Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 12 febbraio 2016, n. 21409

Presidente: Lapalorcia - Estensore: Gorjan

RITENUTO IN FATTO

Il G.U.P. presso il Tribunale di Trento con la sentenza impugnata, resa a sensi dell'art. 425 c.p.p. il 4-9 giugno 2015, ha prosciolto il F., ed altri soggetti non impugnanti, dall'imputazione di diffamazione a mezzo stampa in danno di G.L., costituitosi parte civile.

Il G.U.P. di Trento aveva esaminata la questione afferente l'imputazione e ritenuta l'inutilità del dibattimento in presenza certa dell'applicabilità della causa di non punibilità, ex art. 131-bis c.p.

Avverso la sentenza resa dal G.U.P. ha proposto ricorso per cassazione personalmente il solo F. rilevando i seguenti vizi di legittimità:

- concorreva vizio di violazione di legge in quanto il Giudice trentino aveva applicata la norma ex art. 131-bis c.p. benché tale possibilità non prevista dalla legge in sede d'udienza preliminare, come s'apprezzava dall'espressa modifica dei soli articoli del codice di rito afferenti l'archiviazione - 411 - e la sentenza di proscioglimento predibattimentale - 469 - portata nella legge che ha introdotto la nuova causa di non punibilità;

- concorreva vizio di motivazione in quanto il primo Giudice aveva esaminato il merito dell'imputazione e precisato come v'erano ragioni che imponevano l'assoluzione degli imputati, ma non solo non provvide a tale declaratoria, bensì ebbe ad applicare causa escludente la punibilità, che presuppone la colpevolezza in ordine al fatto-reato.

All'odierna udienza camerale nessuno compariva per l'imputato, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso de quo s'appalesa infondato e va rigettato.

Il primo mezzo d'impugnazione attinge la possibilità per il Giudice dell'udienza preliminare di emettere pronunzia di proscioglimento quando ritenga d'applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Reputa parte impugnante che un tanto non sia consentito dal d.lgs. 28/2015 in quanto risultano interpolate, con l'inserzione del cenno alla nuova causa di non punibilità, esclusivamente le norme attinenti la richiesta d'archiviazione e la sentenza predibattimentale, non anche l'art. 425 c.p.p.

Un tanto dimostra - secondo parte impugnante - che l'applicazione della scriminate in sede d'udienza preliminare non è consentita, anche perché la causa di non punibilità presuppone l'accertamento della sussistenza del fatto reato imputato, che semplicemente non merita d'esser punito penalmente per la sua tenuità.

Osserva la Corte come la ricostruzione dogmatica operata dall'impugnante non sia corretta poiché fattualmente errata l'osservazione che la mancata interpolazione anche della norma in art. 425 c.p.p. indichi come il Legislatore non abbia voluto render possibile l'applicazione della nuova causa di non punibilità anche in sede d'udienza preliminare.

Difatti la necessità di interpolare il disposto normativo portato in artt. 411 e 469 c.p.p. per poter, in dette sedi processuali, render possibile l'applicazione della speciale causa di non punibilità, derivava dall'oggettiva assenza, in dette disposizioni normative, di richiamo alla causa di non punibilità, siccome ragione fondante richiesta di archiviazione ovvero per emettere sentenza predibattimentale di proscioglimento.

Il testo dell'art. 411 c.p.p. operava specifico riferimento solamente a causa di non procedibilità, ad estinzione del reato ovvero abolitio criminis, non operava cenno anche alla concorrenza di causa di non punibilità.

Anche il dato testuale dell'art. 469 c.p.p. consentiva il proscioglimento predibattimentale solo in presenza di causa di improcedibilità ovvero d'estinzione del reato.

Dunque, perseguendo il suo dichiarato scopo di deflazione dei procedimenti penali per fatti bagatellari, il Legislatore ha interpolato le citate norme processuali per consentire l'archiviazione e la pronunzia di sentenza predibattimentale anche per la specifica causa di non punibilità, posta con l'art. 131-bis c.p. introdotto dal d.lgs. 28/2105 [recte: 2015 - n.d.r.].

Viceversa detto intervento interpolativo della norma non era necessario in relazione alla disposizione in art. 425 c.p.p. per la semplice ragione che in detta norma era espressamente già prevista la possibilità per il Giudice di pronunziare sentenza di non doversi procedere anche quando l'imputato è persona "non punibile per qualsiasi causa".

Introducendo pacificamente l'art. 131-bis c.p. nell'Ordinamento una speciale causa di non punibilità, la stessa rientra ex se nell'ampia previsione di applicabilità di detto istituto giuridico in sede di udienza preliminare.

Un tanto, anche, per la funzione stessa di detta udienza - questo risponde all'ulteriore ragione di non applicabilità della causa di non punibilità in sede di udienza preliminare avanzata dal F. - ossia di valutare l'opportunità funzionale dell'esame dibattimentale dell'accusa.

Per tale ragione il Legislatore ha sempre riconosciuta al G.U.P. la facoltà di procedere al proscioglimento anche della persona non punibile, poiché anche in tal ipotesi lo svolgimento del dibattimento si rivela inutile.

Consegue a detta scelta deflazionistica che la sentenza di proscioglimento, ex art. 425 c.p.p., non assume nei procedimenti civili ed amministrativi efficacia di cosa giudicata a' sensi del chiaro disposto ex artt. 651 e 651-bis c.p.p. proprio perché non tesa all'accertamento effettivo della sussistenza del fatto reato.

La natura e funzione dell'udienza preliminare - come per altro sottolineato dal Giudice trentino - lumeggia l'infondatezza del denunziato vizio di motivazione, individuato nell'aver il G.U.P. osservato come la condotta degli imputati non avesse natura diffamatoria ma anche non prosciolti per tale ragione solo perché non richiesto il giudizio abbreviato.

Difatti il giudizio, ex art. 442 c.p.p., ha natura di cognizione piena da parte del Giudice, sicché ben può operare motivata scelta tra due possibili soluzioni; viceversa, stante la natura delibativa - ai soli fini della necessità dell'esame dibattimentale - del giudizio in sede d'udienza preliminare, non è consentito al G.U.P. la scelta di una delle due tesi portate avanti dalle parti senza l'istruttoria dibattimentale - Cass., Sez. 2, n. 46145 del 5 novembre 2015, rv. 265246 - mediante un giudizio complesso ed approfondito.

Questo ha posto in risalto - correttamente - il primo Giudice, illustrando come la tesi difensiva avesse solide basi giuridiche, ma anche come alla stessa si contrapponesse la tesi della parte civile pure fondata su arresti giurisprudenziali anche di legittimità.

Dunque il primo Giudice, non già, afferma siccome indubbio che la tesi difensiva fosse fondata, bensì come la stessa fosse preferibile alla contrapposta tesi della parte civile ad esito di un giudizio di natura piena e non già solamente delibativa, siccome quello proprio in sede di udienza preliminare teso solo a verificare l'opportunità di procedere al giudizio dibattimentale.

In tale ambito il G.U.P. trentino ha rettamente preferito definire il procedimento con l'applicazione della causa di non punibilità, certamente configurabile, siccome consentito dal disposto ex art. 425 c.p.p.

Al rigetto del ricorso segue, ex 616 c.p.p., la condanna del F. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 23 maggio 2016.

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