Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 5 ottobre 2015, n. 4637

Presidente: Romeo - Estensore: D'Alessio

FATTO E DIRITTO

1. La società Maio Guglielmo ha chiesto all'ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti l'accesso a tutte le prime e quarte copie dei formulari riguardanti il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari, emessi dalla data di decorrenza del contratto stipulato fra la stessa ASL con il RTI Mengozzi-Di Nizio.

L'ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha respinto la richiesta sostenendo che i dati richiesti non costituiscono informazioni ambientali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005.

2. La società Maio Guglielmo ha impugnato davanti al T.A.R. per l'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, il diniego di accesso ma il T.A.R., con sentenza n. 57 del 4 febbraio 2015, ha respinto il ricorso.

3. La società Maio Guglielmo ha appellato tale decisione sostenendone l'erroneità.

In particolare l'appellante ha sostenuto che i formulari di identificazione dei rifiuti, di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), compilati dal produttore, controfirmati dal trasportatore e dal destinatario, con indicazione dei codici Cer, identificativi degli stessi, sono documenti ambientali, perché consentono la tracciabilità dei rifiuti e la verifica della correttezza del loro smaltimento, e sono quindi accessibili a chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005.

3.1. All'appello si oppongono l'ASL Lanciano-Vasto-Chieti e la società Mengozzi che insistono nel sostenere che i dati richiesti non sono informazioni ambientali, non avendo alcun valore certificativo della natura e della composizione del rifiuto trasportato, e non sono comunque accessibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005.

4. Al riguardo, si deve ricordare che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005, ha previsto un accesso facilitato (rispetto a quello disciplinato dall'art. 22 della l. n. 241 del 1990) per le informazioni "ambientali", al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati.

L'indicata normativa prevede, quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all'accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990.

4.1. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005, per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi e le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.

4.2. Le informazioni cui fa riferimento la citata normativa riguardante l'accesso concernono quindi esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sullo stato dell'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con l'esclusione di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale.

4.3. L'art. 5 del d.lgs. n. 195 del 2005 prevede anche le ipotesi di esclusione dell'accesso all'informazione ambientale, che, fra l'altro, può essere negato nei casi di richieste manifestamente irragionevoli avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale (lett. b del primo comma), ovvero espresse in termini eccessivamente generici.

5. In base alla predetta disciplina, sebbene l'accesso all'informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta di accesso non possa essere formulata in termini eccessivamente generici (C.d.S., Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996) e debba essere specificamente formulata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del citato art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005 (C.d.S., sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).

In conseguenza, l'istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un'informazione ambientale, non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse che intende far valere è un interesse ambientale, come qualificato dal d.lgs. n. 195 del 2005, ed è volto quindi alla tutela dell'integrità della matrice ambientale, non potendo l'ordinamento ammettere che di un diritto nato con specifiche determinate finalità si faccia uso per scopi diversi di tipo economico patrimoniale (C.d.S., Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6339).

6. Considerato che, nella fattispecie, la domanda di accesso formulata dall'appellante non si fonda su una preoccupazione circa lo stato di matrici ambientali ma è volta all'acquisizione di informazioni che possono essere rilevanti per l'impresa per motivi concorrenziali e per acquisire dati commerciali riguardanti la concorrente, si deve ritenere corretto il diniego all'accesso formulato dall'Amministrazione resistente e ritenuto legittimo dal T.A.R. per l'Abruzzo con la sentenza appellata.

Sebbene, infatti, i formulari dei quali si è chiesto l'accesso attengono al trasporto di rifiuti sanitari, che se non correttamente smaltiti possono arrecare pregiudizi all'ambiente, non per questo si può ammettere che il diritto di accesso disciplinato per il perseguimento di finalità ambientali possa essere utilizzato per finalità del tutto diverse (economico-patrimoniali) e con un inutile aggravio dell'attività dell'Amministrazione.

7. L'appello deve essere pertanto respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n. 4277 del 2015), lo respinge.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

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