

6) 2961 : 3 = 987 (Lega Nord Salvini)

7) 3693: 4 = 923,25 (Sala Andrea Sindaco)

8) 2961 : 4 = 740,25 (Lega Nord Salvini)

9) 3693 : 5 = 738,6 (Sala Andrea Sindaco)

10) 3693 : 6 = 615,5 (Sala Andrea Sindaco)

11) 2961 : 5 = 592,2 (Lega Nord Salvini)

12) 3693 : 7 = 527,5 (Sala Andrea Sindaco)

13) 2961 : 6 = 493,5 (Lega Nord Salvini)

14) 3693 : 8 = 461,6 (Sala Andrea Sindaco)

15) 2961 : 7 = 423 (Lega Nord Salvini).

A ciò consegue che l'ultimo seggio utile spetta alla lista n. 10 "Lega Nord Salvini", il cui candidato primo dei non eletti è la ricorrente Daniela Carignano; infatti alcuni candidati eletti per la predetta Lista, ossia Andrea Ceffa e Brunella Avalle, sono stati nominati assessori, come pure la candidata, divenuta prima dei non eletti, Valeria Fabris (cfr. all. 4 al ricorso), con la conseguente decadenza dalla carica di consigliere comunale, attesa l'incompatibilità tra i due ruoli (cfr. pag. 63 del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per il turno di ballottaggio).

Pertanto alla ricorrente Carignano va attribuito il posto assegnato erroneamente dall'Ufficio elettorale al candidato Luca Bellazzi, candidato per la lista n. 14 Polo Laico, atteso che a questi è stato attribuito, in virtù del più basso quoziente elettorale, l'ultimo seggio spettante alle Liste di minoranza (si veda per la posizione di quest'ultimo da pag. 90 e ss. del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per il turno di ballottaggio).

3. La fondatezza della predetta doglianza determina l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previa opportuna correzione dei risultati di cui alla competizione elettorale in questione, va proclamata eletta a consigliere comunale di Vigevano la ricorrente Daniela Carignano in luogo del controinteressato Luca Bellazzi.

4. Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della controversia, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, previa opportuna correzione dei risultati di cui alla competizione elettorale in questione, proclama la ricorrente Daniela Carignano eletta a consigliere comunale di Vigevano in luogo del controinteressato Luca Bellazzi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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