Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 6 aprile 2016, n. 650

Presidente: Di Mario - Estensore: De Vita

FATTO

Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2015 e depositato il 22 gennaio successivo, il ricorrente ha chiesto la condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dagli atti annullati con sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214, come confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460.

Va premesso che il ricorrente, nella sua qualità di tutore della propria figlia, in stato di coma vegetativo permanente, ha impugnato avanti a questo Tribunale la nota della Regione Lombardia prot. n. M1.2008.0032878 del 3 settembre 2008, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità aveva respinto la sua richiesta finalizzata ad ottenere dalla Regione Lombardia la messa a disposizione di una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente la predetta figlia, in ragione dell'autorizzazione rilasciata dalla Corte di appello di Milano, con decreto del 9 luglio 2008. Questo Tribunale, con sentenza n. 214 del 26 gennaio 2009, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.

Nella predetta sentenza, ritenuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa, è stato evidenziato come il provvedimento impugnato abbia illegittimamente vulnerato il diritto costituzionale di rifiutare le cure, riconosciuto alla figlia del ricorrente dalla sentenza della Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, quale diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non rilevando se operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.

Successivamente al decesso della figlia del ricorrente, avvenuto il 9 febbraio 2009 a Udine, la Regione Lombardia ha proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale; con la decisione n. 4660 del 2 settembre 2014, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, ritenendo la sussistenza dell'interesse ad una pronuncia di merito, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado.

Con il ricorso proposto nella presente sede il ricorrente, sia in proprio che nella sua qualità di tutore della propria figlia defunta, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che domandato già in occasione del ricorso proposto nell'anno 2008 (sfociato nella sentenza di questo Tribunale n. 214 del 2009), fu oggetto di rinuncia in ragione della necessità di ottenere una decisione in forma semplificata all'esito dell'udienza camerale cautelare.

A sostegno del ricorso viene dedotta la violazione dei principi costituzionali e del diritto sovranazionale in materia di garanzia dell'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale, attesa la mancata volontaria attuazione da parte degli Uffici regionali di prescrizioni discendenti da pronunce definitive sia della Corte di cassazione che della Corte d'appello di Milano; nel ricorso si procede poi a quantificare l'entità sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; la difesa della Regione Lombardia ha altresì sollevato alcune eccezioni di carattere preliminare, sia con riguardo alla legittimazione ad agire del ricorrente in qualità di tutore, sia con riferimento alla violazione dell'art. 30 c.p.a.; la difesa del ricorrente ha replicato alle predette eccezioni, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità (e/o improcedibilità) del ricorso formulata dalla difesa regionale e fondata sulla circostanza che la domanda risarcitoria sarebbe stata già proposta, e successivamente rinunciata, nel giudizio sfociato nella sentenza di questa Sezione n. 214 del 2009, resa tra le stesse parti e avente ad oggetto la medesima questione.

1.1. L'eccezione è infondata.

Il Consiglio di Stato, nel ritenere ammissibile l'appello della Regione Lombardia avverso la citata sentenza di questo Tribunale, nonostante l'avvenuto decesso della figlia del ricorrente, ha evidenziato come la Regione Lombardia avesse "un perdurante interesse a veder dichiarata in via definitiva la eventuale legittimità del potere in concreto esercitato anzitutto, se non esclusivamente, nella vicenda che ne occupa, senza dire che il ricorrente potrebbe comunque chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'accertata illegittimità della delibera regionale, stante anche il fatto che egli aveva rinunciato alla domanda risarcitoria inizialmente proposta avanti al T.A.R., ma non certo all'azione e, dunque, all'eventuale diritto di chiedere il ristoro dei danni in ipotesi subiti, una volta passata in giudicato la sentenza di annullamento" (sentenza n. 4460 del 2 settembre 2014).

1.2. Di conseguenza, il ricorso proposto nella presente sede ed avente ad oggetto unicamente la pretesa risarcitoria deve essere ritenuto ammissibile.

2. Sempre in via preliminare, va scrutinata l'ulteriore eccezione formulata dalla difesa regionale di inammissibilità dell'azione proposta dal ricorrente nella sua qualità di tutore per carenza di legittimazione ad agire.

2.1. L'eccezione è fondata.

Il tutore svolge il suo ufficio nell'esclusivo interesse del soggetto incapace e quindi non può agire in vece di quest'ultimo, laddove sia intervenuta la cessazione dell'incarico; la morte dell'incapace determina certamente la cessazione dall'incarico e quindi l'impossibilità di operare in via ultrattiva in tale veste. Del resto, trattandosi di un compito assunto nell'interesse di un altro soggetto, nessun danno potrebbe concretizzarsi direttamente nei confronti del tutore, laddove sia posta in essere un'attività o un comportamento in danno dell'incapace.

In tal senso si è pronunciato anche il supremo giudice amministrativo, allorquando ha sottolineato che "la morte dell'interdetto comporta la cessazione definitiva ed automatica di qualunque tipo di tutela; pertanto, una volta sopravvenuto il decesso, le situazioni giuridiche afferenti al patrimonio del defunto possono esser fatte valere unicamente dagli eredi" (C.d.S., V, 29 agosto 2006, n. 5030).

2.2. Di conseguenza, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente nella qualità di tutore della figlia defunta.

3. Va scrutinata nel merito invece la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente nella qualità di padre della persona deceduta e destinataria del provvedimento emanato dalla Regione Lombardia, prot. n. M1.2008.0032878 del 3 settembre 2008, annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 214 del 2009.

4. Il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito specificato.

Trattandosi di una domanda proposta esclusivamente al fine di ottenere il risarcimento del danno appare opportuno richiamare la giurisprudenza che si è soffermata sulla natura della responsabilità della pubblica amministrazione e sugli elementi costitutivi della stessa, al fine di procedere al suo inquadramento e di ricavarne le coordinate per farne applicazione nella concreta fattispecie.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, "la responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo risponde ad un modello speciale non riconducibile ai modelli di responsabilità che operano nel settore del diritto civile (C.d.S., VI, 14 marzo 2005, n. 1047).

La responsabilità extracontrattuale, che rinviene il fondamento generale della sua disciplina nell'art. 2043 c.c., presuppone che l'agente non abbia normalmente alcun rapporto o contatto con la parte danneggiata. La norma citata, infatti, impone, con clausola generale dotata di una sua autonomia precettiva, il rispetto del dovere generale del neminem laedere a tutela di qualunque posizione soggettiva meritevole di protezione giuridica.

La responsabilità contrattuale è conseguenza della violazione di un rapporto giuridico che sorge non solo da un contratto ma, esprimendo l'espressione impiegata una sineddoche, anche dalla legge o da contatto tra le parti che può generare un rapporto contrattuale di fatto. Le posizioni soggettive sono riconducibili alla categoria del diritto soggettivo relativo.

La responsabilità della pubblica amministrazione ha natura speciale non riconducibile ai modelli normativi di responsabilità sopra indicati.

In primo luogo, rispetto alla responsabilità civile, quella in esame presuppone che il comportamento illecito si inserisca nell'ambito di un procedimento amministrativo. L'amministrazione, in ossequio al principio di legalità, deve osservare predefinite regole, procedimentali e sostanziali, che scandiscono le modalità di svolgimento della sua azione. L'esercizio del potere autoritativo «non è assimilabile alla condotta di chi - con un comportamento materiale o di natura negoziale - cagioni un danno ingiusto a cose, a persone, a diritti, posizioni di fatto o altre posizioni tutelate ai fini risarcitori erga omnes dal diritto privato (e la cui tutela è prevista dagli articoli 2043 e ss. del codice civile)» (C.d.S., VI, n. 1047 del 2005).

In secondo luogo, rispetto alla responsabilità contrattuale, sono diverse le posizioni soggettive che si confrontano: da un lato, dovere di prestazione (o di protezione) e diritto di credito, dall'altro, potere pubblico e interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo.

In definitiva, la peculiarità dell'attività amministrativa - che deve svolgersi nel rispetto di regole procedimentali e sostanziali a tutela dell'interesse pubblico - rende speciale, per le ragioni indicate, anche il sistema della responsabilità da attività illegittima" (C.d.S., VI, 29 maggio 2014, n. 2792; altresì, 27 giugno 2013, n. 3521).

Gli elementi costitutivi della responsabilità della p.a. sono rappresentati, quindi, dall'elemento oggettivo, dall'elemento soggettivo (colpevolezza o rimproverabilità), dal nesso di causalità materiale o strutturale e dal danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo.

In particolare, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati (cfr. C.d.S., VI, 27 giugno 2013, n. 3521).

Va precisato poi che, laddove sia stata proposta, come nel caso de quo, un'autonoma azione di responsabilità, il giudice amministrativo «può effettuare un giudizio prognostico applicando, con gli esposti adattamenti, le regole elaborate in ambito civilistico per ricostruire il nesso di causalità. Occorre, pertanto, accertare se vi è stato danno ingiusto valutando se, in applicazione della teoria condizionalistica e della causalità adeguata, è "più probabile che non" che l'azione o l'omissione della pubblica amministrazione siano state idonee a cagionare l'evento lesivo» (C.d.S., VI, 29 maggio 2014, n. 2792).

5. Nella fattispecie di cui al presente giudizio si possono rinvenire tutti gli elementi costituitivi della responsabilità della pubblica amministrazione, come in precedenza evidenziati.

5.1. Quanto all'elemento oggettivo della responsabilità, ossia il fatto lesivo e la sua ingiustizia, esso consiste in primo luogo nell'impedimento frapposto all'esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano, con decreto del 9 luglio 2008, emesso nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, e in sede di reclamo contro provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Lecco e divenuto ormai definitivo.

Anche la sentenza di questo Tribunale n. 214 del 26 gennaio 2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 2 settembre 2014 n. 4460, che ha annullato il diniego del Direttore Generale della Direzione generale Sanità della Giunta Regionale Lombardia del 3 settembre 2008 di accettare il ricovero della malata, è rimasta inadempiuta prima del decesso dell'interessata.

5.2. Anche l'elemento soggettivo e il nesso di causalità tra comportamento della Pubblica Amministrazione e danno ingiusto sono certamente sussistenti.

A fronte di un decreto della Corte d'Appello di Milano - adottato il 9 luglio 2008 - di cui non può contestarsi l'efficacia di cosa giudicata (punto 66.3 sentenza n. 4460 del 2014 del Consiglio di Stato), contenente l'ordine di eseguire la prestazione richiesta (punto 65.4 cit.), la Regione si è rifiutata deliberatamente e scientemente di darvi seguito, ponendo in essere un comportamento di natura certamente dolosa.

Come evidenziato dalla pronuncia del Consiglio di Stato (punto 23.1), la Regione ha inteso negare l'effettuazione della richiesta prestazione sanitaria non con la semplice inerzia o con un mero comportamento materiale, agendo "nel fatto", o adducendo a motivo di tale mancato adempimento l'impossibilità tecnica della prestazione richiesta o un impedimento di ordine fattuale, bensì con l'emanazione di un espresso provvedimento, a firma del Direttore Generale della Sanità Lombarda.

Non è possibile che lo Stato ammetta che alcuni suoi organi ed enti, qual è la Regione Lombardia, ignorino le sua leggi e l'autorità dei tribunali, dopo che siano esauriti tutti i rimedi previsti dall'ordinamento, in quanto questo comporta una rottura dell'ordinamento costituzionale non altrimenti sanabile.

Né, a tal fine, si possono invocare motivi di coscienza, in quanto, come evidenziato dalla pronuncia del Consiglio di Stato (punto 55.6), «a chi avanza motivi di coscienza si può e si deve obiettare che solo gli individui hanno una "coscienza", mentre la "coscienza" delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano».

Anche il nesso di causalità sussiste in quanto l'inottemperanza al giudicato civile prima, ed a quello amministrativo poi, ha determinato la protrazione di uno stato vegetativo permanente in capo al soggetto interessato e contro la sua volontà, con tutte le conseguenza che ne sono derivate.

6. A questo punto deve provvedersi alla liquidazione dei danni sia nella componente patrimoniale che non patrimoniale (sul danno non patrimoniale legato allo svolgimento di un'attività amministrativa, da ultimo, C.d.S., IV, 21 settembre 2015, n. 4375).

6.1. Con riguardo al danno patrimoniale, il ricorrente ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di Euro 12.965,78, così ripartita: Euro 647,10 legati al costo del trasporto della paziente; Euro 470,00 quale retta per la degenza; Euro 11.848,68 per costi legati al piantonamento fisso (all. 2 al ricorso).

Tali costi possono essere certamente riconosciuti in favore del ricorrente, atteso che in ragione della peculiare situazione che si era venuta a creare - anche a causa del rifiuto regionale di interrompere le cure - e per la difficoltà di individuare celermente una struttura fuori Regione, disposta ad eseguire il trattamento di interruzione di alimentazione e idratazione della figlia, non sarebbe stato concretamente possibile effettuare approfondite verifiche in ordine ai costi dei vari servizi e alla loro eventuale rimborsabilità da parte del S.S.N. (quest'ultimo certamente difficile da ottenere, visto il complessivo comportamento regionale); quanto alle spese di piantonamento, le stesse appaiono giustificate avuto riguardo alla risonanza mediatica della vicenda, ampiamente dimostrata dagli articoli di stampa allegati agli atti di causa.

6.2. Pertanto, a titolo di danno patrimoniale deve essere liquidata al ricorrente la somma di Euro 12.965,78, oltre agli interessi legali dal momento dell'esborso e fino alla data di pubblicazione della sentenza.

7. Quanto al danno non patrimoniale, vanno sottolineati alcuni aspetti preliminari.

7.1. Il ricorrente, nella veste di genitore della persona cui è stata rifiutata l'interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione, ha diritto al risarcimento sia del danno a titolo di erede, sia di quello iure proprio per lesione del rapporto parentale.

7.2. In ordine al danno di natura non patrimoniale a titolo ereditario (per la domanda relativa a siffatta voce di danno si vedano le pagg. 25 e 44-45 del ricorso introduttivo e la pag. 18 della memoria finale del ricorrente) va evidenziato come il comportamento della Regione Lombardia ha leso il diritto fondamentale della sig.ra [omissis] ad ottenere l'interruzione del procedimento di alimentazione artificiale, atteso che è stato riconosciuto in capo alla stessa, come pure a ciascun individuo, il diritto assoluto a rifiutare le cure ad essa somministrate in qualunque fase del trattamento e per qualunque motivazione (cfr. Cass. civ., I, 16 ottobre 2007, n. 21748, riferita proprio al caso de quo), sul presupposto della sussistenza di specifici presupposti (la cui verifica è stata affidata alla Corte d'Appello di Milano che ha pronunciato il decreto in data 9 luglio 2008).

A fronte dei predetti provvedimenti giurisdizionali che hanno accertato la sussistenza del diritto ad ottenere l'interruzione del trattamento sanitario, il rifiuto espresso dalla Regione Lombardia con l'atto dirigenziale del 3 settembre 2008, contenente il diniego di ricovero al fine di sospendere il trattamento di idratazione e alimentazione artificiale - annullato con la sentenza di questo Tribunale n. 214 del 2009, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4460 del 2014 -, ha determinato la lesione del diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla libertà di scelta di non ricevere cure, oltre che della salute, così come ricostruito nelle sentenze che li hanno riconosciuti (c.d. diritto di staccare la spina: da ultimo, Cass., SS.UU., 22 dicembre 2015, n. 25767), e la lesione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale; le lesioni sono state aggravate dalla circostanza che, nemmeno dopo la pronuncia di questo Tribunale, la Regione ha messo a disposizione una struttura per eseguire quanto statuito nelle diverse sedi giurisdizionali. Si tratta poi di danno conseguenza, ossia di lesione che ha avuto degli effetti, seppure di tipo non patrimoniale, giacché non è stata rispettata la volontà del soggetto interessato - per come ricostruita dalla Corte d'appello - di voler mettere fine ad un trattamento sanitario; ciò rappresenta una palese violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 438 del 2008; Cass. civ., III, 12 giugno 2015, n. 12205).

La quantificazione dei sopra richiamati danni, di tipo non patrimoniale, che può avvenire soltanto attraverso una valutazione in via equitativa (Cass. civ., III, 23 gennaio 2014, n. 1361), va effettuata tenendo conto sia della natura dolosa del rifiuto regionale, pur a fronte delle numerose iniziative giurisdizionali intraprese dal sig. [omissis], sfociate nel decreto della Corte d'appello del 9 luglio 2008, sia del non brevissimo lasso di tempo - dalla predetta pronuncia - che la sig.ra [omissis] ha dovuto attendere prima della interruzione del trattamento sanitario.

In ragione di ciò il risarcimento può essere determinato nella somma complessiva di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) che, quale danno a titolo ereditario, va ridotto avendo riguardo alla possibile presenza di altri eredi, del cui numero non vi è certezza (fatta eccezione per la madre; cfr. art. 571 c.c. sulla contemporanea presenza di più soggetti aventi diritto all'eredità): pertanto appare equo ridurre la somma ad un terzo, ossia ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).

7.3. Non può essere riconosciuto invece quanto richiesto dal ricorrente, iure proprio, a titolo di danno morale soggettivo (in tema, cfr. Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972; III, 12 maggio 2003, nn. 7281 e 7282), atteso che lo stesso non ha ancorato la richiesta di danno morale alla sussistenza di una, seppure ipotetica, illiceità penale direttamente collegata all'adozione del provvedimento impugnato, ma ha individuato la genesi di tale categoria di danno non patrimoniale nelle attività e nei comportamenti di alcuni organi regionali o di altri soggetti, anche estranei all'apparato regionale - e per lo più svolgenti attività riconducibili alla sfera dell'indirizzo politico - che avrebbero posto in essere una vera a propria campagna diffamatoria e calunniatoria nei suoi confronti; appare tuttavia evidente che, seppure un collegamento effettivamente possa ritenersi sussistente, non vi è un nesso di causalità diretto tra l'atto regionale impugnato e gli eventuali danni subiti dal ricorrente in ragione delle dichiarazioni e dei comportamenti dei vertici politici della Regione o di altri soggetti aventi un ruolo pubblico, trattandosi di condotte di natura personale e poste in essere da soggetti non aventi una propria specifica competenza nell'adozione degli atti e delle attività richiesti all'Amministrazione resistente. I danni asseritamente subiti a causa di tali comportamenti possono essere fatti valere soltanto in un autonomo giudizio civile o attraverso la costituzione di parte civile in un procedimento penale. Ne discende che tale tipologia di danno, ossia quello morale soggettivo, non può essere riconosciuta nella presente sede.

7.4. Va invece riconosciuto il danno richiesto dal ricorrente, iure proprio, a titolo di lesione alle relazioni familiari e al rapporto parentale.

Infatti si tratta di un pregiudizio a diritti fondamentali che trovano la loro fonte diretta nella Costituzione, atteso che nell'art. 2059 c.c. trova adeguata collocazione "anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto)" (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972).

Tale figura di danno, da collocare nell'ambito del danno conseguenza non patrimoniale, risulta quindi pienamente risarcibile, anche laddove la lesione del legame familiare non dipenda da una condotta penalmente illecita.

Quanto al suo accertamento, trattandosi di pregiudizio ad un bene immateriale, "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto" (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972; altresì Cass. civ., III, 20 agosto 2015, n. 16992).

Nel caso di specie, tenuto conto della peculiare situazione legata alla persistenza dello stato vegetativo della sig.ra [omissis] per ben 17 anni, scaturito da un incidente stradale, il diniego regionale del 3 settembre 2008, assunto in consapevole ed evidente contrasto con le richiamate pronunce giurisdizionali, ha aggravato le difficoltà e i turbamenti che hanno dovuto affrontare i genitori, in particolare il padre, odierno ricorrente, che assunto anche la veste di tutore, vanificando gli effetti del decreto della Corte d'appello di Milano del 9 luglio 2008.

In ragione di ciò la vita familiare, già sconvolta da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, è stata ulteriormente turbata dall'ostruzionismo della Regione Lombardia (cfr. Cass. civ., III, 20 agosto 2015, n. 16992): si è impedito quindi al ricorrente di dare seguito alla volontà della figlia di non continuare a vivere quello stato di incoscienza permanente, essendo stata accertata con le più volte citate pronunce giurisdizionali - rese sia in sede civile che amministrativa e passate in giudicato - l'incompatibilità di uno stato vegetativo con lo stile di vita e i convincimenti profondi riferibili alla persona, correlati ai fondamentali diritti di autodeterminazione e di rifiutare le cure (artt. 2, 13 e 32 Cost.).

La quantificazione del danno alla lesione del rapporto parentale, di natura certamente catastrofale, non può che avvenire in via equitativa pura in ragione della assenza di criteri standardizzati o di riferimenti rinvenibili nell'ordinamento (sulla valutazione equitativa e sulla "personalizzazione della liquidazione", si veda Cass. civ., III, 20 agosto 2015, n. 16992).

Anche in tale frangente va considerata rilevante la circostanza della natura dolosa del rifiuto regionale, che ha reso ancora più gravosa la condizione esistenziale del ricorrente, reputandosi pertanto equo liquidare allo stesso la somma di Euro 100.000,00 (centomila/00).

8. In conclusione il ricorso va accolto secondo quanto specificato in precedenza, liquidando al ricorrente le somme di Euro 12.965,78, a titolo di danno patrimoniale, di Euro 30.000,00 (trentamila/00), a titolo di danno iure hereditatis per lesione dei diritti fondamentali della sig.ra [omissis], e di Euro 100.000,00 (centomila/00), a titolo di danno non patrimoniale da lesione di rapporto parentale. Trattandosi di debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dalla data di proposizione del ricorso deciso con la sentenza di questa Sezione n. 214 del 2009 fino al saldo (cfr. Cass. civ., II, 11 maggio 2011, n. 10349), fatta eccezione per la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale (cfr. il precedente punto 6.2 del diritto).

9. Le spese in parte vengono compensate e in parte seguono il criterio della parziale soccombenza a carico della Regione Lombardia, venendo liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.

Condanna la Regione Lombardia al pagamento parziale delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; le compensa per il resto; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare [omissis], [omissis] e [omissis].