Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 17 marzo 2016

«Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 13, paragrafo 1 - Opera audiovisiva - Attività di violazione - Risarcimento danni - Modalità di calcolo - Somma forfettaria - Danno morale - Inclusione».

Nella causa C-99/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna), con decisione del 12 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2015, nel procedimento Christian Liffers contro Producciones Mandarina SL, Mediaset España Comunicación SA, già Gestevisión Telecinco SA.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Liffers, da un lato, e la Producciones Mandarina SL (in prosieguo: la «Mandarina») e la Mediaset España Comunicación SA, già Gestevisión Telecinco SA (in prosieguo: la «Mediaset»), dall'altro, in merito ad un'azione relativa alla lesione di un diritto di proprietà intellettuale.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando 10, 17 e 26 della direttiva 2004/18 sono così formulati::

«(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(...)

(26) Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità dal risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale. (Il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche)».

4. L'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Risarcimento del danno», così prevede:

«Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i [profitti] realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto alla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

(...)».

Diritto spagnolo

5. L'articolo 140 della legge sulla proprietà intellettuale, approvato con il regio decreto legislativo 1/1996, recante approvazione del testo consolidato della legge sulla proprietà intellettuale, che enuncia, specifica ed armonizza le disposizioni normative in vigore in tale settore (Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), del 12 aprile 1996 (BOE n. 97, pag. 14369), come modificato dalla legge 19/2006, che amplia i rimedi a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e stabilisce norme processuali per facilitare l'applicazione di vari regolamenti comunitari (ley 19/2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propriedad intelectual e industrial y establecen normas procesales para facilitar la aplicacíon de diversos reglamentos comunitarios), del 5 giugno 2006 (BOE n. 134, pag. 21230; in prosieguo: la «legge sulla proprietà intellettuale»), dispone quanto segue:

«1. Il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto violato comprende, oltre al valore della perdita subita, il guadagno che il medesimo non ha potuto ottenere a causa della violazione del suo diritto. L'importo del risarcimento può includere, se del caso, le spese di indagine sostenute per raccogliere prove ragionevoli della violazione su cui verte il procedimento giudiziario.

2. Il risarcimento dei danni è determinato, a scelta della parte lesa, secondo uno dei seguenti criteri:

a) Le conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno subito dalla parte lesa e i profitti indebitamente conseguiti dall'autore della violazione attraverso l'uso illecito. L'eventuale danno morale deve essere risarcito anche qualora non sia dimostrata l'esistenza di un pregiudizio economico. Ai fini della sua valutazione, si terrà conto delle circostanze della violazione, della gravità della lesione e del grado di diffusione illecita dell'opera.

b) L'ammontare che la parte lesa avrebbe percepito a titolo di corrispettivo, qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6. Il sig. Liffers è regista, sceneggiatore e produttore dell'opera audiovisiva intitolata Dos patrias, Cuba y la noche (Due patrie, Cuba e la notte), che narra sei storie personali e intime di alcuni abitanti di L'Avana (Cuba), il cui denominatore comune è la scelta omosessuale o transessuale delle persone interessate.

7. La Mandarina ha realizzato un documentario audiovisivo sulla prostituzione minorile a Cuba, in cui vengono mostrate attività illegali riprese con una telecamera nascosta. In detto documentario sono stati inseriti alcuni passaggi dell'opera Dos patrias, Cuba y la noche, senza che al sig. Liffers fosse stata chiesta alcuna autorizzazione. Tale documentario è stato diffuso dal canale televisivo spagnolo Telecinco, appartenente a Mediaset.

8. Il sig. Liffers ha proposto dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 6 de Madrid (tribunale commerciale n. 6 di Madrid) un ricorso contro la Mandarina e la Mediaset, con cui ha chiesto a tale giudice, in particolare, di ingiungere a queste ultime la cessazione di ogni violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di condannare le stesse a versargli un importo di EUR 6 740, in ragione della violazione dei suoi diritti di sfruttamento, oltre ad un importo addizionale di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale che, a suo avviso, aveva subito.

9. Il sig. Liffers ha valutato l'importo del risarcimento del danno per la violazione dei diritti di sfruttamento della sua opera facendo riferimento all'importo dei diritti che gli sarebbero spettati qualora la Mandarina e la Mediaset gli avessero richiesto l'autorizzazione di far uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, applicando pertanto l'articolo 140, paragrafo 2, lettera b), della legge sulla proprietà intellettuale, che consente al titolare del diritto di proprietà intellettuale leso di valutare il risarcimento del danno subito sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essergli riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione (in prosieguo: i «diritti ipotetici»). Tale metodo di calcolo, a differenza di quello di cui al paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo, non impone al richiedente il risarcimento del danno di dimostrare l'entità dell'effettivo danno subito. A tal fine, il sig. Liffers si è fondato sulle tariffe dell'Ente di gestione dei diritti dei produttori di opere audiovisive (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). All'importo del danno materiale in tal modo stabilito, il sig. Liffers ha aggiunto una somma forfettaria per il danno morale che riteneva di aver subito.

10. Il Juzgado de lo Mercantil n. 6 de Madrid (tribunale commerciale n. 6 di Madrid) ha accolto parzialmente il ricorso del sig. Liffers ed ha condannato la Mandarina e la Mediaset, in particolare, a versargli un importo di EUR 3 370 per il risarcimento del danno materiale cagionato dalla violazione di cui trattasi nonché un importo di EUR 10 000 a titolo di danno morale. Adita in appello, l'Audiencia Provincial de Madrid (corte provinciale di Madrid) ha ridotto alla somma di EUR 962,33 il risarcimento del danno materiale ed ha annullato del tutto la condanna della Mandarina e della Mediaset a risarcire il danno morale. Infatti, ad avviso di detto giudice, avendo il sig. Liffers prescelto il metodo di calcolo fondato sui diritti ipotetici di cui all'articolo 140, paragrafo 2, lettera b), della legge sulla proprietà intellettuale, non poteva più chiedere validamente anche il risarcimento del danno morale. A tal fine egli avrebbe dovuto optare per il metodo di calcolo contemplato dal paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo. La scelta di un metodo di calcolo escluderebbe l'altro, con la conseguenza che una combinazione dei due non sarebbe possibile.

11. Nella sua impugnazione presentata dinanzi al Tribunal Supremo (Corte di cassazione), giudice del rinvio, il sig. Liffers fa valere che il risarcimento del danno morale deve essere concesso in ogni caso, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia optato per il metodo di calcolo del danno di cui all'articolo 140, paragrafo 2, lettera a), della legge sulla proprietà intellettuale o per quello previsto dalla lettera b) della stessa disposizione. Il giudice del rinvio nutre dei dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 e dell'articolo 140, paragrafo 2, della legge sulla proprietà intellettuale, inteso a recepire tale disposizione nell'ordinamento spagnolo.

12. In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 possa essere interpretato nel senso che la parte lesa da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la quale chieda il risarcimento del danno patrimoniale calcolato in base all'importo dei diritti che avrebbero dovuto essergli riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, non può chiedere anche il risarcimento del danno morale provocatogli».

Sulla questione pregiudiziale

13. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso non consente alla persona lesa da una violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale, che chieda un risarcimento del danno materiale da essa subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dei diritti ipotetici, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo.

14. A questo riguardo, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Surmacs, C-127/14, EU:C:2015:522, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

15. Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48, si deve rilevare che, sebbene non indichi il danno morale quale elemento che le autorità giudiziarie devono prendere in considerazione nel fissare l'entità del risarcimento del danno da versare al titolare del diritto, neppure esclude che possa tenersi conto di tale tipo di danno. Infatti, la disposizione citata, contemplando la possibilità di fissare una somma forfettaria del risarcimento del danno sulla base, «per lo meno», degli elementi ivi menzionati, consente di ricomprendere in tale somma altri elementi, quali eventualmente il risarcimento del danno morale cagionato al titolare di detto diritto.

16. Occorre constatare, in secondo luogo, che un simile rilievo è corroborato dall'analisi del contesto in cui si colloca la disposizione di cui trattasi.

17. Infatti, da un lato, il primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 stabilisce la norma generale secondo cui le competenti autorità giudiziarie devono ordinare all'autore della violazione di risarcire, al titolare del diritto di proprietà intellettuale leso, danni «adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione». Orbene, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, un danno morale - quale è un pregiudizio alla reputazione dell'autore di un'opera - costituisce, purché dimostrato, una componente del pregiudizio effettivamente subito da quest'ultimo.

18. Di conseguenza, lo stesso testo dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48, in combinato disposto con il primo comma del medesimo paragrafo, esclude che il calcolo dei danni da risarcire al titolare del diritto di cui trattasi sia fondato esclusivamente sull'importo dei diritti ipotetici, qualora detto titolare abbia effettivamente subito un danno morale.

19. Dall'altro lato, occorre osservare che l'applicazione, da parte delle competenti autorità giudiziarie, del metodo del calcolo forfettario previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 è ammesso in modo alternativo unicamente «in casi appropriati».

20. Orbene, come enuncia il considerando 26 della summenzionata direttiva, quest'ultima espressione si applica «ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito». In tali circostanze, l'ammontare del risarcimento del danno può essere calcolato sulla base di elementi quali i diritti che sarebbero stati normalmente dovuti per l'uso del diritto di proprietà intellettuale, il che non tiene conto degli eventuali danni morali.

21. Per quanto concerne, in ultimo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/48, va ricordato anzitutto che, ai sensi del suo considerando 10, essa mira in particolare ad assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

22. Poi, dal considerando 17 della medesima direttiva risulta che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da essa previsti dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso stesso.

23. Infine, al considerando 26 di tale direttiva si afferma, tra l'altro, che, allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare del diritto di proprietà intellettuale tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, e, in particolare, degli eventuali danni morali arrecati.

24. Dai considerando 10, 17 e 26 della direttiva 2004/48 risulta quindi che essa mira ad assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che tenga conto delle specificità di ciascun caso e che sia basato su un metodo di calcolo dell'ammontare del risarcimento del danno inteso a rispondere a tali specificità.

25. Alla luce degli obiettivi della direttiva 2004/48, occorre interpretare l'articolo 13, paragrafo l, primo comma, della medesima nel senso che esso stabilisce il principio secondo cui il calcolo dell'ammontare del danno da risarcire al titolare di un diritto di proprietà intellettuale deve mirare a garantire a quest'ultimo la piena riparazione del pregiudizio «effettivo da questo subito», ricomprendendovi parimenti l'eventuale danno morale che ne sia derivato.

26. Orbene, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, la fissazione forfettaria dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto basata sui soli diritti ipotetici copre soltanto il danno materiale subito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale interessato, sicché, per consentire una piena riparazione, tale titolare deve poter chiedere, oltre al risarcimento del danno in tal modo calcolato, il risarcimento del danno morale da egli eventualmente patito.

27. In tali circostanze, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell'ammontare dei diritti ipotetici, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo.

Sulle spese

28. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo.

P. Dubolino, F. Costa

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