Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 18 gennaio 2016, n. 119

Presidente: Torsello - Estensore: Tarantino

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania l'odierna appellante invocava l'annullamento del verbale del CdA della Fondazione n. 29 del 7 marzo 2015 di aggiudicazione definitiva al RTP Geoingegneria della gara per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di restauro e valorizzazione del palazzo principe Caracciolo di Avellino.

2. Il primo giudice dichiarava irricevibile il suddetto ricorso notificato il 13 aprile 2015, rilevando che già in data 9 marzo 2015, l'interessata aveva acquisito la piena conoscenza dell'esito sfavorevole della gara, essendo consapevole di almeno un vizio che avrebbe potuto determinare l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

3. Studio Battista Associati propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che sarebbe erronea, dovendosi ritenere che il termine per impugnare decorre dalla comunicazione ex art. 79 d.lgs. 163/2006. Secondo l'appellante non potrebbe desumersi dalla richiesta di autotutela dalla stessa indirizzata in data 9 marzo 2015 alla stazione appaltante la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione lesivo delle proprie ragioni. Con lo stesso gravame l'appellante ripropone i motivi non esaminati dal primo giudice in ragione della pronuncia in rito adottata.

4. Costituitisi in giudizio l'amministrazione resistente e l'originaria controinteressata invocano la reiezione dell'odierno gravame.

5. L'appello è infondato e non può essere accolto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, l'art. 120, comma 5, c.p.a., non prevedendo forme di comunicazione esclusive e tassative, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle dell'art. 79 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cfr. C.d.S., Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1438; Id., Sez. VI, 14 marzo 2014, n. 1296; Id., Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2614). Nella fattispecie emerge dagli atti acquisiti al fascicolo di causa che in data 9 marzo 2015 l'originaria aggiudicataria sollecitava l'intervento in autotutela dell'amministrazione appaltante, al fine di caducare la disposta aggiudicazione per un motivo di legittimità, poi riproposto dinanzi al primo giudice, da cui sarebbe stato inficiato l'atto in questione. Pertanto, a quella data, in cui l'amministrazione appaltante sostiene, inoltre, di aver consentito l'accesso per le vie brevi agli atti della procedura di gara, l'odierna appellante aveva piena conoscenza di un vizio di legittimità, sicché dalla stessa decorreva il termine dimidiato per proporre ricorso dinanzi al g.a. Termine, invece, che non risulta aver rispettato.

6. L'appello in definitiva deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Studio Battista Associati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) euro, otre accesso di legge, sia in favore di Fondazione Antonio Morra Greco, che in favore di Geoingegneria S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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