Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 5 ottobre 2015, n. 768

Presidente: Pupilella - Estensore: Morbelli

Rilevato che, con ricorso notificato in data 23 luglio e depositato il successivo 11 agosto 2015, i sigg.ri P. Matteo e B. Emilio hanno impugnato i provvedimenti DASPO emessi dal Questore della Spezia in data 22 maggio 2015 (rispettivamente n. 385 cat.2.2/2015/Div.Anticr e n. 383 cat.2.2/2015/Div.Anticr) in relazione agli episodi di violenza occorsi in data 9 maggio 2015 in occasione dell'incontro di calcio La spezia - Vicenza;

Rilevato che il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si deduce violazione dell'art. 6 l. 401/1989, difetto di pericolosità per l'ordine pubblico dei comportamenti censurati, eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria in quanto i ricorrenti sarebbero stati estranei agli episodi di violenza non ponendo in essere alcuna partecipazione neppure a titolo di concorso morale agli stessi;

Rilevato che i provvedimento impugnati danno conto della partecipazione dei ricorrenti all'episodio di violenza consistito nella predisposizione di un agguato ai danni della tifoseria ospite cui è seguita una violenta rissa, svoltasi peraltro in zona residenziale frequentata nell'occasione da un rilevante numero di cittadini ignari ed estranei alla contesa, sedata soltanto per effetto dell'intervento delle forze dell'ordine;

Rilevato in particolare che i ricorrenti avrebbero partecipato all'episodio, raggiungendo, nei pressi dell'itinerario che avrebbero percorso i tifosi ospiti, altri tifosi dello Spezia che sono risultati poi aver partecipato agli episodi di violenza e successivamente spostandosi insieme con un altro gruppo di tifosi in modo da raggiungere rapidamente la via in cui transitava il corteo dei mezzi dei tifosi ospiti;

Rilevato che nella prospettazione dei ricorrenti non sussisterebbero i presupposti per l'irrogazione della misura in quanto non avrebbero preso parte attiva agli incidenti né avrebbero posto in essere una compartecipazione morale agli stessi;

Rilevato che l'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 stabilisce: "Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura";

Rilevato che la misura del Daspo può essere applicata anche a persone che non abbiano commesso, come nella specie, fatti penalmente rilevanti neppure sotto il profilo concorsuale;

Rilevato che i presupposti per l'applicazione della misura consistono in: a) nell'aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; b) nell'aver, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato o indotto alla violenza; c) nell'avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo;

Ritenuto che il comportamento posto in essere dai ricorrenti appare evidentemente finalizzato alla partecipazione all'episodio di violenza in concreto realizzatosi alla luce della circostanza che i ricorrenti si siano uniti ad altri tifosi autori del fatto e li abbiamo accompagnati sui luoghi dell'agguato, che peraltro mai sono stati luoghi di ritrovo della tifoseria spezzina;

Ritenuto, peraltro, che l'episodio di violenza abbia posto in concreto pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico per l'evidente rischio che fossero coinvolti nella rissa ignari cittadini, rischio sventato solo per effetto dell'intervento delle forze dell'ordine;

Ritenuto, sotto altro profilo, che il comportamento posto in essere dai ricorrenti abbia quantomeno rafforzato il proposito criminoso degli autori del fatto potendo, questi ultimi, verosimilmente rappresentarsi la concreta possibilità di un aiuto o soccorso di ricorrenti nel caso di reazione violenta degli aggrediti;

Rilevato conclusivamente che tale ordine di idee è stato già condiviso dal GIP presso il Tribunale ordinario della Spezia con provvedimento 26 maggio 2015 n. 412/15/45 - 26 RG;

Ritenta conclusivamente la manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Caringella

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