Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 29 ottobre 2015, n. 740

Presidente: Mollica - Estensore: Passoni

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti con cui il ricorrente - escluso dalle prove orali nel concorso indetto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo per l'assunzione di 4 dirigenti, assistenti veterinari - ha impugnato (oltre ad altri atti presupposti) prima il giudizio della Commissione di non ammissione alle prove orali del 6 luglio 2015 e poi la delibera del 20 luglio 2015 del Direttore Generale dell'Istituto, che ha approvato i lavori della Commissione;

Vista la richiesta di adozione di misure cautelari;

Rilevato che l'evidente fondatezza del motivo concernente il numero dei componenti della commissione (superiore a quello previsto dalla norma di riferimento) consente al collegio di accogliere nel merito il gravame, previa conversione di rito, debitamente preannunciata alle parti;

Visto in particolare il disposto dell'art. 4 del d.P.C.M. 7 giugno 2011 (ritenuto applicabile dallo stesso Istituto alla procedura in questione, in conformità ad apposito consulto legale), secondo cui la commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, è composta dal presidente e da due esperti nelle materie oggetto di concorso;

Vista invece la delibera 225/15 dell'Istituto con cui, in luogo dei previsti 3 componenti, sono stati nominati cinque commissari d'esame, in violazione del predetto d.P.C.M. del 2011;

Viste le considerazioni del patrono resistente, mirate da una parte a giustificare la decisione ampliativa dell'Istituto con l'esigenza di "garantire un commissario competente in ciascuno dei quattro settori di gara", e dall'altra ad eccepire che il ricorrente non avrebbe evidenziato alcuna attività concretamente lesiva posta in essere dalla commissione, così difettando un suo interesse qualificato a contestarne la composizione;

Ritenuto di non poter condividere tali deduzioni difensive;

Rilevato in particolare, quanto al primo punto, che le regole compositive della commissione stabilite dalle norme di riferimento (espressamente recepite dallo stesso istituto procedente, a prescindere se sopravvenute o meno rispetto alla indizione del concorso) costituiscono un vincolo procedurale che non può ovviamente essere legittimamente disatteso ogni qualvolta la PA procedente - assumendo la "peculiarità" del singolo concorso - intenda rinforzare le specializzazioni nel collegio mediante ulteriori presenze di esperti; diversamente opinando, le composizioni delle commissioni giudicatrici si vedrebbero assoggettate ad una sorta di "geometria variabile", in violazione delle norme di riferimento che ne regolano il dimensionamento, così che la PA che indice i concorsi potrebbe modulare - secondo personali valutazioni del momento - le tipologie numeriche e specialistiche del collegio, allegando esigenze di approfondimento e di migliore attendibilità degli scrutini valutativi;

Ritenuto inoltre che per far valere il vizio di composizione del collegio chiamato a valutare le operazioni concorsuali, il ricorrente non è affatto tenuto a dimostrare in concreto - mediante prova inesigibile ed irrealistica - il vulnus che tale alterazione compositiva avrebbe recato sulla sua perfomance, risultando invece sufficiente allegare e dimostrare il vizio, al fine di consentire (anche) al ricorrente vittorioso in giudizio di poter nuovamente partecipare alla selezione, così affidandosi - per la valutazione del suo rendimento - ad un collegio correttamente e legalmente composto (sul punto, cfr. Consiglio di Stato sentenza 7353/09 del 24 marzo 2009);

Rilevato in conclusione che, previa conversione di rito, il ricorso trova accoglimento per l'assorbente censura sopra evidenziata, postulando detto accoglimento la caducazione di tutte le fasi concorsuali comunque condotte dalla commissione irregolarmente composta, in vista di una riedizione delle procedure conformata ai dettami della presente sentenza;

Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) previa conversione di rito, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

Spese a carico dell'Istituto intimato, da liquidare a favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

A. Bartolini e al. (curr.)

Le riforme amministrative

Il Mulino, 2024

A. Massari

Il codice dei contratti pubblici

Maggioli, 2024

L. Della Ragione, R. Muzzica

La riforma del processo penale

Neldiritto, 2024