Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III
Sentenza 16 novembre 2015, n. 12977

Presidente: Dongiovanni - Estensore: Blanda

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, in data 29 maggio 2015, ha ricevuto l'avviso di accertamento n. TK3016401286/2015 dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2010, sottoscritto dal dott. Giancarlo Di Fonzo.

L'istante, pertanto, ha presentato istanza di accesso agli atti alla medesima amministrazione al fine di conoscere se il dott. Giancarlo Di Fonzo, dipendente dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, che ha sottoscritto l'avviso di accertamento fosse "incaricato di funzioni dirigenziali" o rivestisse la qualifica di "Dirigente".

Lo stesso dott. Di Fonzo, con la nota prot. n. 106701/2015 del 29 luglio 2015, ha negato l'accesso sul presupposto che l'istante non avrebbe un interesse diretto, attuale e concreto all'accesso perché la richiesta farebbe riferimento ad atti non impugnati entro il termine di decadenza o impugnati senza dedurre un vizio riconducibile alla legittima investitura del sottoscrittore o comunque a giudizi ormai definiti; che la richiesta di accesso farebbe riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, secondo cui la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che, infine, l'istanza di accesso si riferirebbe a documenti già noti, in quanto già notificati al destinatario degli stessi, per cui la richiesta avrebbe fini dilatori.

Avverso tale diniego ha, quindi, proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. 62/2013 e delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CEDU sotto il profilo del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, manifesta ingiustizia, sviamento dall'interesse pubblico e dalla funzione tipica dell'azione amministrativa.

Il diniego è stato adottato e sottoscritto dal dott. Giancarlo Di Fonzo, dipendente dell'Agenzia delle Entrate interessato alla richiesta di accesso agli atti di cui si controverte, in violazione delle norme in rubrica.

Atteso il conflitto di interessi del dott. Di Fonzo, egli si sarebbe dovuto astenere dalla rispondere alla richiesta di accesso;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 23 e 24 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CEDU sotto il profilo del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia.

La motivazione del diniego sarebbe insufficiente, illogica e contraddittoria in quanto la richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto, tale da non legittimare la proposizione del ricorso giurisdizionale, pertanto l'interesse a chiedere l'ostensione di documenti è autonomo rispetto a quelli che conducono, eventualmente, l'interessato, ad agire in giudizio per la tutela di determinate posizioni giuridiche.

La circostanza, quindi, che il ricorrente sarebbe decaduto dall'eventuale impugnazione non rileverebbe ai fini dell'interesse dell'istante all'accesso agli atti in questione.

Gli atti richiesti dal ricorrente non sarebbero già stati trasmessi allo stesso, in quanto egli avrebbe ricevuto dall'Agenzia delle Entrate solo l'avviso di accertamento, dal quale non si evincerebbe la posizione funzionale e la carriera del firmatario.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 novembre 2015, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare occorre dare atto che nel corso della discussione la difesa dell'Agenzia delle Entrate ha rinunciato alla eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della notifica in quanto (secondo l'amministrazione) eseguita presso l'ufficio della Direzione Provinciale di Roma 1, invece che presso il domicilio del controinteressato.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Con istanza trasmessa all'agenzia delle entrate il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti riguardanti la carriera del dott. Giancarlo Di Fonzo, dipendente dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, che ha sottoscritto l'avviso di accertamento indirizzato al ricorrente.

L'Agenzia delle Entrate con nota sottoscritta dallo stesso dott. Di Fonzo ha negato l'accesso con la seguente motivazione:

1) "Nella richiesta in oggetto viene fatto riferimento ad atti non impugnati entro il termine di decadenza o con giudizi ormai definiti o impugnati senza dedurre un vizio riconducibile alla legittima investitura del responsabile del provvedimento.

Ad avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, per tali atti non può porsi un problema di validità, perché, data la natura del processo tributario, si rendono definitivi tutti gli aspetti non contestati nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, introducendo il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Dunque, per la richiesta di accesso non esiste un correlato interesse diretto, attuale e concreto. richiesto dalla norma e ritenuto ineliminabile anche da un sentenza recente del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 556 del 5 febbraio 2014)";

2) "la richiesta di accesso riguarda, inoltre, l'indicazione del responsabile del procedimento, facendo anche espresso riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.

Inoltre, nella sentenza citata, la Corte ha chiarito che "considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale - come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile - T, 11 ottobre 25012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata".

(...)

Anche nel caso in cui il titolare alla sottoscrizione degli atti fosse un incaricato di funzioni dirigenziali, è ormai consolidato il principio secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione legislativa che autorizza l'incarico si estende ai soli rapporti giuridici ancora pendenti. Pertanto, una eventuale richiesta di annullamento degli atti poteva essere richiesta soltanto in sede di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell'atto impugnabile) e facendo espresso riferimento, tra i motivi del ricorso, all'illegittimità della sottoscrizione.

Quindi, non potendo essere mossa alcuna contestazione circa la validità degli atti richiamati, deve ritenersi carente il requisito della correlazione con un interesse diretto, attuale e concreto...";

3) (...)

"In questo caso, tuttavia, la richiesta di accesso, proviene direttamente dal destinatario dell'atto e si riferisce, quindi, a documenti già noti, in quanto già notificati e/o trasmessi al destinatario degli effetti giuridici degli stessi. Pertanto. la richiesta di accedere a tali atti, non è diretta in alcun modo a realizzare il principio di trasparenza, configurandosi, piuttosto. come strumento diretto a realizzare meri fini dilatori".

In relazione alle esposte ragioni del diniego si osserva che, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione del ricorso giurisdizionale, dovendosi ribadire l'autonomia dell'interesse a chiedere l'ostensione di determinati documenti rispetto a quello che conduce, eventualmente, l'interessato, ad agire in giudizio per la tutela di determinate posizioni giuridiche.

La valutazione, da parte dell'amministrazione, circa la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale all'accesso (che costituisce altresì requisito di ammissibilità della relativa azione) è limitata al solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché esso non sia preordinato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4321 e 12 febbraio 2013, n. 793).

La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve, quindi, ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che i provvedimenti che si chiede di visionare abbiano prodotto o siano idonei a determinare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Pertanto il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere o a partecipare alla formazione di quelli successivi.

Nel caso in esame sussiste un interesse concreto e attuale all'accesso in capo al richiedente e non può nemmeno affermarsi che l'istanza in questione sia preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione; ciò in quanto il ricorrente, mediante l'esame della documentazione richiesta, si propone di verificare la correttezza del procedimento che ha condotto all'adozione dell'avviso di accertamento che rientra appieno nella nozione di "situazione giuridicamente tutelata" ai fini dell'accesso, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990.

In senso contrario non vale l'eccezione dell'amministrazione secondo cui sarebbe ormai decorso del termine per impugnare gli atti di accertamento tributario innanzi alla competente Commissione Tributaria (punto 1 del diniego), atteso che l'interessato ha prospettato la possibilità che tali atti possano essere considerati nulli per mancata sottoscrizione da parte del dirigente, in virtù di quanto statuito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che consentivano alle Agenzie fiscali di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari.

Né rileva ai fini del diniego di accesso agli atti l'esistenza di un "atto di delega di firma del Direttore provinciale" (punto 2 della nota impugnata), in quanto deve comunque ritenersi sussistente un interesse del ricorrente a conoscere "il titolo in base al quale il sottoscrittore ha firmato" l'avviso di accertamento, al fine di verificare se lo stesso funzionario abbia agito quale "incaricato di funzioni dirigenziali" o in virtù della qualifica di "dirigente" conseguita a seguito di concorso pubblico.

Infine, quanto al punto 3 della motivazione del diniego di accesso, si osserva che l'istante chiede di prendere visione di documenti diversi rispetto a quelli già comunicati o notificati, dai quali non è possibile evincere la posizione funzionale e la qualifica del sottoscrittore dell'avviso di accertamento. Invero, da quest'ultimo si evince soltanto che il funzionario ha sottoscritto l'atto su delega del Direttore provinciale, senza alcuna ulteriore indicazione, per cui il diniego di accesso non può essere giustificato nemmeno da quanto espresso al menzionato punto 3 della nota impugnata.

Per le considerazioni che precedono, sussiste il diritto del ricorrente a prendere visione, anche mediante estrazione di copia, della documentazione richiesta con l'istanza del 3 luglio 2015.

L'estrazione di copia, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica se antecedente, è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Agenzia delle Entrate di rilasciare al ricorrente nel termine di cui in parte motiva, mediante estrazione di copia, la documentazione indicata nella istanza di accesso trasmessa all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Controlli, in data 3 luglio 2015.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1000,00 (mille/00), comprensivi di IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.