Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-quater
Sentenza 18 marzo 2016, n. 3367

Presidente: Lo Presti - Estensore: Scala

FATTO

Il ricorrente, magistrato in servizio presso il Tribunale Civile de L'Aquila, impugna il diniego espresso dal C.S.M. in merito alla richiesta di nulla osta alla sua adesione, con inquadramento volontario e non retribuito, come sottotenente all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Ritenendosi leso nella sfera morale e personale a causa del provvedimento impugnato, che inciderebbe direttamente sul diritto di esprimere la propria personalità in maniera piena e completa, al di là del proprio ambito professionale, attraverso un'attività di carattere eminentemente umanitario e volontaristico, deduce l'illegittimità della decisione assunta al riguardo alla luce del seguente unico articolato motivo di diritto.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1761 e ss., d.lgs. n. 66/2010; dell'art. 203 del r.d. n. 12/1941; dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 3 e 18 Cost. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti disparità di trattamento, difetto di proporzionalità, ingiustizia manifesta.

Pure dando atto che nel provvedimento di diniego il C.S.M. abbia approfondito la natura giuridica dell'Ordine di Malta, oltre ad avere provveduto a una disamina delle norme del Codice militare dedicate all'Ordine stesso, osserva il ricorrente che, riprendendo l'orientamento della dottrina secondo cui "il Corpo militare sia da qualificare "ausiliario dell'esercito italiano", in cui è incorporato in caso di guerra", il C.S.M. spiega la suddetta "ausiliarietà" come "un fenomeno di sub ingresso di un ente sovrano ad un altro... nella titolarità di certi negozi amministrativi al fine di far conseguire all'ente sostituito peculiari finalità che altrimenti questo non potrebbe conseguire"; escludendo, poi, che il Corpo militare costituisca una riserva speciale dell'Esercito italiano, ritiene il C.S.M. che sarebbe inquadrabile come "un corpo militarizzato, con compiti di soccorso, alle dirette dipendenze dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, ente di diritto pubblico melitense, salvo incorporazione nell'Esercito italiano in caso di guerra".

Rileva, dunque, il ricorrente che tale conclusione avrebbe indotto il Consiglio a giudicare negativamente la richiesta in quanto ritenuta pregiudizievole "sotto il profilo della compatibilità con il prestigio dell'Ordine giudiziario e con le esigenze di servizio".

Gli aspetti negativi evidenziati dal Consiglio afferiscono "in particolare la valutazione circa la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario, nonché la cura che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio". Rispetto a dette valutazioni, "assumono carattere di forte perplessità alcuni aspetti peculiari dell'associazione... quali il suo essere corpo militare, l'espletamento di compiti piuttosto gravosi sia in tempo di pace che di guerra, lo svolgimento delle proprie attività attraverso associazioni che operano sotto l'autorità di un Gran Maestro e del Sovrano Consiglio e, infine, l'applicabilità agli appartenenti dell'art. 1765 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui tutti gli iscritti sono militari e come tali sottoposti alla disciplina militare e della legge penale militare". Tutte circostanze che "fanno dubitare dell'opportunità dell'appartenenza ad esso di un magistrato, il cui status è caratterizzato per dettato costituzionale dall'autonomia dal potere esecutivo". Così delineati gli elementi fondanti il diniego in impugnativa, parte ricorrente si sofferma analiticamente su ciascuno dei quattro aspetti di criticità rilevati dal C.S.M. per evidenziarne il difetto di proporzionalità rispetto alla effettiva natura dell'impegno richiesto per aderire ad una causa nobile ed umanitaria. Il diniego di autorizzazione sarebbe, pertanto, illegittimo oltre che ingiustamente discriminatorio, in quanto si porrebbe contrasto con autorizzazioni precedentemente concesse ad altri magistrati, peraltro impegnati in Istituzioni che, rispetto all'Ordine di Malta, appaiono ben più radicate nella struttura delle Forze Armate e, quindi, dipendenti dal potere esecutivo. Conclude parte ricorrente chiedendo l'annullamento del diniego impugnato.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso di cui ha chiesto il rigetto sulla base di una articolata memoria difensiva.

In vista della discussione della causa nel merito, le parti hanno poi depositato memorie conclusive e repliche; quindi alla pubblica udienza del 26 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Viene all'esame del Collegio la legittimità della delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito, C.S.M.), ha negato al ricorrente, magistrato in servizio presso il Tribunale de L'Aquila, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico, con inquadramento volontario e non retribuito, di sottotenente del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta, qualificato nella sua istanza quale reparto dell'Esercito Italiano.

Osserva il Collegio che la gravata delibera svolge, anche con finalità sistematiche, una nutrita e articolata ricostruzione circa la natura giuridica del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta, indicato quale "Ordine cattolico laico, istituzione di diritto internazionale pubblico (di cui si discute la natura sovrana); pur non essendo uno Stato, per mancanza di un territorio, ha una struttura a questo assai simile, poiché ha un proprio ordinamento giuridico ed una propria Costituzione; ha una propria "popolazione" di circa 12.500, fra Cavalieri e dame; un proprio ordinamento giudiziario (con due distinti organismi, il foro ecclesiastico ed il foro laicale); svolge attività normativa, amministrativa e giudiziaria; intrattiene relazioni politiche e diplomatiche con governi stranieri e conclude accordi con altri soggetti di diritto internazionale; si avvale dell'immunità diplomatica concessa dall'Italia alle sedi di Roma; ha lo status di osservatore permanente presso le Nazioni Unite, ma non può prendere parte alle votazioni (in quanto non è uno Stato); ha una bandiera, delle insegne e uno stemma; batte una moneta, lo scudo maltese; celebra la sua festività nazionale il 24 giugno; emette francobolli propri, fino al 2004 con il valore facciale in grani, tari e scudi e dal 1° gennaio 2004 in euro".

Quindi, ha enucleato l'ambito operativo dell'Ordine, che svolge attività mediche ed umanitarie in molti paesi del mondo, agisce attraverso organismi periferici che operano nell'ambito dei diversi territori nazionali; tra queste, le associazioni nazionali, previste dall'art. 347 della Costituzione, hanno come scopo l'attuazione pratica, sotto l'autorità del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio, delle finalità proprie dell'Ordine (art. 229 del codice, promulgato il 1° agosto 1966 e riformato dal capitolo generale straordinario del 28-30 aprile 1997). Ha, quindi, evidenziato che, in Italia, "l'Ordine di Malta realizza i propri fini istituzionali benèfici, in materia sanitaria e ospedaliera, tramite l'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta (in sigla: ACISMOM), ente pubblico di diritto melitense, alla quale si estende l'immunità dalla potestà dello Stato italiano, e quindi da ogni ingerenza di questo in ambito giurisdizionale, rispetto alle attività esercitate come titolare di una potestà di imperio in base al proprio ordinamento, e che siano in stretta connessione con le proprie funzioni sovrane e finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali". Osserva, in proposito, il C.S.M. che le associazioni "costituiscono infatti quello che si potrebbe definire il «modo d'essere territoriale» dell'Ordine stesso" e perseguono "lo stesso fine dell'ente istituzionale sovrano, quale soggetto che si viene a trovare in un rapporto di immedesimazione funzionale con l'Ordine e le sue strutture organizzatorie". Approfondita l'evoluzione normativa realizzatasi quanto ai rapporti intercorrenti tra lo Stato Italiano e l'associazione, rileva come dal 2011, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell'ordinamento militare), i rapporti tra l'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta e lo Stato italiano sono regolati dal titolo V del libro V (artt. da 1761 a 1775), intitolato "Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta", diviso in quattro capi, intitolati rispettivamente "Personale militare", "Corpo delle infermiere volontarie", "Trattamento economico" e "Trattamento previdenziale". Esaminate, poi, le singole disposizioni del codice di interesse, ha espresso la convinzione che il Corpo militare dell'Ordine di Malta non costituisce una riserva speciale dell'Esercito Italiano, per come questa è espressamente regolata dall'art. 674 del Codice dell'ordinamento militare; ritiene il Consiglio che: "più che di una riserva speciale dell'esercito italiano, sembra corretto parlare di un corpo militarizzato, con compiti di soccorso, alle dirette dipendenze dell'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, ente di diritto pubblico melitense, salvo incorporazione nell'esercito italiano in caso di guerra; tenendo a mente che ogni forma di cooperazione tra l'Associazione e lo Stato italiano è regolata da apposite convenzioni (di diritto internazionale, intercorrendo tra due diversi soggetti di diritto internazionale, che stipulano su un piano di assoluta parità), legittimate, da parte italiana, dall'art. 1766 del D.Lgs. 66/2010".

Dalla ricostruzione eseguita, il C.S.M. ha, quindi, enucleato gli elementi che hanno militato in senso negativo all'adesione del magistrato all'Ordine di Malta:

- il suo essere corpo militare;

- l'espletamento di compiti piuttosto gravosi sia in tempo di pace che di guerra;

- lo svolgimento delle proprie attività attraverso associazioni che operano sotto l'autorità di un Gran Maestro e del Sovrano Consiglio;

- l'applicabilità agli appartenenti dell'art. 1765 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui tutti gli iscritti sono militari e come tali sottoposti alla disciplina militare e della legge penale militare;

approdando alla conclusione che le forme di peculiare e rimarcata sottoposizione a vigilanza dell'impiego del corpo militare del Sovrano Ordine di Malta "fanno dubitare dell'opportunità dell'appartenenza ad esso di un magistrato, il cui status è caratterizzato per dettato costituzionale dall'autonomia dal potere esecutivo. E ciò pur nella consapevolezza della sua meritevole attività umanitaria". Il C.S.M., pur dando atto che il conferimento di un "grado" non sia di per sé incompatibile con la "Nuova circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 19942 del 3 agosto 2011 (delibera del 27 luglio 2011) e con l'art. 16, primo comma, dell'Ordinamento Giudiziario (divieto di assumere pubblici o privati uffici ad eccezione di quelli gratuiti in istituzioni pubbliche di beneficenza), "lo sono senz'altro il vincolo di subordinazione che inevitabilmente viene a determinarsi nell'arco temporale di chiamata alle armi - vincolo di subordinazione risultante dall'anzidetta incorporazione del corpo militare del Sovrano Ordine di Malta nell'esercito italiano in caso di guerra -, nonché ovviamente l'impossibilità del magistrato di disporre con assoluta discrezionalità dell'arco temporale che sarebbe tenuto a dedicare all'esercizio delle proprie funzioni, in caso di concomitante servizio, a prescindere da eventuali autorizzazioni difficilmente configurabili per l'indeterminatezza dei tempi e delle modalità dell'impegno extragiudiziario".

Esaurita la ricognizione dei passaggi salienti della gravata delibera, il Collegio ritiene che le conclusioni ivi raggiunte sono esenti da mende, in quanto risultano fondate su una ricostruzione normativa notevole per completezza e chiarezza, e sono affidate ad ampia e articolata motivazione, di cui non si rinvengono né salti logici né le lamentate irrazionalità.

Deve essere rilevato che le premesse da cui muove la valutazione compiuta sull'istanza del ricorrente afferiscono alla inquadrabilità dell'incarico di cui si tratta tra le attività c.d. "libere" giusta quanto prevede in proposito l'art. 1.1 della Prima Parte della circolare incarichi del 2011, sopra richiamata, che ritiene esenti da autorizzazione da parte del Consiglio, tra le altre, la partecipazione ad attività di volontariato, svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo.

Peraltro, l'art. 1765 del codice dell'ordinamento militare, sancisce al terzo comma: "L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione di appartenenza".

Di qui, la doverosa valutazione compiuta dal C.S.M., che, dunque, non è stata effettuata ad abundantiam, come il ricorrente sembra sottintendere, ma alla stregua degli stessi parametri offerti in proposito dalla ridetta circolare del 2011, che richiede, comunque, la ponderazione, anche nei casi attività libere, della loro compatibilità in concreto rispetto al prestigio dell'ordine giudiziario, oltre alla particolare attenzione a che le stesse attività, per le modalità con cui devono essere svolte, non risultino pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

È evidente che l'assenso richiesto dallo stesso codice dell'ordinamento militare non poteva che fondarsi sugli elementi che devono essere comunque presi in considerazione nel loro concreto atteggiarsi onde evitare qualunque aspetto di incompatibilità tra l'esercizio di attività, pure astrattamente considerate ammissibili, e lo status di magistrato.

Osserva, in proposito, il Collegio che l'esame della domanda presentata al C.S.M. per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una attività extraistituzionale, implica necessariamente una valutazione dell'incarico non solo in termini meramente operativi (esigenze di servizio) che pure sono rilevanti, ma, più in radice, mira a stabilire la compatibilità dell'attività con lo speciale status di cui è investito il richiedente.

È, infatti, la compresenza e permanenza di tale status, che l'assunzione di altro incarico certo non può elidere, e su cui il C.S.M. è chiamato a vigilare, che radica il potere di quest'ultimo di procedere all'esame della natura e dei contenuti dell'incarico oggetto dell'istanza, onde valutare detta compatibilità, in termini necessariamente di opportunità, come, peraltro, richiede la stessa circolare incarichi più volte richiamata.

Non sembra inutile, poi, ribadire, quali siano i limiti del sindacato del giudice amministrativo in soggetta materia, dovendo l'indagine giurisdizionale attenere all'estrinseca legittimità del provvedimento adottato con particolare riguardo alla fedele ricostruzione dei fatti e alla congruità e logicità della motivazione posta a base della scelta in concreto effettuata dal Consiglio, non potendo, invece, essere mai infranto il merito delle valutazioni dell'Organo consiliare. È, pertanto, inibita al giudice amministrativo la sovrapposizione della sua valutazione a quella effettuata dall'organo cui tale potere spetta in via esclusiva.

Tanto precisato, non sono condivisibili le deduzioni svolte dalla parte ricorrente che ritiene errate le valutazioni poste in essere dal C.S.M. nel qualificare l'Ordine come "corpo militare", non avendo considerato la natura dello SMOM, essenzialmente concentrata nella assistenza sanitaria e ospedaliera, in cooperazione con i servizi sanitari italiani; il C.S.M. avrebbe errato ancor di più per non avere ravvisato la presenza di significativi elementi di coincidenza con la Croce Rossa Italiana, altra Istituzione volontaristica e neutrale che pure viene trattata e disciplinata in una apposito titolo del Codice dell'Ordinamento Militare, dando corso ad una disomogeneità di considerazioni rispetto a quelle espresse positivamente in occasione di analoga richiesta di altro magistrato di adesione alla C.R.I.

La tesi è all'evidenza insostenibile, tenuto conto della diversa considerazione che i due Enti (ACISMOM e C.R.I.) trovano nel codice dell'O.M., sopra richiamato.

Come già rilevato dal Collegio, agli arruolati nell'ACISMOM si applica l'art. 1765 del codice O.M. che prevede, al primo comma, che la chiamata in servizio è effettuata dall'Associazione a mezzo di precetti, il che radica nel chiamato lo status di militare soggetto alle norme della disciplina militare e della legge penale militare; prosegue il secondo comma della norma in rassegna, che "Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 1 sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate".

È di lampante evidenza la profonda diversità di status tra gli aderenti alla C.R.I., per i quali non sono contemplate simili disposizioni, con gli arruolati all'ACISMOM, per i quali sono previste precise conseguenze in caso di mancata adesione alla chiamata, con esclusione di ogni disponibilità da parte degli iscritti nei ruoli dell'Ordine della gestione dell'attività conseguente a tale status.

Analoghe considerazioni possono essere espresse per evidenziare l'infondatezza della asserita disomogeneità tra la valutazione oggetto di gravame e quella sulla cui base è stata ritenuta ammissibile la nomina di un magistrato ad Ufficiale della riserva speciale delle Forze Armate.

Come già sopra ricordato, il C.S.M. ha motivato le ragioni per cui l'ACISMOM non costituisce una riserva speciale dell'Esercito Italiano sulla base della regolamentazione di questa discendente dall'art. 674 del Codice dell'ordinamento militare, attualmente in vigore. Questo elemento è di per sé significativo della diversità di situazioni che, dunque, richiedono necessariamente un diverso trattamento. Inoltre, nel caso evocato dal ricorrente a sostegno della asserita disparità di trattamento è stato considerato che si tratta di attribuzione di una qualifica, dalla quale discendono degli obblighi, meramente eventuali, come il rispondere alle chiamate per speciali esigenze e particolari condizioni, nonché il frequentare i corsi di addestramento prescritti, che vanno considerati quali effetti della qualificazione medesima, mentre con riferimento ai periodi di richiamo, è stata prevista la riconducibilità alla disciplina del congedo ovvero dell'aspettativa, a seconda del concreto svolgersi del rapporto stesso, trattandosi di assolvimento di attività richiesta al riservista finalizzata alla soddisfazione delle esigenze della Forza Armata e dunque per un preminente interesse nazionale.

Escluso, quindi, che il C.S.M. abbia operato diverse valutazioni in presenza di analoghe situazioni, si deve aggiungere che le circostanze ora evidenziate, come enucleabili dalla piana lettura dell'art. 1765, militano per la condivisione estrinseca delle valutazioni espresse con grande chiarezza dal C.S.M. in merito, che ha fatto discendere da tali premesse, come sintetizzate dai quattro punti sopra richiamati (natura dell'ordine quale corpo militare; l'espletamento di compiti piuttosto gravosi sia in tempo di pace che di guerra; svolgimento delle proprie attività attraverso associazioni che operano sotto l'autorità di un Gran Maestro e del Sovrano Consiglio; l'applicabilità agli appartenenti dell'art. 1765 del codice dell'ordinamento militare) che tutti insieme considerati hanno fatto ritenere non compatibile con lo status di magistrato l'assunzione di un vincolo di subordinazione da cui derivano precise conseguenze sul piano disciplinare e penale. Il C.S.M. ha, pertanto, correttamente ritenuto la possibile compromissione delle prerogative proprie dello status magistratuale, quali la piena autonomia e indipendenza, tenuto anche conto della non precisata modalità e frequenza delle chiamate che, invece, potrebbero rivelarsi incompatibili con le prioritarie esigenze di servizio, esponendo il magistrato, per altro verso, alla responsabilità per mancata adesione alla chiamata.

Tali considerazioni evidenziano, per altrettanto, l'infondatezza delle tesi difensive spese per dedurre l'apoditticità degli altri elementi assunti a fondamento dell'impugnato diniego.

Non è condivisibile, invero, l'analisi effettuata dalla parte ricorrente in merito ai singoli elementi in sé considerati, in quanto è proprio dalla compresenza di tutti gli aspetti evidenziati dal C.S.M. che emerge un quadro complessivo che ha indotto a ritenere l'incompatibilità dell'incarico con lo status di magistrato, con considerazioni che, lungi dall'essere indimostrate, appaiono del tutto coerenti con i principi applicabili al caso de quo, come sopra già evidenziato.

La rilevanza degli elementi enucleati dal C.S.M. quali aspetti ostativi al rilascio del nulla osta è stata, infatti, effettuata nell'ambito delle prerogative affidate allo stesso Organo, senza che possano ritenersi ammissibili altre e diverse valutazioni, ugualmente sostenibili, pena la violazione dei limiti di cui sopra si è dato conto.

In conclusione le censure, complessivamente considerate, non meritano adesione per cui il ricorso deve essere respinto; la particolarità della vicenda contenziosa costituisce, peraltro, giusto motivo per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.