Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 31 marzo 2016, n. 1275

Presidente: Atzeni - Estensore: Lotti

Rilevato che ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi è deciso con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che ciò che determina l'inammissibilità del ricorso, in base a quanto stabilito con la decisione 18 aprile 2006, n. 6 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, è il carattere decadenziale del termine per proporre il ricorso ex artt. 25 l. 214/1990 e 116 c.p.a., con l'inevitabile corollario che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, ma solo laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (cfr. C.d.S., sez. V, 30 luglio 2015, n. 3760);

Rilevato che nella specie, tuttavia, l'Amministrazione ha emanato, seppure tardivamente, l'atto 3 febbraio 2015, prot. n. 972, atto che in nessun modo può ritenersi meramente confermativo (non essendovi alcun precedente atto da confermare) e che di tale atto è stata specificamente evidenziata l'illegittimità avendo il ricorrente in primo grado impugnato espressamente il medesimo;

Ritenuto, infatti, che la mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento tacito di diniego all'accoglimento di un'istanza di accesso del privato non determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego sopravvenuto che, laddove fondato su una motivazione espressa, in esito all'istruttoria compiuta e alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo del precedente silenzio, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo che modifica la realtà giuridica e riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso di primo grado deve ritenersi ammissibile;

Ritenuto che, passando all'esame del merito della pretesa, la stessa può accogliersi, atteso che:

- in merito alle relazioni e agli accertamenti compiuti in riferimento ai due sinistri avvenuti in data 1° maggio 2014 e 25 luglio 2014, sussiste evidentemente l'interesse all'ostensione, vista la possibile responsabilità civile della parte appellante e considerato che tali documenti sono stati sufficientemente determinati nel ricorso (punti da 1 a 4 dell'istanza 16 dicembre 2014), compatibilmente con le informazioni in possesso dell'appellante medesimo e rappresentate in questo giudizio, e certamente in relazione a quelli in possesso dell'Amministrazione;

- il parere preventivo del collaudatore è direttamente richiedibile al RUP, che è, infatti, il Responsabile Unico del procedimento;

- le relazioni e le determinazioni assunte in merito allo svuotamento dell'acquedotto sono già state riconosciute come sussistenti dal RUP nello stesso atto di diniego di accesso impugnato, con la conseguenza che le stesse devono essere passibili di ostensione, salva la possibilità, da parte dell'appellante, di richiedere l'accesso dei nuovi atti che verranno o sono stati assunti sulla base dei predetti documenti e salva la dimostrazione incontrovertibile, non avvenuta in questo giudizio, della loro inesistenza;

- i documenti relativi alla fase preparatoria e progettuale dell'appalto sono accessibili, sussistendo all'evidenza l'interesse dell'appellante che ha iscritto una riserva sul punto, e salva ovviamente la verifica, da parte dell'Amministrazione dell'esistenza di un interesse alla riservatezza di terzi;

Ritenuto, pertanto, che l'appello può essere accolto, con contestuale accoglimento dell'istanza di accesso, nei sensi e nei limiti sopra precisati;

Ritenuto che le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, connessi alla peculiarità della situazione oggetto del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

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