Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 30 ottobre 2015, n. 4967

Presidente: Cirillo - Estensore: D'Alessio

FATTO E DIRITTO

Considerato che l'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per sostenere l'inammissibilità dell'appello notificato tardivamente, a mezzo PEC, all'Avvocatura Distrettuale di Brescia.

Rilevato che, effettivamente, l'appello è stato notificato a mezzo PEC all'Avvocatura Distrettuale di Brescia.

Considerato che, a prescindere dalla questione della utilizzabilità o meno, nel presente giudizio, della notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) prima dell'avvio del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica dell'appello al Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, invece che presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, nel testo sostituito dall'art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260).

Ritenuto che, nella specie, tale invalidità non può essere sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato tenuto conto che tale costituzione è intervenuta al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.

Ritenuto peraltro che l'appello è anche chiaramente infondato nel merito avendo questa Sezione più volte ricordato che, per consentire la regolarizzazione dello straniero, il legislatore ha richiesto la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) alla data del 31 dicembre 2011, ed ha precisato che tale presenza doveva essere dimostrata (con sufficiente grado di certezza) attraverso la presentazione di documentazione proveniente da organismi pubblici. Mentre le certificazioni sanitarie prive di data certa, come ha ricordato il T.A.R. nella appellata sentenza, non sono sufficienti a dimostrare, con il grado di certezza richiesto dalla normativa di riferimento, la presenza dello straniero in Italia alla data stabilita dalle norme che hanno regolato la sanatoria perché non sono stati rilasciati nell'esercizio di pubbliche funzioni e sono privi comunque di certezza con riferimento al periodo nel quale l'interessato sarebbe stato in Italia (C.d.S., sez. III, n. 299 del 23 gennaio 2015).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.