Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1748

Presidente: Di Palma - Estensore: Valitutti

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2008, Martina V. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la Segafredo Zanetti s.p.a., chiedendo accertarsi che detta società aveva utilizzato, ed utilizzava, l'immagine dell'attrice, senza o contro il consenso della medesima. La V. chiedeva, quindi, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti, oltre alla rimozione ed alla distruzione di tutti i ritratti e le fotografie illecitamente utilizzati, ed alla pubblicazione dell'emananda sentenza su uno o più giornali a diffusione nazionale e locale.

1.1. La causa veniva definita con la pronuncia n. 508/2013, con la quale la domanda attorea veniva rigettata con compensazione delle spese di lite.

1.2. Il Tribunale riteneva, infatti, che l'uso delle immagini della V., effettuato dalla Segafredo Zanetti s.p.a. in Italia e all'estero, non fosse abusivo, per avere la medesima acconsentito espressamente alla divulgazione delle fotografie e dei ritratti con il contratto stipulato, in data 5 giugno 2000, con la società austriaca Rock & Partner, la quale - secondo il giudice di primo grado - avrebbe avuto, altresì, "la possibilità di cedere l'immagine anche a terzi". La domanda di risarcimento danni sarebbe stata, dipoi, infondata - a giudizio del Tribunale - per difetto di prova del pregiudizio subito da parte dell'attrice.

2. Avverso decisione di prime cure proponeva, quindi, appello la V., che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con ordinanza n. 1922/2014, depositata l'1 aprile 2014.

3. Tale ordinanza e la sentenza di primo grado sono state, pertanto, entrambe impugnate con ricorso per cassazione da Martina V. nei confronti della Segafredo Zanetti s.p.a., affidato a cinque motivi.

4. La società resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto da Martina V. nei confronti dell'ordinanza n. 1922/2014, resa dalla Corte di Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La ricorrente non muove, invero, censura alcuna in relazione a tale provvedimento, essendo i motivi di ricorso tutti incentrati sulla decisione n. 508/2013, con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda proposta in giudizio dalla V.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo, secondo e quinto motivo del ricorso proposto avverso la decisione di prime cure - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - Martina V. denuncia la violazione degli artt. 2 e 117 Cost., 8 CEDU, 10, 1372, 1373, 1418, 2043, 2059, 2697 c.c. e 110 della l. n. 633 del 1941, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che il Tribunale - avverso la cui sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., essendo stato l'appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. - abbia erroneamente ritenuto che l'uso delle immagini della ricorrente, effettuato dalla Segafredo Zanetti s.p.a. in Italia ed all'estero, non fosse abusivo, per avere la medesima acconsentito espressamente alla divulgazione delle fotografie e dei ritratti che la raffiguravano con il contratto stipulato, in data 5 giugno 2000, con la società austriaca Rock & Partner, la quale - stando all'impugnata sentenza - avrebbe avuto, altresì, "la possibilità di cedere l'immagine anche a terzi". Senonché, rileva la V. che, in data 13 novembre 2007, la medesima aveva revocato il proprio consenso alla diffusione della propria immagine, recedendo dal contratto suindicato - stipulato, peraltro, senza l'indicazione di un termine di scadenza -, e diffidando la predetta società austriaca e la Segafredo Zanetti s.p.a. - la quale aveva intanto diffuso a scopo pubblicitaria, pur senza averne titolo, le foto ed i ritratti della V. - a non utilizzare in alcun modo l'immagine dell'odierna ricorrente.

2.2. D'altro canto, la società resistente - la quale avrebbe continuato, nonostante la diffida, a diffondere le foto ed i ritratti della V. - non avrebbe, ad avviso della istante, in alcun modo dimostrato di essersi resa cessionaria dei diritti di utilizzazione dell'immagine della V., per averli acquistati dalla Rock & Partner, o per avere altrimenti titolo ad avvalersene. La condotta posta in essere dalla Segafredo Zanetti s.p.a. integrerebbe, pertanto, un illecito, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti.

2.3. Premesso quanto precede, va osservato che, a norma dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato - il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione) - è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta - come nel caso di specie - a fini pubblicitari (cfr. Cass. 1503/1993; 5175/1997; 8838/2007; 21995/2008).

2.4. In tal senso si è espressa, peraltro, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) la quale, con riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ha osservato che la nozione di "vita privata" - enunciata nella norma succitata - è una nozione ampia, non soggetta a una definizione esaustiva, che comprende l'integrità fisica e morale della persona e può, quindi, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo, come il nome o elementi che si riferiscono al diritto all'immagine. Tale nozione ricomprende, dunque, tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso (CEDU, 6 aprile 2010, n. 184/06, Saaristo e altri c. Finlandia). La pubblicazione di una o più foto, pertanto, in quanto invade la vita privata di una determinata persona, anche se si tratta di un soggetto pubblico, non può essere effettuata senza il consenso della persona medesima (cfr. CEDU, 21 febbraio 2002, n. 42409/98, Schüssel c. Austria; CEDU, 24 giugno 2004, n. 59320/00, Von Hannover c. Germania; CEDU, 19 settembre 2013, n. 8772/10, Von Hannover c. Germania).

2.5. Ebbene, va osservato, al riguardo, che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione, ma soltanto l'esercizio di tale diritto. Il consenso in parola, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, resta tuttavia distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione, stante la natura di diritto inalienabile e, quindi, non suscettibile di valutazione in termini economici rivestita dal diritto in discussione (Cass. 3014/2004).

2.6. Da tali premesse di principio discende che deve ritenersi errata, nel caso concreto, la decisione del Tribunale, laddove ha ritenuto che la divulgazione delle immagini della V. fosse da reputarsi lecita, stante il consenso manifestato dalla medesima con il contratto del 5 giugno 2000. Per intanto, va difatti rilevato che - essendo stato detto consenso alla diffusione della propria immagine revocato dalla V. in data 13 novembre 2007 - il contratto autorizzativo in questione è da ritenersi del tutto privo di effetti, stante la rilevata prevalenza che, rispetto al vincolo contrattuale, assume la revoca del negozio unilaterale di concessione del diritto all'utilizzo dell'immagine altrui.

Né coglie nel segno l'ulteriore assunto del giudice di merito, laddove ha aggiunto che, in ogni caso, dopo il 13 gennaio 2007, l'utilizzo delle fotografie in questione, da parte della Segafredo Zanetti s.p.a. sarebbe avvenuta "per un periodo temporale limitato", avendo la società provveduto a rimuovere le immagini della V. subito dopo l'introduzione del giudizio di primo grado. La stessa sentenza del Tribunale di Bologna evidenzia, infatti, che la società convenuta aveva effettivamente rimosso le foto esposte nel Caffè San Domenico e nell'aeroporto Marconi di Bologna, ma che a tanto non aveva ancora provveduto - ancorché si fosse impegnata a farlo - "anche con riguardo alle foto esposte negli aeroporti e Caffè internazionali".

2.7. A quanto precede va, dipoi, soggiunto che, ai sensi dell'art. 110 della l. n. 633 del 1941, "la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto", al fine di dirimere i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini (Cass. 10957/2010).

2.7.1. Orbene, con riferimento al caso di specie, va rilevato che il menzionato contratto del 5 giugno 2000 non è affatto intercorso tra la V. e la Segafredo Zanetti s.p.a., bensì tra la prima e la società austriaca Rock & Partner. Sicché è del tutto evidente che l'atto autorizzativo alla diffusione dell'immagine della ricorrente, quand'anche - in via di mera ipotesi - fosse da considerarsi ancora valido ed efficace, non potrebbe comunque legittimare l'utilizzazione del ritratto e delle fotografie della V. da parte della Segafredo Zanetti s.p.a., essendo quest'ultima terza rispetto a tale pattuizione, costituente per detta società niente altro che una res inter alios acta, della quale la medesima non può, pertanto, in alcun modo giovarsi, atteso il disposto dell'art. 1372, comma 2, c.c.

2.7.2. Né l'odierna resistente ha in alcun modo dimostrato di essere divenuta titolare del diritto di utilizzazione dell'immagine della V., per intervenuta cessione di tale diritto in suo favore. Dalla stessa impugnata sentenza si evince, infatti, che la società convenuta non ha esibito i pretesi contratti di cessione dei diritti di utilizzazione delle immagini della V. - al fini della prova della trasmissione di tali diritti che, come dianzi detto, va data per iscritto ex art. 110 della l. 633 del 1941 - neppure a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

2.8. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, le censure in esame devono essere accolte.

3. Con il terzo motivo di ricorso, Martina V. denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

3.1. La ricorrente lamenta l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di rimozione o distruzione dei ritratti e delle fotografie pubblicate, nonché di pubblicazione della sentenza di condanna mediante iscrizione per estratto su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. Non è configurabile, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi - anche con pronuncia implicita - rigettata perché indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico-giuridico, decisa e disattesa dal giudicante (Cass. 19131/2004; 17580/2014).

3.2.2. Ebbene, nel caso concreto, il Tribunale ha implicitamente rigettato le domande accessorie in questione, avendo disatteso la domanda principale della V., sul presupposto - sebbene erroneo - della non abusività della diffusione delle sue fotografie. Per cui la denunciata omissione di pronuncia non può essere ritenuta sussistente.

3.3. Il mezzo va, di conseguenza, rigettato.

4. L'accoglimento del primo, secondo e quinto motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, per nuovo esame della controversia. A tal fine, il giudice di rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto: "a norma dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari; il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto l'esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione; la trasmissione del diritto all'utilizzazione dell'immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell'art. 110 della l. n. 633 del 1941".

5. L'accoglimento delle suddette censure determina l'assorbimento del quarto motivo, con il quale la V. si duole del mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti, per mancata prova degli stessi. La liquidazione di tali danni va demandata, invero, al Tribunale di Bologna in sede di rinvio, il quale provvederà in merito tenendo conto di quanto affermato da questa Corte circa la possibilità per la parte lesa di far valere, in ordine ai danni patrimoniali (conformemente ad un principio recepito dall'art. 128 della l. n. 633 del 1941, novellato dal d.lgs. n. 140 del 2006, applicabile alla specie "ratione temporis"), il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa. La stessa norma prevede, peraltro, anche il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali (Cass. 12433/2008; 11353/2010).

6. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 1922/2014 della Corte di Appello di Bologna; accoglie il primo, secondo, e quinto motivo del ricorso proposto avverso la sentenza n. 508/2013 del Tribunale di Bologna, rigettato il terzo ed assorbito il quarto; cassa l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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