Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 11 novembre 2015

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Nozione di "atto extragiudiziale" - Atto privato - Incidenza transfrontaliera - Funzionamento del mercato interno».

Nella causa C-223/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunale di primo grado n. 7 di Las Palmas de Gran Canaria, Spagna), con decisione del 28 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2014, nel procedimento Tecom Mican SL, José Arias Domínguez.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento giurisdizionale avviato dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunale di primo grado n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria) da un agente commerciale, la Tecom Mican SL (in prosieguo: la «Tecom»), contro una decisione del cancelliere di tale organo giurisdizionale con cui quest'ultimo rifiutava di notificare alla MAN Diesel & Turbo SE (in prosieguo: la «MAN Diesel»), al di fuori di un procedimento giudiziario, una lettera di diffida.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3. L'articolo 17 della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (in prosieguo: la «Convenzione dell'Aia del 1965»), così prevede:

«Gli atti extragiudiziari delle autorità e degli ufficiali "ministeriali" di uno stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro stato contraente nei modi e alle condizioni previste dalla presente convenzione».

4. Il manuale pratico sul funzionamento della Convenzione dell'Aia (Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione dell'Aia sulla notificazione degli atti, 3a edizione, Bruylant, Bruxelles, 2006), indica in particolare che «gli atti extragiudiziali si distinguono dagli atti giudiziari per il fatto di non essere direttamente connessi a un processo, e dagli atti strettamente privati per il fatto che richiedono il coinvolgimento di un'autorità o di un pubblico ufficiale».

Diritto dell'Unione

5. Con atto del 26 maggio 1997, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito, sulla base dell'articolo K.3 del Trattato UE (gli articoli da K a K.9 del Trattato UE sono stati sostituiti dagli articoli da 29 UE a 42 UE), la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU C 261, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione del 1997»).

6. Tale convenzione non definisce la nozione di atto extragiudiziale. Tuttavia, la relazione esplicativa concernente la convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (JO 1997, C 261, pag. 26) indica, nel commento relativo all'articolo 1 di tale convenzione, quanto segue:

«(...) Non sembra invece possibile dare una definizione precisa di "atti extragiudiziali". Si può ritenere che si tratti di atti redatti da un ufficiale ministeriale, quali gli atti notarili o gli atti trasmessi dall'ufficiale giudiziario o di atti di un'autorità ufficiale dello Stato membro ovvero di atti la cui natura o importanza ne giustifica la trasmissione e la comunicazione ai destinatari secondo una procedura ufficiale».

7. La convenzione non è stata ratificata da tutti gli Stati membri.

8. Ispirato al testo di detta convenzione, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37), prevedeva, al suo articolo 16, quanto segue:

«Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento».

9. Il successivo articolo 17, lett. b), prevedeva l'elaborazione di un repertorio degli atti che potevano essere notificati o comunicati ai sensi del regolamento medesimo.

10. Tale repertorio costituiva l'allegato II della decisione 2001/781/CE della Commissione, del 25 settembre 2001, che istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento n. 1348/2000 (GU L 298, pag. 1, e rettifiche in GU 2002, L 31, pag. 88, e GU 2003, L 60, pag. 3), quale modificata dalla decisione 2007/500/CE della Commissione, del 16 luglio 2007 (GU L 185, pag. 24). Tale allegato comprendeva le informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17, lett. b), del regolamento n. 1348/2000. Per quanto attiene al Regno di Spagna, viene ivi indicato, segnatamente, che «[g]li atti extragiudiziali da notificare o comunicare sono i documenti non giudiziari, emananti da autorità pubbliche che secondo la legge spagnola hanno la competenza di effettuare notificazioni o comunicazioni».

11. Il regolamento n. 1348/2000 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1393/2007.

12. Conformemente ai considerando 2 e 6 del regolamento n. 1393/2007:

«(2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(...)

(6) L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. (...)».

13. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che:

«Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro».

14. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, il Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione europea di aver designato come «organo mittente» il cancelliere degli organi giurisdizionali nazionali (Secretario Judicial) (in prosieguo: il «cancelliere»).

15. Gli articoli da 12 a 15 del regolamento n. 1393/2007 prevedono gli «[a]ltri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari».

16. L'articolo 16 di tale regolamento è formulato come segue:

«Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento».

Il diritto spagnolo

17. La legge 12/1992 sul contratto di agenzia (Ley 12/1992, sobre contrato de agencia), del 27 maggio 1992 (BOE del 29 maggio 1992; in prosieguo: la «legge 12/1992») ha recepito, nel diritto interno spagnolo, la direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17).

18. L'articolo 15, paragrafo 2, della legge 12/1992 prevede quanto segue:

«L'agente ha il diritto di esigere che gli sia fornita la documentazione contabile del preponente nella misura necessaria affinché possa verificare tutti gli elementi relativi alle provvigioni che gli spettano e nell'osservanza della forma prevista dal codice di commercio. Parimenti, l'agente ha il diritto che gli siano comunicate le informazioni a disposizione del preponente, necessarie per verificare l'importo di dette provvigioni».

19. L'articolo 28 di detta legge, intitolato «Indennità di fine rapporto», dispone quanto segue:

«1. Quando il contratto d'agenzia, a tempo determinato o indeterminato, ha termine, l'agente che abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato le operazioni con i clienti esistenti ha diritto a un'indennità se la sua attività anteriore può ancora apportare al preponente vantaggi sostanziali e il pagamento di tale indennità sia equo tenuto conto dell'esistenza di clausole di non concorrenza, delle commissioni che l'agente commerciale perde e delle altre circostanze del caso di specie.

(...)».

20. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 12/1992:

«L'azione per rivendicare l'indennità di fine rapporto o chiedere il risarcimento dei danni subiti si prescrive [nel termine di] un anno dalla risoluzione del contratto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21. La MAN Diesel, società di diritto tedesco, e la Tecom, società di diritto spagnolo, hanno stipulato, nel novembre 2009, un contratto di agenzia.

22. L'8 marzo 2012, la MAN Diesel ha risolto unilateralmente tale contratto, con effetto al 31 dicembre 2012.

23. A seguito di tale risoluzione, il 19 novembre 2013 la Tecom ha chiesto al cancelliere del Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunale di primo grado n. 7 di Las Palmas de Gran Canaria) di notificare alla MAN Diesel, tramite l'autorità tedesca competente, una lettera di diffida con cui chiedeva, ai sensi della legge 12/1992, il pagamento di un importo che la Tecom riteneva dovutole a titolo di indennità di fine rapporto, e di somme relative a provvigioni dovute e non corrisposte, o, in subordine, la comunicazione di dati contabili. Detta lettera indicava, peraltro, che la stessa richiesta di pagamento era già stata indirizzata alla MAN Diesel con un'altra diffida redatta dinanzi a un notaio spagnolo al fine di conferirle forza di atto pubblico notarile.

24. In data 11 dicembre 2013 il cancelliere ha respinto la domanda presentata dalla Tecom, considerando che non esisteva nessun procedimento giudiziario nel cui ambito fosse necessario espletare l'atto di assistenza giudiziaria richiesto.

25. Il giorno successivo la Tecom ha presentato ricorso amministrativo ai fini del riesame di tale decisione di rigetto, sostenendo che in base alla sentenza Roda Golf & Beach Resort (C-14/08, EU:C:2009:395), l'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 non richiede l'esistenza di un procedimento giudiziario in corso per procedere alla notifica di un atto extragiudiziale come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

26. In ogni caso, il 13 dicembre 2013, la Tecom ha notificato alla MAN Diesel, tramite un notaio spagnolo, un'altra lettera di diffida, chiedendo il pagamento delle provvigioni dovute e non corrisposte nonché dell'indennità di fine rapporto, al fine di rispettare il termine di prescrizione di un anno dalla risoluzione del contratto previsto all'articolo 31 della legge 12/1992 per l'esercizio dell'azione relativa a tale indennità.

27. Con ordinanza del 20 dicembre 2013, il cancelliere ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione di diniego impugnata, precisando che non era possibile considerare qualsiasi atto privato come un «atto extragiudiziale» che potesse formare oggetto di una «comunicazione» ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007. In particolare, esso dichiarava che solo gli atti extragiudiziali che per loro natura o per il loro carattere formale producono effetti giuridici determinati rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.

28. Con lettera del 2 gennaio 2014, la Tecom ha proposto ricorso per revisione avverso tale ordinanza, sostenendo che anche un atto meramente privato può essere comunicato, quale «atto extragiudiziale», ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007.

29. Investito di tale ricorso, il Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunale di primo grado n. 7 di Las Palmas de Gran Canaria) ha ricordato che, certamente, secondo la sentenza Roda Golf & Beach Resort (C-14/08, EU:C:2009:395), la nozione di «atto extragiudiziale» ai sensi di detto articolo 16 è una nozione autonoma di diritto dell'Unione, e che la cooperazione giudiziaria prevista in tale articolo e dal regolamento n. 1393/2007 «può manifestarsi tanto nell'ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di un procedimento siffatto». Tuttavia, esso ha anche precisato di non disporre di nessun elemento che gli consenta di stabilire se un atto non emanato o non redatto da un'autorità o da un pubblico ufficiale possa essere qualificato come «atto extragiudiziale».

30. Il Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunale di primo grado n. 7 di Las Palmas de Gran Canaria) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un atto puramente privato possa essere considerato un «atto extragiudiziale» ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, a prescindere dalla circostanza che sia stato emanato da un'autorità o da un pubblico ufficiale non giudiziari.

2) In caso affermativo, se qualsiasi atto privato possa essere considerato quale atto extragiudiziale, ovvero debba presentare caratteristiche specifiche.

3) Anche qualora l'atto privato presenti tali caratteristiche, se un cittadino dell'Unione possa chiedere la notificazione e comunicazione per mezzo della procedura di cui all'articolo 16 dell'attuale regolamento n. 1393/2007, nel caso in cui abbia già provveduto ad effettuare tale comunicazione per mezzo di un'altra autorità pubblica non giudiziaria, ad esempio un notaio.

4) Infine, se, ai fini dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, occorra tenere conto del fatto che detta cooperazione presenti un'incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno, e in quali circostanze si debba ritenere che la cooperazione presenti un'incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla questioni prima e seconda

31. Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ed eventualmente in quali condizioni, l'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «atto extragiudiziale» contenuta in tale articolo include un atto privato che non sia stato redatto o certificato da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale.

32. Per fornire una risposta utile a tali questioni, occorre anzitutto ricordare che, riguardo alla nozione di «atto extragiudiziale» figurante all'articolo 16 del regolamento n. 1348/2000, regolamento abrogato e sostituito dal regolamento n. 1393/2007, la Corte ha già statuito che essa dev'essere considerata quale nozione autonoma di diritto dell'Unione (sentenza Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punti 49 e 50). Orbene, come sottolineato anche dall'avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, non vi è motivo di non interpretare analogamente la stessa nozione di «atto extragiudiziale» di cui all'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007.

33. Al riguardo, si deve altresì rilevare che, come già dichiarato dalla Corte, detta nozione di «atto extragiudiziale» dev'essere intesa secondo un'accezione ampia e non può essere pertanto circoscritta ai soli atti intervenuti nel contesto di un procedimento giudiziario, potendo pertanto includere gli atti redatti dai notai (v., in tal senso, sentenza Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punti da 56 a 59).

34. Tale constatazione non consente tuttavia, da sola, di decidere se una siffatta nozione comprenda solo gli atti redatti o certificati, al di fuori di un procedimento giudiziario, da una pubblica autorità o da un pubblico ufficiale, o se essa si estenda sino ad includere anche gli atti privati.

35. Orbene, data l'imprecisione del testo stesso dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, per determinare a tali fini la portata di detta nozione si deve tenere conto, conformemente a una giurisprudenza costante, del contesto di detto articolo 16 e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, nonché, eventualmente, della genesi di quest'ultimo (v. sentenze Drukarnia Multipress, C-357/13, EU:C:2015:253, punto 22, e Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 30).

36. Riguardo anzitutto al contesto, si deve ricordare che il regolamento n. 1393/2007, adottato sulla base dell'articolo 61, lettera c), CE, stabilisce, come enunciato nel suo considerando 1, un meccanismo di notificazione e comunicazione intracomunitarie degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, al fine di realizzare progressivamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

37. In tale prospettiva, occorre altresì rilevare che secondo il considerando 2 di tale regolamento, quest'ultimo ha l'obiettivo di migliorare ed accelerare la trasmissione fra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, al fine di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenze Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, punti 29 e 34, e Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punto 54).

38. Poiché tuttavia nessuna indicazione determinante deriva da tali precisazioni rispetto alla portata della nozione di atto extragiudiziale, è necessario cercare altri elementi utili anche negli antecedenti normativi del regolamento n. 1393/2007, e più precisamente nel contesto dello sviluppo del settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, nel cui ambito tale regolamento s'inscrive (v., in tal senso, sentenza Weiss und Partner, C-14/07, EU:C:2008:264, punto 50).

39. Al riguardo occorre ricordare che, con atto del 26 maggio 1997, prima ancora dell'entrata in vigore del regolamento n. 1348/2000, il Consiglio aveva adottato la convenzione del 1997.

40. Tale convenzione non definiva la nozione di atto extragiudiziale. Tuttavia, la relazione esplicativa ad essa relativa, menzionata al punto 6 della presente sentenza, indicava, nel commento all'articolo 1, che tale nozione poteva includere non solo gli atti redatti da un pubblico ufficiale, quali gli atti notarili, gli atti trasmessi dall'ufficiale giudiziario o gli atti di un'autorità ufficiale dello Stato membro, ma anche gli atti privati «la cui natura o importanza ne giustifica la trasmissione e la comunicazione ai destinatari secondo una procedura ufficiale».

41. Benché tale convenzione non sia stata ratificata dagli Stati membri, essa ha tuttavia costituito fonte d'ispirazione nell'ambito dei lavori preparatori del regolamento n. 1348/2000, la cui adozione mirava proprio a garantire la continuità dei risultati ottenuti nel contesto della conclusione di questa stessa convenzione.

42. In effetti, nemmeno il regolamento n. 1348/2000 forniva una definizione precisa e uniforme della nozione di atto extragiudiziale, e, ai sensi del suo articolo 17, lettera b), affidava semplicemente alla Commissione il compito di elaborare, di concerto con gli Stati membri, un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, le cui informazioni, comunicate dagli Stati membri, avevano peraltro soltanto valore indicativo (v. sentenza Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punti 46 e 47).

43. La lettura di tale repertorio rivela comunque che gli Stati membri, sotto il controllo della Commissione, avevano definito in modo differente gli atti che, a loro avviso, potevano essere notificati o comunicati in applicazione del regolamento medesimo (v. sentenza Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punto 47), includendo nella categoria degli atti extragiudiziali, come evidenziato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, non solo gli atti che promanano da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, bensì anche atti privati aventi una specifica importanza nel dato ordinamento giuridico.

44. Dal complesso delle precedenti considerazioni si può dedurre che, conformemente agli orientamenti derivanti dalla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza e come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, la nozione di «atto extragiudiziale» ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, dev'essere interpretata come comprendente sia i documenti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, sia gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale.

45. Infatti, la trasmissione transfrontaliera di tali atti, per mezzo del meccanismo di notificazione e comunicazione introdotto dal regolamento n. 1393/2007, contribuisce anch'essa a rafforzare, nel settore della cooperazione in materia civile o commerciale, il buon funzionamento del mercato interno e concorre alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia dell'Unione europea.

46. Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alle prime due questioni che l'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «atto extragiudiziale» in esso contenuta comprende non solo gli atti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, ma anche gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale.

Sulla terza questione

47. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale conformemente alle modalità stabilite da tale regolamento è ammissibile anche quando una prima notifica o una prima comunicazione di tale atto sia già avvenuta per altra via.

48. Occorre preliminarmente rilevare che né dal fascicolo, né dalle precisazioni fornite dalle parti in udienza può evincersi se la prima notificazione o la prima comunicazione cui si riferisce la questione sia stata effettuata seguendo una via di trasmissione non prevista dal regolamento n. 1393/2007 o uno degli altri mezzi di trasmissione in esso stabiliti.

49. Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre in primo luogo esaminare il caso di specie in cui un ricorrente abbia eseguito la prima notificazione o la prima comunicazione secondo modalità non previste dal regolamento n. 1393/2007.

50. Al riguardo è sufficiente ricordare che il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, precisa che quest'ultimo si applica, in materia civile e commerciale, «quando un atto (...) extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario» (sentenza Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, punto 20).

51. In tale contesto, come la Corte ha già dichiarato, detto regolamento prevede soltanto due ipotesi in cui la notificazione e la comunicazione di un atto tra gli Stati membri sono escluse dal suo ambito di applicazione e non possono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal medesimo, ovvero, da un lato, qualora il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti, e, dall'altro, qualora quest'ultimo abbia nominato un rappresentante autorizzato nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario (v. sentenza Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, punto 24).

52. È pertanto assodato, come sottolinea l'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, che il regolamento n. 1393/2007 non prevede nessun'altra eccezione all'utilizzazione dei mezzi previsti per la trasmissione tra Stati membri di un atto extragiudiziale nell'ipotesi in cui un ricorrente avesse già precedentemente notificato o comunicato questo stesso atto seguendo una modalità di trasmissione diversa da quelle previste da tale regolamento.

53. Ne consegue che in tale ipotesi, la notificazione o la comunicazione transfrontaliera di un atto extragiudiziale secondo le modalità di trasmissione stabilite dal regolamento n. 1393/2007 resta ammissibile.

54. Con riferimento, in secondo luogo, alle conseguenze connesse alla fattispecie in cui un ricorrente avrebbe effettuato una prima notificazione o una prima comunicazione conformemente alle modalità stabilite dal regolamento n. 1393/2007, si deve rilevare che quest'ultimo prevede, in modo esaustivo, diversi mezzi di trasmissione (v. sentenza Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, punto 32) per la notificazione o la comunicazione degli atti extragiudiziali in forza del suo articolo 16.

55. In particolare, l'articolo 2 di detto regolamento dispone che la trasmissione degli atti sia effettuata, in linea di principio, tra gli organi mittenti e gli organi riceventi designati dagli Stati membri (sentenza Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, punto 30).

56. Inoltre tale regolamento prevede, alla sua sezione 2, altri mezzi di trasmissione quali la trasmissione per via consolare o diplomatica nonché la notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari, tramite i servizi postali o ancora, su domanda di chiunque vi abbia interesse, direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato richiesto (sentenza Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, punto 31).

57. In tale contesto occorre comunque precisare, da un lato, che il regolamento n. 1393/2007 non ha stabilito alcuna gerarchia tra i diversi mezzi di trasmissione da esso previsti (sentenze Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, punto 31, e Plumex, C-473/04, EU:C:2006:96, punto 20).

58. Dall'altro, si deve rilevare che, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle sue conclusioni, al fine di garantire un rapido compimento della trasmissione transfrontaliera degli atti interessati, tale regolamento non attribuisce né agli organi mittenti né a quelli riceventi, né agli agenti diplomatici o consolari, né agli ufficiali giudiziari, ai funzionari o alle altre persone competenti dello Stato richiesto il compito di una verifica di opportunità o un controllo della pertinenza dei motivi per cui un ricorrente procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto mediante i mezzi di trasmissione stabiliti.

59. Da tali considerazioni discende che, in materia di notificazione o comunicazione di un atto extragiudiziale, al ricorrente è consentito non solo scegliere l'uno o l'altro mezzo di trasmissione stabilito dal regolamento n. 1393/2007, ma anche ricorrere simultaneamente o in successione, a due o a più mezzi che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, egli ritenga essere i più opportuni o appropriati (v., in tal senso, sentenza Plumex, C-473/04, EU:C:2006:96, punti 21, 22 e 31).

60. Di conseguenza, la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale mediante uno dei mezzi stabiliti dal regolamento n. 1393/2007 rimane valida, anche se una prima trasmissione di tale atto sia già stata effettuata con un mezzo diverso da quelli ivi previsti.

61. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione che il regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale conformemente alle modalità stabilite da tale regolamento è ammissibile anche quando il ricorrente abbia già effettuato una prima notifica o una prima comunicazione di tale atto seguendo una via di trasmissione non prevista da detto regolamento o utilizzando uno degli altri mezzi di trasmissione in esso stabiliti.

Sulla quarta questione

62. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale articolo occorre verificare, caso per caso, che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale presenti un'incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno.

63. Al riguardo, rispetto anzitutto all'incidenza transfrontaliera, è sufficiente ricordare che il regolamento n. 1393/2007 costituisce una misura che, ai sensi degli articoli 61, lettera c), CE e 65 CE, rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, che ha precisamente detta incidenza (v., in tal senso, sentenza Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punto 53).

64. Infatti, l'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento prevede espressamente che, fatti salvi i settori esclusi, esso si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso «in un altro Stato membro» per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

65. Pertanto, poiché l'incidenza transfrontaliera della trasmissione di un atto giudiziario o, come nel caso di specie, extragiudiziale, costituisce una condizione oggettiva di applicabilità del regolamento n. 1393/2007, essa dev'essere considerata sempre necessariamente soddisfatta quando la notificazione o la comunicazione di detto atto rientri nell'ambito di applicazione di tale regolamento e dev'essere quindi eseguita conformemente al sistema stabilito da quest'ultimo.

66. Con riferimento, in secondo luogo, al buon funzionamento del mercato interno, è assodato che esso costituisce, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 1393/2007, la finalità principale del meccanismo di notificazione o comunicazione previsto da quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punto 55).

67. In tale contesto, dal momento che tutti i mezzi di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziari previsti da tale regolamento sono stati espressamente stabiliti per raggiungere detto obiettivo, è legittimo considerare che, una volta soddisfatte le condizioni di applicazione di tali mezzi, la notificazione o la comunicazione di tali atti contribuisce necessariamente al buon funzionamento del mercato interno.

68. Di conseguenza, come anche sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, il buon funzionamento del mercato interno non può essere considerato come un elemento da esaminare prima di ogni notificazione o comunicazione effettuate secondo le modalità stabilite dal regolamento n. 1393/2007, in particolare al suo articolo 16.

69. Tenuto conto di tutte le suddette considerazioni, si deve rispondere alla quarta questione che l'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che, quando le condizioni di applicazione di tale articolo sono soddisfatte, non occorre verificare caso per caso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale abbia un'incidenza transfrontaliera e sia necessaria al buon funzionamento del mercato interno.

Sulle spese

70. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «atto extragiudiziale» in esso contenuta comprende non solo gli atti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, ma anche gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale.

2) Il regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale conformemente alle modalità stabilite da tale regolamento è ammissibile anche quando il ricorrente abbia già effettuato una prima notifica o una prima comunicazione di tale atto seguendo una via di trasmissione non prevista da detto regolamento o utilizzando uno degli altri mezzi di trasmissione in esso stabiliti.

3) L'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che, quando le condizioni di applicazione di tale articolo sono soddisfatte, non occorre verificare caso per caso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale abbia un'incidenza transfrontaliera e sia necessaria al buon funzionamento del mercato interno.