Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 28 gennaio 2016, n. 23303

Presidente: Rosi - Estensore: Aceto

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Andrea T. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21 novembre 2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che ha convalidato il provvedimento adottato il 6 novembre 2014 dal Questore di quello stesso capoluogo che gli aveva prescritto di comparire personalmente presso il Comando Stazione Carabinieri di Bresso trenta minuti dopo e trenta minuti prima della fine di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra dell'Inter in Lombardia, nel campionato, nei trofei e nelle coppe nazionali e internazionali, e trenta minuti dopo l'inizio degli incontri che la stessa squadra avrebbe disputato fuori della Lombardia.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., violazione dell'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento, in particolare, alla tardività della richiesta del P.M. intervenuta - deduce - 48 ore dopo la notifica del provvedimento.

1.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., vizio di omessa motivazione in ordine alla necessità della prescrizione dell'obbligo di presentarsi presso l'autorità di P.S., in aggiunta al divieto di accedere presso gli impianti sportivi.

1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., vizio di omessa motivazione in ordine ai requisiti di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Il primo motivo è totalmente infondato.

Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 14,00 del 18 novembre 2014; il Pubblico Ministero ha trasmesso la richiesta di convalida al G.i.p. che l'ha ricevuta alle ore 9,43 del 19 novembre 2014; l'ordinanza impugnata è stata depositata alle ore 9,07 del 21 novembre 2014.

Ne deriva che la scansione temporale degli adempimenti procedurali prescritti dall'art. 6, comma 3, l. n. 401 del 1989 è stata ampiamente rispettata.

Il ricorrente eccepisce, al contrario, l'incertezza dell'orario della richiesta di convalida fondando l'eccezione sul rilievo che, al fine di accertare la tempestività della richiesta, occorre prendere in considerazione il momento in cui il P.M. «esercita la sua azione propulsiva e richiede la convalida».

Il rilievo è palesemente destituito di fondamento.

La tempestività della richiesta va valutata con riferimento al momento in cui viene ricevuta dal Giudice, non a quello nel quale il P.M. la deposita nella propria segreteria. La norma impone un adempimento procedurale (la richiesta al giudice) che, per come descritto, è di natura ricettizia poiché reca in sé l'implicita necessità che la domanda sia stata ricevuta dal destinatario nel termine prescritto e non sia rimasta nella sfera del richiedente. Come già affermato da questa Corte (anche se in contesti "de libertate" comunque sovrapponibili, per eadem ratio, a quello oggetto di scrutinio), il rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero va computato con riguardo al momento in cui la richiesta perviene all'ufficio del giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 44417 del 14 ottobre 2003, Spyridakis, Rv. 226545; cfr. altresì, Sez. 6, n. 45692 del 27 novembre 2008, Pascale, Rv. 241612; Sez. 4, n. 26468 del 17 maggio 2007, Beben, Rv. 236994).

4. È fondato il secondo motivo di ricorso.

4.1. Costituisce principio ormai consolidato, in tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401), che mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di P.S., la previsione invece dell'obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S., di cui al secondo comma del medesimo articolo ha carattere accessorio e strumentale, ed è connotato dalla funzione di assicurare la effettiva osservanza del provvedimento del Questore: così che la prima previsione si risolve in una limitazione della libertà di circolazione; la seconda attinge alla libertà personale del soggetto, con la conseguenza che è prescritta la convalida (Sez. 1, n. 1165 del 21 febbraio 1996, Elia, Rv. 204609; Sez. 1, n. 6689 del 12 dicembre 1996, Chiné, Rv. 206757; Sez. 1, n. 14923 del 19 febbraio 2004, Rocchi, Rv. 228896). Ne consegue che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura - per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19 aprile 2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez. 3, n. 15505 del 31 marzo 2011, Zotti, Rv. 250008).

4.2. Come autorevolmente precisato da Sez. un., 44273 del 27 ottobre 2004, Labbia, Rv. 229110, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.

4.3. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche «sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l'applicazione della misura preventiva dell'obbligo di presentazione» (Sez. un., Labbia cit., in motivazione).

4.4. Si è di conseguenza affermato che la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26 ottobre 2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 9 maggio 2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15 gennaio 2008, Avaltroni).

4.5. Non rileva, ai fini del giudizio di pericolosità del destinatario del provvedimento, il fatto - pur dedotto dal ricorrente - che alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al d.m. 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, sia vietato emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, nel corso degli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive le società ai soggetti (art. 9, comma 1, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2007, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c, d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2014, n. 146).

4.6. Si sostiene da parte del ricorrente, infatti, che il proprio inserimento nelle cd. "black list" di cui all'art. 9 d.l. n. 8 del 2007, costituisca misura rafforzativa del divieto di accesso agli impianti sportivi che onera il Questore di giustificare in modo più stringente l'imposizione dell'obbligo di presentazione ad un'autorità di P.S.

4.7. Così proposta l'eccezione non ha pregio perché non considera che il provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, ha uno spazio applicativo più ampio degli impianti sportivi, estendendosi anche ai luoghi ad essi esterni interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

4.8. Il secondo motivo ha invece fondamento sotto il diverso profilo che qui di seguito si illustra.

4.9. Nel caso di specie, il ricorrente era stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 6-ter, l. n. 401 del 1989 perché al termine dell'incontro di calcio "Inter-Sant'Etienne", disputato il 23 ottobre 2014 a Milano era stato colto nei pressi dello stadio "G. Meazza" nel possesso di un coltello a serramanico con lama estraibile lunga nove centimetri e di una maschera in neoprene, utilizzabile per travisarsi.

4.10. Il Questore ha osservato che la condotta del T. risultava inequivocabilmente idonea a cagionare turbamento per il regolare svolgimento della manifestazione sportiva perché predeterminata a cercare lo scontro con le tifoserie opposte, concorrendo, con quella attuata dagli altri soggetti appartenenti alle varie frange del tifo organizzate, a creare grave turbamento per l'ordine e la sicurezza pubblica. In base a tali considerazioni ha vietato al ricorrente l'accesso agli impianti sportivi nei termini e modalità sopra indicati e, in considerazione della manifestazione di pericolosità evidenziata con il suo comportamento, gli ha ulteriormente prescritto di presentarsi presso il citato Comando Stazione Carabinieri.

4.11. Il Giudice ha convalidato la misura «in quanto la condotta tenuta dal T. si palesa pericolosa per l'ordine pubblico e porta a ritenere che lo stesso sia una persona capace di innescare ovvero partecipare a situazioni di disordine e disturbo al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive».

4.12. Appare chiaro che il Giudice ha fatto esclusivo riferimento, ai fini della convalida, alla condotta tenuta dal ricorrente, che evidentemente sorregge un giudizio di inaffidabilità tale da giustificare l'adozione della misura rafforzativa del divieto.

4.13. Sennonché le ragioni indicate nel provvedimento impugnato impediscono di cogliere questo passaggio motivazionale, smentito proprio dalle ragioni addotte a sostegno della convalida, acconce più a supportare l'adozione della misura di pubblica sicurezza che quella di prevenzione. Il Giudice, insomma, non solo non spiega perché la condotta tenuta dal ricorrente legittimi un giudizio prognostico negativo sulla futura osservanza del divieto, ma identifica le ragioni stesse della misura di prevenzione con quelle della misura di sicurezza.

5. La fondatezza del secondo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del terzo, anche se deve essere ricordato che in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della l. n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull'interessato l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez. 3, n. 22256 del 6 maggio 2008, Dal Pra, Rv. 240244; Sez. 3, n. 33861 del 9 maggio 2007, Straguzzi, Rv. 237121; Sez. 7, n. 39049 del 26 ottobre 2006, Licciardello, Rv. 234961).

5.1. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuove determinazione alla luce dei principi sopra esposti in tema di verifica della necessità dell'obbligo di presentazione ad un'autorità di P.S.

5.2. L'annullamento con rinvio per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, determina la sospensione dell'efficacia dell'atto emesso dall'autorità di P.S. sino al nuovo provvedimento di convalida (Sez. 3, n. 44274 del 9 ottobre 2013, Bingunia, Rv. 257691).

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano in data 6 novembre 2014 limitatamente all'obbligo di presentazione fino a nuovo provvedimento di convalida.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo alla Questura di Milano.

Depositata il 6 giugno 2016.

P. Gallo

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