Corte di giustizia dell'Unione Europea
Seconda Sezione
Sentenza 20 gennaio 2016

«Rinvio pregiudiziale - Politica di concorrenza - Articolo 101 TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Settore delle spedizioni internazionali di merci - Autorità nazionali garanti della concorrenza - Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza - Programma modello di clemenza di tale rete - Domanda d'immunità presentata alla Commissione - Domanda semplificata d'immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza - Rapporto tra tali due domande».

Nella causa C-428/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 1° aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2014, nel procedimento DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti di: Schenker Italiana SpA, Agility Logistics Srl.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 101 TFUE, e 4, paragrafo 3, TUE, nonché dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la DHL Express (Italy) Srl e la DHL Global Forwarding (Italy) SpA (in prosieguo: congiuntamente, la «DHL») e, dall'altro, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l'«AGCM»), in merito alla decisione con la quale tale autorità ha imposto alla DHL alcune ammende per aver partecipato a un'intesa nel settore dei servizi di trasporto internazionale di merci su strada da e verso l'Italia, in violazione dell'articolo 101 TFUE (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Il considerando 15 del regolamento n. 1/2003 stabilisce quanto segue:

«La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione. A tal fine è necessario istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, stabilirà e sottoporrà a revisione altre modalità di cooperazione all'interno della rete».

4. L'articolo 11 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri», dispone quanto segue:

«1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione.

2. La Commissione trasmette alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri copia dei principali documenti raccolti ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e dell'articolo 29, paragrafo 1. La Commissione fornisce all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultima, copia di altri documenti esistenti necessari alla valutazione della pratica trattata.

3. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo [101 TFUE] o [102 TFUE], esse ne informano per iscritto la Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine. L'informazione può essere resa disponibile anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri.

4. Al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri informano la Commissione. A tal fine esse forniscono alla Commissione una presentazione del caso in questione, la decisione prevista o, in sua mancanza, qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'autorità garante della concorrenza che agisce rende disponibili alla Commissione altri documenti in suo possesso necessari alla valutazione della pratica. Le informazioni fornite alla Commissione possono essere messe a disposizione delle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche scambiarsi le informazioni necessarie alla valutazione di un caso di cui si occupano a norma degli articoli [101 TFUE] o [102 TFUE].

5. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono consultare la Commissione su qualsiasi caso che implichi l'applicazione del diritto comunitario.

6. L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE]. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la Commissione avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest'ultima».

5. L'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità garanti della concorrenza responsabili dell'applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] in modo da garantire un'efficace conformità alle disposizioni del presente regolamento. (...) Tra le autorità designate possono figurare le giurisdizioni nazionali».

6. Il punto 1 della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») afferma quanto segue:

«Il Regolamento n. 1/2003 (...) istituisce un sistema di competenze parallele in base al quale la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (...) possono applicare l'articolo [101 TFUE] e l'articolo [102 TFUE]. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formano insieme una rete di pubbliche autorità: esse operano nell'interesse pubblico e cooperano strettamente per tutelare la concorrenza. La rete costituisce un foro di discussione e di cooperazione in materia di applicazione e di vigilanza sul rispetto della politica comunitaria della concorrenza. Essa costituisce il quadro nel quale si realizza la cooperazione tra le autorità europee garanti della concorrenza sui casi ai quali si applicano gli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] e rappresenta la base per instaurare e preservare una cultura comune in materia di concorrenza in Europa. La rete è denominata "European Competition Network" (ECN) (...)».

7. Tenuto conto di detto sistema di competenze parallele, con il quale tutte le autorità garanti della concorrenza sono legittimate ad applicare l'articolo 101 TFUE, i punti da 8 a 15 della comunicazione sulla cooperazione elencano i criteri che consentono di determinare le autorità che sono «nella posizione idonea» per trattare i casi. Così, conformemente al punto 14 di tale comunicazione, «[l]a Commissione è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche (...) incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri (...)».

8. Ai sensi del punto 38 di detta comunicazione:

«In assenza di un regime di trattamento favorevole pienamente armonizzato a livello di Unione europea, una domanda di trattamento favorevole presentata ad una data autorità non viene considerata presentata anche ad altre autorità. Il richiedente ha pertanto interesse a presentare una domanda di trattamento favorevole a tutte le autorità garanti della concorrenza competenti per l'applicazione dell'articolo [101 TFUE] nel territorio interessato dall'infrazione e che possano essere considerate nella posizione idonea per intervenire contro l'infrazione in oggetto. Data l'importanza della tempistica nell'applicazione della maggior parte delle attuali disposizioni in materia di trattamento favorevole, i richiedenti dovranno anche valutare se sia opportuno presentare la domanda contestualmente alle varie autorità potenzialmente competenti. Spetterà al richiedente compiere i passi che riterrà opportuni per tutelare la propria posizione relativamente ad un eventuale procedimento che possa essere avviato da dette autorità».

9. Nell'ambito dell'ECN è stato adottato nel 2006 un programma modello di clemenza (in prosieguo: il «programma modello di clemenza dell'ECN»). Tale programma, che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, può essere consultato unicamente sul sito Internet della Commissione. Esso è stato riveduto nel mese di novembre del 2012, ossia successivamente ai fatti del procedimento principale e, di conseguenza, alla decisione dell'AGCM che forma oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

10. Il punto 3 del programma modello di clemenza dell'ECN stabilisce quanto segue:

«Il programma modello [di clemenza] dell'ECN definisce il quadro che consente di ricompensare, per la loro cooperazione, le imprese parti degli accordi e delle pratiche rientranti nel suo ambito di applicazione. I membri dell'ECN si impegnano a compiere ogni sforzo, nei limiti delle loro competenze, per adeguare i loro rispettivi programmi al programma modello [di clemenza] dell'ECN. Quest'ultimo non osta a che un'autorità garante della concorrenza adotti un approccio più favorevole nei confronti delle imprese che presentano domanda di trattamento favorevole nell'ambito del suo programma. Il programma modello [di clemenza] dell'ECN non può di per sé far sorgere alcun genere di legittimo affidamento in tali imprese».

11. Il punto 5 del medesimo programma, relativo all'immunità dalle ammende di «Tipo 1A», dispone quanto segue:

«L'autorità garante della concorrenza concederà a un'impresa l'immunità da qualsiasi ammenda che essa avrebbe dovuto altrimenti pagare:

a) qualora tale impresa sia la prima a fornire elementi probatori che, ad avviso dell'autorità garante della concorrenza, nel momento in cui essa esamina la domanda, le consentiranno di effettuare ispezioni mirate riguardo al presunto cartello;

b) qualora, al momento del deposito della domanda, l'autorità garante della concorrenza non disponeva di prove sufficienti per adottare una decisione che ordinasse un'ispezione/ per richiedere a un tribunale un mandato per condurre un'ispezione o non aveva ancora effettuato un'ispezione riguardo al presunto cartello, e

c) qualora le condizioni per l'accesso al trattamento favorevole siano soddisfatte».

12. Il punto 22 del programma modello di clemenza dell'ECN stabilisce che, «se la Commissione è "nella posizione più idonea" per esaminare un caso, in conformità al punto 14 della comunicazione [sulla cooperazione], l'impresa che abbia presentato o che sia in procinto di presentare una domanda d'immunità alla Commissione può presentare una domanda semplificata a qualsiasi autorità nazionale garante della concorrenza che tale impresa ritenga "in posizione idonea" per intervenire nel contesto della comunicazione sulla cooperazione. Le domande semplificate devono contenere le seguenti informazioni in forma sintetica:

(...)

- la natura del presunto cartello;

- (...), e

- le informazioni relative a ogni domanda di trattamento favorevole già presentata o che sarà presentata in relazione al presunto cartello».

13. Il punto 24 del programma modello di clemenza dell'ECN afferma quanto segue:

«Qualora un'autorità nazionale garante della concorrenza che abbia ricevuto una domanda semplificata decida di richiedere alcune informazioni supplementari, l'impresa è tenuta a fornirle senza indugio. Qualora un'autorità garante della concorrenza decida di intervenire su tale caso, essa fissa il termine entro il quale l'impresa dovrà fornire tutte le informazioni e le prove necessarie per conseguire il livello di prova richiesto. Se l'impresa ottempera nei termini indicati, le informazioni fornite si considerano come pervenute alla data di presentazione della domanda semplificata».

14. Ai sensi del punto 7 delle note esplicative del programma modello di clemenza dell'ECN:

«Il programma modello [di clemenza] dell'ECN mira a risolvere il problema delle richieste multiple presentate contemporaneamente e consente alle imprese una migliore previsione dell'esito dell'eventuale domanda. (...) [E]sso definisce le caratteristiche di un tipo uniforme di moduli brevi denominati "domande semplificate", intesi a ridurre l'onere che le richieste multiple nell'ambito dei cartelli transfrontalieri di ampia portata rappresentano per le imprese e per le autorità garanti della concorrenza».

Diritto italiano

15. Il 15 febbraio 2007 l'AGCM ha adottato la comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, che contiene il programma di clemenza italiano (in prosieguo: il «programma di clemenza nazionale»).

16. L'articolo 16 del programma di clemenza nazionale, rubricato «Domanda redatta in forma semplificata», così dispone:

«Nelle ipotesi in cui la Commissione sia nella posizione più idonea per la trattazione del caso e la conduzione del procedimento, l'impresa che abbia già presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni può presentare all'Autorità un'analoga domanda di trattamento favorevole, redatta in forma "semplificata", qualora essa ritenga che anche l'Autorità sia in una posizione idonea per intervenire nella fattispecie. Ai sensi del [punto] 14 della [comunicazione sulla cooperazione], la Commissione è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi compresi le reti di accordi o pratiche simili, incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17. Il 5 giugno 2007 la DHL ha presentato alla Commissione una domanda d'immunità dalle ammende riguardante diverse violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione nel settore dei servizi di trasporto internazionale di merci. Il 24 settembre 2007 la Commissione ha concesso alla DHL l'immunità condizionale per l'intero settore delle spedizioni internazionali di merci, ossia per il trasporto marittimo, aereo e stradale. Inoltre, il 20 dicembre 2007 la DHL ha informato la Commissione di alcuni elementi concernenti le condotte osservate in Italia nel settore delle spedizioni internazionali di merci su strada. Nel giugno del 2008 la Commissione ha deciso di limitare la propria indagine alla parte dell'intesa relativa ai servizi di trasporto aereo internazionale, lasciando alle autorità nazionali garanti della concorrenza la possibilità di perseguire le violazioni attinenti ai servizi di trasporto marittimo e stradale.

18. Parallelamente, il 12 luglio 2007 la DHL ha presentato all'AGCM una domanda semplificata d'immunità ai sensi del programma di clemenza nazionale. In tale domanda la DHL ha fornito informazioni riguardo ad alcune condotte illecite nel mercato delle spedizioni e dei trasporti internazionali di merci. Secondo l'AGCM, tale dichiarazione concerneva solamente il settore dei trasporti marittimi e aerei internazionali di merci, ad esclusione dei trasporti su strada. Tuttavia, secondo la DHL, detta domanda semplificata riguardava condotte illecite osservate nell'intero mercato delle spedizioni e dei trasporti internazionali di merci. La DHL ha precisato che, se è vero che la sua domanda del 12 luglio 2007 non conteneva esempi concreti e specifici di condotte adottate nell'ambito della spedizione di merci su strada, ciò era dovuto al fatto che casi del genere non erano ancora stati scoperti.

19. Il 23 giugno 2008 la DHL ha presentato all'AGCM un'ulteriore domanda d'immunità semplificata, a integrazione della domanda presentata il 12 luglio 2007, al fine di estenderla espressamente al settore delle spedizioni internazionali di merci su strada. In tale domanda la DHL ha comunicato che «la presente dichiarazione costitui[va], ad ogni fine e a tutti gli effetti, la mera integrazione della domanda presentata il 12 luglio 2007, atteso che le condotte ulteriori oggetto della stessa non costitui[vano] un'infrazione distinta, non coperta dalla dichiarazione originaria, e non sono nient'altro che una nuova manifestazione delle violazioni già denunciate, e, in quanto tali, la Commissione ne [aveva] tenuto conto ai fini del trattamento favorevole concesso all'impresa».

20. Nel frattempo, il 5 novembre 2007 la Deutsche Bahn AG ha presentato alla Commissione, anche a nome delle sue controllate, tra le quali figura la Schenker Italiana SpA (in prosieguo: la «Schenker»), una domanda d'immunità, in un primo tempo per le spedizioni marittime di merci e, in un secondo tempo, il 19 novembre 2007, per le spedizioni su strada. Inoltre, il 12 dicembre 2007 la Schenker ha presentato all'AGCM una domanda semplificata di clemenza, fornendole informazioni relative alle spedizioni di merci su strada in Italia.

21. Il 20 novembre 2007 l'Agility Logistics Srl (in prosieguo: l'«Agility») ha presentato alla Commissione una domanda di riduzione dell'ammenda nell'ambito delle infrazioni nel mercato delle spedizioni e dei trasporti internazionali di merci. Il 12 maggio 2008 l'Agility Logistics International ha presentato all'AGCM, anche per conto della propria controllata Agility, una domanda semplificata di clemenza per quanto concerne l'intesa italiana relativa alle spedizioni di merci su strada.

22. Il 18 novembre 2009 l'AGCM ha avviato un procedimento per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 TFUE nel settore del trasporto internazionale di merci.

23. Con la decisione controversa, adottata il 15 giugno 2011, l'AGCM ha stabilito che diverse imprese, tra cui la DHL, la Schenker e l'Agility, avevano partecipato, in violazione dell'articolo 101 TFUE, a un'intesa nel settore dei servizi di trasporto internazionale di merci su strada da e per l'Italia.

24. In tale decisione l'AGCM ha riconosciuto che la Schenker era stata la prima società ad aver chiesto l'immunità dalle ammende in Italia per le spedizioni di merci su strada. In applicazione del programma di clemenza nazionale, a tale società non è stata inflitta alcuna ammenda. La DHL e l'Agility sono state invece condannate al pagamento di ammende, successivamente ridotte, rispettivamente, nella misura del 49% e del 50% del loro importo iniziale. L'AGCM ha altresì considerato che la DHL, nella sua domanda del 12 luglio 2007, aveva chiesto l'immunità dalle ammende esclusivamente per le spedizioni aeree e marittime di merci, dal momento che la domanda relativa alle spedizioni su strada era stata presentata da tale impresa solo il 23 giugno 2008.

25. La DHL ha adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio al fine di ottenere il parziale annullamento della decisione controversa, sostenendo, in particolare, che quest'ultima non le aveva ingiustamente attribuito la prima posizione nella graduatoria del programma nazionale di clemenza e, quindi, il beneficio dell'immunità dalle ammende. Secondo la DHL, i principi del diritto dell'Unione obbligano l'autorità nazionale che riceva una domanda semplificata di clemenza a valutarla prendendo in considerazione la domanda principale d'immunità che la stessa società ha presentato alla Commissione. Inoltre, la DHL ha fatto valere l'irricevibilità delle domande semplificate presentate dalla Schenker e dall'Agility all'AGCM.

26. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso della DHL, basandosi su un principio di autonomia e indipendenza dei diversi programmi di clemenza e delle relative domande.

27. La DHL ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione emessa in primo grado. Tale società fa valere che la decisione controversa non rispetta i principi derivanti, in particolare, dalla comunicazione sulla cooperazione e dal programma modello di clemenza dell'ECN. Secondo la DHL, le norme e gli strumenti dell'ECN sarebbero vincolanti per l'AGCM, giacché quest'ultima è un'autorità nazionale garante della concorrenza che fa parte di tale rete.

28. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l'art. 101 TFUE, l'art. 4, n. 3, TUE, l'art. 11 del regolamento n. 1/2003, debbano interpretarsi nel senso che:

i) le [autorità nazionali garanti della concorrenza] non possono discostarsi, nella propria prassi applicativa, dagli strumenti definiti e adottati dalla Rete europea della concorrenza, in particolare dal programma modello di clemenza in un caso quale quello di cui alla causa principale, senza che ciò contrasti con quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai punti 21 e 22 della sentenza [Pfleiderer (C 360/09, EU:C:2011:389)];

ii) tra la domanda principale d'immunità che un'impresa abbia presentato o si appresti a presentare alla Commissione e la domanda semplificata d'immunità da essa presentata a un'[autorità nazionale garante della concorrenza] per lo stesso cartello esiste una connessione giuridica tale che l'[autorità nazionale garante della concorrenza] - nonostante quanto disposto dal paragrafo 38 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza - è tenuta, in virtù del § 22 del Programma modello della Rete del 2006 (divenuto § 24 nella numerazione del Programma modello della rete del 2012) e della relativa Nota esplicativa 45 (divenuta Nota esplicativa § 49 nella numerazione del Programma modello della Rete del 2012):

a) a valutare la domanda semplificata d'immunità alla luce della domanda principale e sempre che la domanda semplificata rispecchi fedelmente il contenuto della domanda principale;

b) in subordine - qualora ritenga che la domanda semplificata ricevuta abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda principale presentata dalla stessa impresa, per la quale la Commissione ha concesso l'immunità condizionale a detta impresa - a contattare la Commissione, ovvero la stessa impresa, al fine di accertare se successivamente alla presentazione della domanda semplificata essa abbia nel prosieguo delle sue indagini interne individuato esempi concreti e specifici di condotte nel segmento asseritamente coperto dalla domanda d'immunità principale ma non da quella semplificata;

iii) in virtù dei §§ 3 e 22-24 del Programma modello della Rete del 2006 e delle relative note esplicative 8, 41, 45 e 46 e tenendo conto delle modifiche introdotte dai §§ 24-26 del Programma modello della Rete del 2012 e delle relative Note esplicative 44 e 49, un'[autorità nazionale garante della concorrenza] che all'epoca dei fatti di causa nel giudizio a quo applicava un programma di clemenza quale quello di cui alla causa principale poteva legittimamente ricevere, per un dato cartello segreto per il quale una prima impresa avesse presentato o si apprestasse a presentare alla Commissione domanda principale d'immunità:

a) soltanto una domanda semplificata d'immunità da parte di quella impresa, oppure

b) anche domande semplificate d'immunità ulteriori presentate da imprese diverse, che alla Commissione avessero presentato, in via principale, una domanda d'immunità "non accettabile" ovvero una domanda di riduzione dell'ammenda, in particolare qualora le domande principali di queste ultime imprese fossero successive alla concessione dell'immunità condizionale alla prima impresa».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, debbano essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell'ambito dell'ECN, segnatamente il programma modello di clemenza dell'ECN, sono vincolanti nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

30. Secondo una giurisprudenza costante, il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, che è stato previsto al capitolo IV del regolamento n. 1/2003, mira a garantire un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza negli Stati membri (v., in tal senso, sentenze X, C-429/07, EU:C:2009:359, punto 20, e Tele2 Polska, C-375/09, EU:C:2011:270, punto 26).

31. Conformemente al considerando 15 del regolamento n. 1/2003, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formano insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza dell'Unione in stretta cooperazione. Al riguardo, il punto 1 della comunicazione sulla cooperazione precisa che tale rete costituisce un foro di discussione e di cooperazione in materia di applicazione e di vigilanza sul rispetto della politica della concorrenza dell'Unione.

32. Ne consegue che l'ECN, intesa a promuovere la discussione e la cooperazione nell'attuazione della politica della concorrenza, non ha il potere di adottare norme giuridicamente vincolanti.

33. In proposito, la Corte ha già dichiarato che né la comunicazione sulla cooperazione né la comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza») sono vincolanti nei confronti degli Stati membri (v. sentenza Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, punto 21).

34. Occorre inoltre rilevare che la comunicazione sulla cooperazione e la comunicazione sulla clemenza, adottate nell'ambito dell'ECN, sono state pubblicate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2006 nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la quale, contrariamente alla serie L di quest'ultima, non ha ad oggetto la pubblicazione di atti giuridicamente vincolanti, bensì soltanto di informazioni, raccomandazioni e pareri riguardanti l'Unione (sentenze Polska Telefonia Cyfrowa, C-410/09, EU:C:2011:294, punto 35, e Expedia, C-226/11, EU:C:2012:795, punto 30).

35. Ne consegue che tali comunicazioni non sono idonee a creare obblighi a carico degli Stati membri.

36. Per quanto concerne, più in particolare, il regime di clemenza di cui beneficiano, all'interno dell'Unione, le imprese che cooperano con la Commissione o con le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di individuare le intese illecite, si deve constatare che né le disposizioni del Trattato FUE né il regolamento n. 1/2003 prevedono norme comuni di clemenza (sentenza Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, punto 20). Pertanto, in mancanza di un sistema centralizzato, a livello dell'Unione, di ricezione e di valutazione delle domande di clemenza relative a infrazioni all'articolo 101 TFUE, il trattamento di domande del genere inviate a un'autorità nazionale garante della concorrenza è determinato da quest'ultima in applicazione del diritto dello Stato membro cui essa appartiene.

37. In proposito, si deve aggiungere che la comunicazione sulla clemenza riguarda solamente i programmi di clemenza attuati dalla Commissione (sentenza Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, punto 21).

38. In tale ambito, occorre rammentare che la Corte ha già dichiarato che il programma modello di clemenza dell'ECN non ha efficacia vincolante nei confronti dei giudici degli Stati membri (sentenza Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, punto 22).

39. La DHL ha sostenuto, tuttavia, che tale giurisprudenza riguarda unicamente i giudici nazionali e non le autorità nazionali garanti della concorrenza. A suo parere, la conclusione cui è giunta la Corte nella sentenza Pfleiderer (C-360/09, EU:C:2011:389) era giustificata unicamente dalla circostanza che le disposizioni di cui trattasi non avevano efficacia diretta e che, pertanto, i giudici nazionali non potevano applicarle nelle controversie civili o amministrative.

40. Tale argomento non può essere accolto.

41. Da un lato, dato che, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, gli Stati membri possono designare le giurisdizioni nazionali quali autorità nazionali garanti della concorrenza, l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tali Stati rischierebbe di essere compromessa. Infatti, il carattere vincolante del programma modello di clemenza dell'ECN varierebbe in funzione della natura, giurisdizionale o amministrativa, delle autorità nazionali garanti della concorrenza dei diversi Stati membri.

42. Dall'altro lato, la Corte ha già dichiarato che il programma di trattamento favorevole attuato dalla Commissione con la comunicazione sulla clemenza non è vincolante nei confronti degli Stati membri (sentenza Kone e a., C-557/12, EU:C:2014:1317, punto 36). Tale constatazione si applica altresì al programma modello di clemenza dell'ECN.

43. Inoltre, la circostanza addotta dalla DHL, secondo cui le autorità nazionali garanti della concorrenza si sono formalmente impegnate a rispettare i principi enunciati nella comunicazione sulla cooperazione, non modifica il valore giuridico, sotto il profilo del diritto dell'Unione, di tale comunicazione né quello del programma modello di clemenza dell'ECN.

44. Tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell'ambito dell'ECN, segnatamente il programma modello di clemenza dell'ECN, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Sulla seconda questione

45. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, debbano essere interpretate nel senso che tra la domanda d'immunità che un'impresa abbia presentato o si appresti a presentare alla Commissione e la domanda semplificata presentata a un'autorità nazionale garante della concorrenza per lo stesso cartello esiste una connessione giuridica che obbliga tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d'immunità, nel caso in cui la domanda semplificata rispecchi fedelmente il contenuto della domanda d'immunità presentata alla Commissione. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se, nell'ipotesi in cui la domanda semplificata abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d'immunità, l'autorità nazionale garante della concorrenza sia tenuta a contattare la Commissione ovvero la stessa impresa, al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto dalla domanda d'immunità ma non da quella semplificata.

Sulla ricevibilità

46. L'Agility e il governo francese hanno eccepito l'irricevibilità della prima parte della seconda questione, in quanto, rispettivamente, è irrilevante e presenta un carattere ipotetico.

47. A loro avviso, la questione che si pone nel procedimento principale è se una domanda semplificata debba essere interpretata alla luce della domanda d'immunità presentata alla Commissione nel caso in cui tali domande non abbiano lo stesso ambito materiale. Per contro, con la questione formulata a titolo principale, il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui la domanda semplificata rispecchi fedelmente il contenuto della domanda d'immunità presentata alla Commissione, la domanda semplificata debba essere interpretata alla luce di quest'ultima.

48. In proposito, occorre rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, nell'ambito della cooperazione tra quest'ultima e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell'emanazione della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, punto 40, nonché Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 34).

49. Ciò considerato, il rifiuto di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta di interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, punto 42, e Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 36).

50. Ciò non è quanto accade nel presente caso.

51. Infatti, occorre constatare, da un lato, che dall'ordinanza di rinvio risulta che il 5 giugno 2007 la DHL ha presentato alla Commissione una domanda d'immunità concernente diverse violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione nel settore dei servizi di trasporto internazionale di merci. Dall'altro, il 12 luglio 2007 la DHL ha presentato all'AGCM una domanda semplificata d'immunità relativa a condotte illecite nel mercato delle spedizioni internazionali di merci da e per l'Italia.

52. Tenuto conto del fatto che l'AGCM e la DHL controvertono sul contenuto materiale della domanda semplifica e, di conseguenza, sulle eventuali somiglianze o divergenze relative all'ambito di applicazione delle domande di cui trattasi nel procedimento principale, non risulta in modo manifesto che la risposta alla prima parte della seconda questione sia priva di utilità per il giudice del rinvio.

53. Di conseguenza, la prima parte della seconda questione pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

Nel merito

54. Il sistema di clemenza si basa sul principio secondo cui le autorità garanti della concorrenza esonerano dal pagamento di ammende l'impresa che denunci la propria partecipazione a un'intesa, qualora sia la prima a fornire informazioni idonee, in particolare, a consentire l'accertamento di un'infrazione all'articolo 101 TFUE.

55. Orbene, conformemente al punto 38 della comunicazione sulla cooperazione, in assenza di un regime di trattamento favorevole pienamente armonizzato a livello di Unione europea, una domanda di trattamento favorevole presentata ad una data autorità non viene considerata presentata anche ad altre autorità. Infatti, come affermato al punto 36 della presente sentenza, il trattamento di una domanda di clemenza è determinato dal diritto di ciascuno Stato membro.

56. In proposito, il punto 1 del programma modello di clemenza dell'ECN sottolinea l'interesse da parte delle imprese a chiedere il trattamento favorevole a tutte le autorità garanti della concorrenza competenti per l'applicazione dell'articolo 101 TFUE nel territorio interessato dall'infrazione di cui trattasi e che possano essere considerate nella posizione idonea per intervenire contro tale infrazione.

57. Occorre altresì precisare che le autorità nazionali garanti della concorrenza sono libere di adottare programmi di clemenza e che ciascuno di tali programmi è autonomo non soltanto rispetto agli altri programmi nazionali, ma anche al programma di clemenza dell'Unione.

58. La coesistenza e l'autonomia che caratterizzano così i rapporti esistenti tra il programma di clemenza dell'Unione e quelli degli Stati membri sono l'espressione del regime delle competenze parallele della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza istituito dal regolamento n. 1/2003.

59. Ne consegue che, nel caso di un'intesa i cui effetti anticoncorrenziali possono prodursi in diversi Stati membri, suscitando, così, l'intervento di differenti autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché della Commissione, l'impresa che intenda beneficiare del regime di clemenza sulla base della propria partecipazione all'intesa di cui trattasi ha interesse a presentare domande d'immunità, non soltanto alla Commissione, ma anche alle autorità nazionali eventualmente competenti per l'applicazione dell'articolo 101 TFUE.

60. L'autonomia dei programmi di clemenza deve necessariamente estendersi alle diverse domande d'immunità presentate alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza, dato che esse fanno parte integrante di detti programmi. Va rilevato, in proposito, che l'autonomia di tali domande è il diretto risultato dell'inesistenza, a livello dell'Unione, di un sistema unico di autodenuncia delle imprese che partecipano alle intese in violazione dell'articolo 101 TFUE. Detta autonomia, peraltro, non può essere inficiata dalla circostanza che le diverse domande hanno ad oggetto la medesima infrazione al diritto della concorrenza.

61. Orbene, l'asserita esistenza di una connessione giuridica tra la domanda d'immunità presentata alla Commissione e la domanda semplificata presentata alle autorità nazionali garanti della concorrenza, che obbligherebbe tali autorità a valutare quest'ultima domanda alla luce della domanda d'immunità, rimetterebbe in discussione l'autonomia delle diverse domande e, di conseguenza, la ratio del sistema stesso delle domande semplificate. Infatti, tale sistema si basa sul principio secondo cui non esiste, a livello dell'Unione, una domanda di clemenza unica o una domanda «principale» presentata parallelamente a domande «accessorie», bensì domande d'immunità presentate alla Commissione e domande semplificate presentate alle autorità nazionali garanti della concorrenza, la cui valutazione spetta esclusivamente all'autorità che le riceve.

62. In ogni caso, nessuna disposizione del diritto dell'Unione in materia di intese impone alle autorità nazionali garanti della concorrenza di interpretare una domanda semplificata alla luce di una domanda d'immunità presentata alla Commissione, indipendentemente dalla questione se tale domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione.

63. Per quanto concerne, inoltre, l'eventuale obbligo dell'autorità nazionale garante della concorrenza di contattare la Commissione o l'impresa che le abbia presentato una domanda semplificata, qualora tale domanda abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d'immunità, occorre rilevare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, che un obbligo del genere rischierebbe di ridurre il dovere di cooperazione di coloro che richiedono il trattamento favorevole, che è uno dei pilastri di qualunque programma di clemenza.

64. Ciò considerato, spetta all'impresa che chiede alle autorità nazionali garanti della concorrenza di beneficiare del regime di clemenza accertarsi che ogni domanda da essa presentata sia priva di incertezze riguardo alla sua portata, tanto più che, come affermato al punto 62 della presente sentenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza non sono obbligate a valutare una domanda semplificata alla luce di una domanda d'immunità presentata alla Commissione.

65. Tale interpretazione, basata sull'obbligo dell'impresa di informare le autorità nazionali garanti della concorrenza qualora risulti che la portata effettiva dell'intesa è diversa da quella che era stata dichiarata a tali autorità o da quella presentata alla Commissione, è l'unica idonea a garantire il rispetto dell'autonomia dei diversi regimi di clemenza.

66. Infatti, se alla mera facoltà, di cui dispongono le autorità nazionali garanti della concorrenza, di rivolgersi alle imprese che hanno depositato dinanzi ad esse domande semplificate al fine di ottenere informazioni supplementari si sostituisse un obbligo di contattare le stesse imprese o la Commissione qualora tali domande abbiano un ambito materiale più ristretto di quello delle domande d'immunità presentate a quest'ultima, si istituirebbe una gerarchia tra le domande interessate, in violazione del sistema decentralizzato previsto dal regolamento n. 1/2003.

67. Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel seguente modo:

- Le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che tra la domanda d'immunità che un'impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un'autorità nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d'immunità. La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è, al riguardo, irrilevante.

- Qualora la domanda semplificata presentata a un'autorità nazionale garante della concorrenza abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d'immunità presentata alla Commissione, detta autorità nazionale non è tenuta a contattare la Commissione o l'impresa stessa al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto da tale domanda d'immunità ma non da detta domanda semplificata.

Sulla terza questione

68. Con la terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, debbano essere interpretate nel senso che, qualora una prima impresa abbia presentato una domanda d'immunità alla Commissione, solo tale impresa può presentare una domanda semplificata d'immunità a un'autorità nazionale garante della concorrenza oppure se sono legittimate anche altre imprese che avevano presentato alla Commissione una domanda di riduzione di ammenda.

Sulla ricevibilità

69. I governi italiano e austriaco fanno valere che la terza questione pregiudiziale è irricevibile in quanto il giudice del rinvio chiede alla Corte, con tale questione, di interpretare il diritto nazionale, in particolare il programma di clemenza nazionale.

70. Secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla conformità di norme di diritto interno con il diritto dell'Unione, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali (v., in particolare, sentenze Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 43, e Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, punto 43).

71. Tuttavia, nel caso di specie, dalla terza questione risulta che il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 101 TFUE e del regolamento n. 1/2003, nell'ambito del funzionamento del regime delle competenze parallele esistenti tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, al fine di determinare se, in applicazione del programma di clemenza nazionale, l'AGCM «pot[esse] legittimamente» accettare determinate domande d'immunità.

72. Pertanto, si deve dare una risposta utile al giudice del rinvio, fornendogli gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell'Unione che gli consentiranno di pronunciarsi sulla legittimità della decisione controversa.

73. Ne consegue che la terza questione pregiudiziale va considerata ricevibile.

Nel merito

74. Il dubbio del giudice del rinvio all'origine di tale questione pregiudiziale riguarda il fatto che il programma modello di clemenza dell'ECN prevedeva che il ricorso al sistema delle domande semplificate d'immunità a livello nazionale fosse consentito all'impresa che avesse chiesto alla Commissione l'immunità dalle ammende, mentre non era chiaro se ciò valesse anche per le imprese che avessero chiesto a tale istituzione una mera riduzione dell'ammenda.

75. La possibilità per un'impresa - che non fosse la prima a depositare una domanda d'immunità presso la Commissione e che, di conseguenza, non potesse beneficiare di un'immunità totale, bensì, unicamente, di una riduzione di ammende - di presentare una domanda semplificata d'immunità alle autorità nazionali garanti della concorrenza è stata prevista espressamente soltanto nel programma modello di clemenza dell'ECN a seguito delle modifiche introdotte in tale programma nel 2012.

76. Va rilevato, in proposito, che il fatto che il programma modello di clemenza dell'ECN, nella sua versione esistente alla data dei fatti del procedimento principale, non prevedesse espressamente la possibilità per le imprese che avessero presentato alla Commissione una domanda di riduzione dell'ammenda di depositare una domanda semplificata d'immunità presso le autorità nazionali garanti della concorrenza non può essere interpretato nel senso che esso osta a che le stesse autorità accettino, in tale contesto, detta domanda semplificata.

77. Infatti, come affermato al punto 44 della presente sentenza, gli strumenti adottati nell'ambito della rete, in particolare il suo programma modello di clemenza, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Orbene, questa assenza di carattere vincolante ha l'effetto, da un lato, di non obbligare gli Stati membri a includere nei loro regimi di clemenza le disposizioni del programma modello di clemenza dell'ECN né, dall'altro, di vietare loro di adottare, a livello nazionale, norme non contemplate in tale programma modello o che si discostino da quest'ultimo, purché detta competenza sia esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 101 TFUE e del regolamento n. 1/2003.

78. La competenza di cui dispongono gli Stati membri per definire i loro programmi di clemenza deve essere esercitata effettivamente nel rispetto del diritto dell'Unione, segnatamente del regolamento n. 1/2003. In particolare, gli Stati membri non possono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione del diritto dell'Unione e, per quanto riguarda in particolare il settore del diritto della concorrenza, essi devono assicurarsi che le norme che adottano o applicano non pregiudichino l'effettiva applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (sentenze Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, punto 24, nonché Kone e a., C-557/12, EU:C:2014:1317, punto 26).

79. La Corte ha già dichiarato che i programmi di clemenza costituiscono strumenti utili nella lotta efficace per individuare e porre termine a violazioni delle norme di concorrenza e contribuiscono, quindi, all'obiettivo dell'effettiva applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (sentenza Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, punto 25).

80. Va rilevato, in proposito, che l'effettiva applicazione dell'articolo 101 TFUE non osta a un regime nazionale di clemenza che consenta l'accettazione di una domanda semplificata d'immunità di un'impresa che non aveva presentato alla Commissione una domanda d'immunità totale.

81. Al contrario, tale approccio è conforme alla finalità e alla ratio sottesi all'istituzione del sistema delle domande di clemenza. Infatti, questo sistema mira, in particolare, a promuovere l'individuazione di comportamenti contrari all'articolo 101 TFUE, incoraggiando i partecipanti alle intese a denunciare queste ultime. Esso è volto, di conseguenza, a incentivare la presentazione di siffatte domande, e non a limitarne il numero.

82. Così, la Corte ha dichiarato che la comunicazione sulla clemenza ha lo scopo di creare un clima di incertezza all'interno delle intese, al fine di incentivare la loro denuncia alla Commissione (sentenza LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C-227/14 P, EU:C:2015:258, punto 87). Tale incertezza deriva, in particolare, dal fatto che un solo partecipante a un'intesa è in grado di beneficiare dell'immunità totale e che, in qualsiasi momento, la Commissione può, di sua iniziativa, identificare l'esistenza di tale intesa.

83. Ciò premesso, non si può escludere che un'impresa che non è stata la prima a presentare una domanda d'immunità alla Commissione e che, di conseguenza, può beneficiare unicamente di una riduzione dell'ammenda possa, con il deposito di una domanda semplificata d'immunità, essere la prima a informare l'autorità nazionale garante della concorrenza dell'esistenza dell'intesa in esame. In una situazione del genere, nel caso in cui la Commissione non dovesse proseguire l'indagine relativa agli stessi fatti che sono stati denunciati all'autorità nazionale, l'impresa interessata, in forza del regime nazionale di clemenza, potrebbe ottenere l'immunità totale.

84. Si deve, pertanto, rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che un'autorità nazionale garante della concorrenza accetti, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, una domanda semplificata d'immunità di un'impresa che abbia presentato alla Commissione non una domanda d'immunità totale, bensì una domanda di riduzione di ammende.

Sulle spese

85. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni del diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], devono essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell'ambito della rete europea della concorrenza, segnatamente il programma modello di clemenza di tale rete, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

2) Le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che tra la domanda d'immunità che un'impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione europea e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un'autorità nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d'immunità. La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è, al riguardo, irrilevante.

Qualora la domanda semplificata presentata a un'autorità nazionale garante della concorrenza abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d'immunità presentata alla Commissione, detta autorità nazionale non è tenuta a contattare la Commissione o l'impresa stessa al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto da tale domanda d'immunità ma non da detta domanda semplificata.

3) Le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che un'autorità nazionale garante della concorrenza accetti, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, una domanda semplificata d'immunità di un'impresa che abbia presentato alla Commissione non una domanda d'immunità totale, bensì una domanda di riduzione di ammende.