Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Sentenza 18 marzo 2016, n. 5413

Presidente: Bielli - Estensore: Scoditti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società F.lli Ranieri s.r.l. impugnò avviso di accertamento relativo all'anno 2003 ed il ricorso venne accolto dalla CTP. A seguito dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarò inammissibile il ricorso di primo grado sulla base della seguente motivazione. Il ricorso di primo grado "risulta privo dell'indicazione personale del legale rappresentante. Il mandato riportato in calce allo stesso risulta privo dell'indicazione della persona che lo ha conferito". Continua quindi la CTR che le società di capitale in assenza del soggetto fisico che le rappresenti, non possono costituirsi e stare in giudizio. "Riscontrata l'indicata assenza del rappresentante legale nel primo atto del giudizio tributario rappresentato dal ricorso avverso l'avviso di accertamento e in assenza di integrazione nel corso dello stesso, l'atto di opposizione alla richiesta fiscale, rappresentata dal ricorso, deve ritenersi inammissibile e, quindi, la conseguente costituzione della società in giudizio, per mancanza dell'elemento essenziale rappresentativo della stessa, come indicato al comma 2, lett. b), dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992, deve ritenersi come mai avvenuta".

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2, lett. b), e comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Osserva la ricorrente che il nome del legale rappresentante era facilmente ricavabile dalla sottoscrizione della procura (chiaramente leggibile) in calce al ricorso e dagli atti del processo nei quali è stato chiaramente indicato (avviso di accertamento, p.v.c., atto di appello dell'Agenzia delle Entrate) e che l'inammissibilità si ha solo in presenza di incertezza assoluta ai sensi dell'art. 18, comma 4.

Con il secondo motivo si denuncia insufficiente e/o omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR ha omesso di motivare sul perché la chiara leggibilità della sottoscrizione della procura e il fatto che il nome dell'amministratore unico risultasse da diversi documenti in atti non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Osserva la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate in primo grado non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla ammissibilità del ricorso, né la questione è stata sollevata con l'atto di appello.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), e comma 2, nonché dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Espone la ricorrente che a seguito della morte del difensore della contribuente, nel corso del giudizio di appello prima dell'udienza di discussione, la nomina del nuovo difensore era avvenuta con procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante nulla perché non rilasciata per atto pubblico o scrittura privata né apposta in calce o a margine della comparsa di costituzione, e addirittura priva di autentica del difensore che si era limitato ad apporre un timbro senza firmare. Osserva che la CTR, verificata la nullità della procura, avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo.

I primi due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati. In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente, inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo (Cass. n. 6359/2008, n. 6214/2000, n. 7804/2000). Il giudice di merito, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado sulla base della mera carenza "dell'indicazione personale del legale rappresentante", e della mancata indicazione nel mandato della persona che lo ha conferito, senza indagare se tale carenza costituisse causa di incertezza assoluta (ad esempio verificando se la firma del mandato fosse leggibile o se il legale rappresentante fosse identificabile per il tramite dei documenti di causa, circostanze evidenziate nel secondo motivo di ricorso sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), ha violato il suddetto principio di diritto.

L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento degli ulteriori motivi.

Va infine rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze stante il difetto di legittimazione passiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

F. Caringella

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