Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 16 maggio 2016, n. 1983

Presidente: Maruotti - Estensore: Deodato

FATTO E DIRITTO

1. Col provvedimento impugnato in primo grado, la commissione elettorale ha escluso la lista appellante, poiché - entro la scadenza del termine per la presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei candidati e della relativa documentazione - sono state depositate dichiarazioni aventi per oggetto l'assenza di cause di incandidabilità, facendo però riferimento - nel relativo "modulo" - alle cause previste dall'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, e non a tutte quelle previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012.

2. In punto di fatto, è avvenuto che:

- in data 7 maggio 2016 il segretario comunale ha rilasciato una ricevuta, che ha dato atto erroneamente della avvenuta tempestiva presentazione di dichiarazioni aventi il contenuto richiesto dal medesimo art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (poiché, in realtà, le dichiarazioni hanno richiamato le cause di incompatibilità previste dall'art. 58 del TUEL);

- dopo che la commissione elettorale ha comunicato l'esclusione della lista per la mancata presentazione delle formali dichiarazioni previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, i presentatori hanno depositato presso la commissione, nello stesso giorno, una istanza di riesame unitamente alle ulteriori dichiarazioni, aventi lo specifico contenuto richiesto dal medesimo art. 10;

- la commissione elettorale ha respinto l'istanza di riesame, ritenendo tardiva la produzione delle dichiarazioni aventi il contenuto richiesto dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012.

3. Col ricorso di primo grado n. 558 del 2016 (proposto al TAR per la Calabria, Sede di Catanzaro), gli odierni appellanti hanno impugnato l'atto di esclusione della lista ed il rigetto della istanza di riesame, deducendo che:

- l'erroneità del contenuto della ricevuta rilasciata dal segretario comunale ha indotto i presentatori della lista a non attirare la loro attenzione sull'erroneo richiamo nel modulo all'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000;

- la commissione avrebbe dovuto ritenere che le dichiarazioni originariamente presentate, pur avendo erroneamente richiamato l'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, in realtà dovevano intendersi riferite alle previsioni dell'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, anche perché l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 ha disposto che i richiami all'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 - «ovunque presenti» e dunque anche nelle dichiarazioni di parte - si dovrebbero ipso iure intendere riferiti all'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012;

- si dovrebbe comunque tener conto del fatto che i presentatori, dopo essere stati indotti in errore dalla dichiarazione del segretario comunale (che aveva constatato la presentazione - in realtà insussistente - delle dichiarazioni richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012), in data 8 maggio 2016 hanno prodotto alla commissione elettorale le ulteriori e complete dichiarazioni, rese in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012;

- la commissione elettorale avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riesame ed ammettere la lista alla competizione elettorale, in considerazione del fatto che le dichiarazioni richieste dalla legge sono state presentate tempestivamente in sede amministrativa, nonché del fatto che - se il segretario comunale non avesse sbagliato ed avesse segnalato la diversità delle dichiarazioni rese rispetto a quelle previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, i presentatori avrebbero potuto subito, e comunque tempestivamente, produrre le dichiarazioni nel testo richiesto dalla legge.

4. Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, il TAR ha ritenuto che l'esclusione si sarebbe legittimamente basata sulla assenza delle dichiarazioni previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 e che il rigetto della istanza di riesame sarebbe stato giustificato dalla qualificazione delle originarie dichiarazioni come "carenti" e dunque "non sanabili" e "non integrabili" dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste, delle candidature e della relativa documentazione.

5. Con l'appello in esame, gli originari ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR, hanno criticato la sua ratio decidendi ed hanno riproposto le censure formulate in primo grado.

6. Ritiene la Sezione che l'appello sia fondato e vada accolto, poiché risulta illegittimo il rigetto della istanza di riesame, presentata dagli interessati alla commissione elettorale.

6.1. In primo luogo, la Sezione osserva che le originarie dichiarazioni dei candidati - pur se contenevano l'erroneo richiamo all'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 - non si possono considerare "inesistenti" o "carenti".

Si è in presenza, invece, di un incompleto contenuto delle loro dichiarazioni: è incontestabile che i candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, hanno manifestato la loro volontà di certificare l'assenza, in via generale, delle cause ostative all'incandidabilità, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che ne conseguono.

6.2. In secondo luogo, la Sezione osserva che in sede amministrativa il segretario comunale ha dato atto - erroneamente - della presentazione di dichiarazioni conformi alle previsioni dell'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012.

Non rileva verificare se l'erroneità del contenuto della ricevuta del segretario comunale sia dipesa da una consapevole o inconsapevole valutazione del rapporto intercorrente tra l'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012.

Infatti, tale erroneità può essere la risultante o di un mancato specifico accertamento dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese, oppure di una valutazione delle questioni giuridiche implicanti l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, il quale - in considerazione della contestuale abrogazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 - ha previsto che «i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico».

Al di là della ragione per la quale il segretario comunale ha rilasciato la ricevuta che dava atto del deposito delle dichiarazioni richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, ad avviso della Sezione gli appellanti fondatamente hanno dedotto che le loro originarie ed "incomplete" dichiarazioni - tempestivamente depositate - ben potevano essere integrate da quelle "complete", mediante la loro produzione alla commissione elettorale.

Infatti, come hanno correttamente dedotto gli appellanti, la commissione elettorale avrebbe dovuto fare applicazione del principio generale desumibile dall'art. 33, ultimo comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960, constatando l'avvenuta rettificazione delle originarie dichiarazioni, con la presentazione di quelle "complete" entro il termine stabilito da tale disposizione.

7. Sull'ambito di applicazione di tale art. 33, ultimo comma, vanno richiamati i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 23 del 1999: alla commissione elettorale, entro il termine previsto dallo stesso comma, possono essere presentati «nuovi documenti», per dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per partecipare alla competizione elettorale.

Per «nuovi documenti» vanno intese anche le dichiarazioni "complete", quanto meno (e per quanto riguarda il caso di specie) quando:

- i presentatori hanno depositato dichiarazioni che, sia pure "incomplete", sono state considerate "complete" dal segretario comunale, che così ha indotto in errore i medesimi presentatori;

- vi è una disposizione di legge tale da rendere opinabile la stessa tesi della "incompletezza" delle dichiarazioni, come si deve ritenere nella specie, dal momento che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012, vi è stata una successione nel tempo di leggi amministrative (tra l'art. 58 del d.lgs. n. 267 e l'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012), tanto che lo stesso legislatore ha ritenuto di qualificare la normativa sopravvenuta come una sostanziale "evoluzione" di quella abrogata, disponendo - col citato art. 17, comma 2, che «i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico».

8. In conclusione, la Sezione ritiene fondato l'appello, poiché:

a) gli appellanti hanno depositato originariamente le dichiarazioni "incomplete", producendo poi alla commissione elettorale le dichiarazioni "complete", entro il termine e nei casi previsti dall'art. 33, ultimo comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960;

b) essi sono stati fuorviati dalla originaria dichiarazione del segretario comunale, che ha erroneamente dato atto della produzione di tutte le dichiarazioni richieste dalla legge;

c) pur se ciò non è stato affermato da C.d.S., sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388, e sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388, vi è un «rapporto di stretta connessione e di continuità» tra l'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, tanto che lo stesso legislatore (all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012) ha segnalato la sostanziale continuità normativa tra le stesse disposizioni, al punto da disporre che «i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico»;

d) al momento in cui è stato formalizzato il diniego di riesame impugnato in primo grado, la commissione elettorale aveva acquisito la formale documentazione da cui risultava l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti, per la partecipazione della lista in questione alla competizione elettorale;

e) già in sede amministrativa si sarebbe dovuto fare applicazione del favor partecipationis, per il quale - in assenza di sostanziali ragioni ostative - va consentita la più ampia partecipazione delle liste alle competizioni elettorali.

9. Per le ragioni che precedono, l'appello in esame va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'atto di rigetto della istanza di riesame presentata in sede amministrativa e va disposta l'ammissione della lista in questione alla competizione elettorale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3786 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata, ammette la lista ricorrente alle elezioni comunali di Cosenza e compensa le spese di entrami i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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