Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 7 gennaio 2016, n. 63

Presidente: Santacroce - Estensore: Di Cerbo

FATTO E DIRITTO

1. Maria Antonietta P. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Rieti il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al suo illegittimo inserimento nella graduatoria del personale ATA al 56° posto anziché al 28° posto.

2. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che illegittimamente l'Amministrazione le aveva negato il punteggio per i titoli di studio con la conseguenza che non era stata correttamente inserita nella graduatoria ad esaurimento del personale ATA per l'anno scolastico 2001/2002; successivamente, essendo stato accolto il ricorso al Capo dello Stato proposto dalla stessa P., l'Amministrazione aveva operato la revisione del punteggio e per l'effetto l'aveva collocata nella posizione 28bis, peraltro con effetto non già dal 2001, bensì dalla data del decreto 21 marzo 2006, per cui la P. aveva potuto stipulare contratti a tempo determinato con l'Amministrazione, aventi ad oggetto supplenze, solo per gli anni 2005/2006 e 2006/2007.

3. Con sentenza in data 17 maggio 2007 il tribunale adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

4. Il TAR Lazio, successivamente adito, con sentenza in data 21 marzo 2013, ha dichiarato il ricorso della P. inammissibile per difetto di giurisdizione.

5. Il Consiglio di Stato, decidendo sull'appello proposto dalla ricorrente in primo grado, ha rimesso la questione dinanzi al TAR. In sostanza, secondo il giudice dell'appello, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si verte in tema di accertamento di diritti di soggetti già iscritti in graduatorie e si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico non inquadrabili in una procedura concorsuale diretta all'assunzione di pubblici impieghi. Tuttavia, rilevato che il TAR aveva omesso di rimettere la questione della giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sollevando d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ha restituito la causa al TAR per provvedere in tal senso.

6. Con ordinanza depositata in data 7 agosto 2014 il TAR ha sollevato conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c. e dell'art. 11, comma 3, c.p.a., e per l'effetto a disposto la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

7. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del conflitto sollevato dal TAR Lazio.

8. Le conclusioni del Procuratore Generale sono pienamente condivisibili.

9. Come si evince dall'ordinanza di rimessione del TAR sopra citata, il Consiglio di Stato ha condiviso la censura proposta dall'appellante P. con riferimento al mancato deferimento alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da parte del TAR (in sede di giudizio di primo grado), della questione di giurisdizione; sulla base di tale considerazione ha rimesso la questione al primo giudice ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009 che recita testualmente: "Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito".

10. Come correttamente sottolineato dal Procuratore Generale, le Sezioni Unite, pronunciandosi in fattispecie analoga, hanno osservato che la ragione ispiratrice della disposizione citata è quella di evitare, almeno tendenzialmente, ogni inutile dispendio di attività processuale, di modo che la competenza giurisdizionale già individuata nella precedente sentenza è destinata a divenire incontestabile qualora il giudice successivamente adito non evidenzi immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso provocando l'intervento risolutore delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Ne consegue che qualora l'adito giudice amministrativo, "lungi dal sollevare immediatamente con ordinanza il conflitto di giurisdizione, ha pienamente incardinato il giudizio dinanzi a sé per poi emettere una sentenza con cui, a propria volta, ha declinato la giurisdizione, per ciò stesso costringendo la parte soccombente a proporre appello e ad investire della questione il giudice amministrativo di secondo grado", il conflitto è inammissibile, e neppure può essere sollevato dal Consiglio di Stato adito in appello (Cass., Sez. un., 19 maggio 2014, n. 10922).

11. Non può dubitarsi del fatto che il principio sopra enunciato sia applicabile anche alla fattispecie in esame; ed infatti anche nel caso sottoposto al giudizio di queste Sezioni Unite è stata superata la soglia del "primo contatto fra il giudice e le parti", secondo la terminologia usata dalla citata Cass., Sez. un., n. 10922 del 2014, e cioè il limite fissato dal citato terzo comma dell'art. 59 ("fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito"). Ed infatti, come evidenziato in narrativa, il TAR ha dichiarato con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato ha annullato tale sentenza con rimessione al TAR e quest'ultimo, solo in questa sede, ha sollevato il conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., in ottemperanza, del resto, a quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

12. Il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Lazio ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. deve pertanto dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Lazio.

F. Caringella

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