Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 16 giugno 2016

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) - Requisiti per la certificazione - Sentenza contumaciale - Nozione di "credito non contestato" - Condotta processuale di una parte che può valere come "assenza di contestazione del credito"».

Nella causa C-511/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bologna (Italia), con ordinanza del 6 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2014, nel procedimento Pebros Servizi Srl contro Aston Martin Lagonda Ltd.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato dalla Pebros Servizi Srl, società con sede in Italia, al fine di ottenere la certificazione quale titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento n. 805/2004, di una sentenza divenuta definitiva, emessa in contumacia contro la Aston Martin Lagonda Ltd (in prosieguo: la «Aston Martin»), società avente sede nel Regno Unito.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Ai sensi dei considerando 5, 6, 10, 12, 17 e 20 del regolamento n. 805/2004:

«(5) La nozione di "credito non contestato" dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

(6) L'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

(...)

(10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.

(...)

(12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.

(...)

(17) Il giudice competente per la verifica dell'integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.

(...)

(20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] o da altri atti comunitari».

4. L'articolo 1 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione».

5. L'articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera "non contestato" se:

a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine; o

d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico».

6. L'articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e

b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e

c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) (...)».

7. L'articolo 9 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I».

8. Il capo III del regolamento n. 805/2004, in cui figurano gli articoli da 12 a 19 di quest'ultimo, fissa norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati. Tali norme, intese a salvaguardare i diritti della difesa del debitore, non riguardano soltanto i metodi di notificazione della domanda giudiziale e degli altri atti, ma anche il contenuto informativo dell'atto stesso, in quanto il debitore deve essere informato del credito nonché del procedimento da seguire per contestarlo. L'articolo 12 dello stesso regolamento, rubricato «Campo di applicazione delle norme minime», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo».

9. Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001»:

«Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato».

Diritto italiano

10. Nel diritto italiano, il procedimento in contumacia è disciplinato nel libro II, titolo I, capo VI, del codice di procedura civile. Detto capo VI contiene gli articoli da 290 a 294 di tale codice.

11. L'articolo 291 del codice di procedura civile, intitolato «Contumacia del convenuto», al primo comma così recita:

«Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza».

12. L'articolo 293 di detto codice, rubricato «Costituzione del contumace», prevede quanto segue:

«La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte».

13. L'articolo 294 del medesimo codice, intitolato «Rimessione in termini», al primo comma stabilisce quanto segue:

«Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la Pebros Servizi ha citato dinanzi al Tribunale di Bologna varie società, tra cui la Aston Martin.

15. Il procedimento tra la Pebros Servizi e la Aston Martin dinanzi a tale giudice si è svolto nella contumacia di quest'ultima, sebbene, in base all'ordinanza di rinvio, l'atto di citazione le sia stato ritualmente notificato ed essa sia stata messa in grado di partecipare a detto procedimento.

16. Con sentenza del 24 gennaio 2014, che ha posto fine a detto procedimento, il Tribunale di Bologna ha condannato la Aston Martin a versare alla Pebros Servizi la somma di EUR 18 000, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese legali, per gli importi di EUR 835 e di EUR 9 500 a titolo, rispettivamente, di spese vive e di compensi professionali, oltre all'imposta sul valore aggiunto e ad altri accessori previdenziali previsti dal diritto interno.

17. Non essendo stata impugnata, detta sentenza è divenuta definitiva.

18. Il 14 ottobre 2014 la Pebros Servizi ha presentato al Tribunale di Bologna un'istanza di certificazione di detta sentenza come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento n. 805/2004, al fine di poter avviare il procedimento di esecuzione per il recupero del suo credito.

19. Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto all'applicabilità, nel procedimento principale, del regolamento n. 805/2004, poiché, nel sistema giuridico italiano, l'assenza dal processo non equivale ad un'ammissione da parte del convenuto rispetto alla domanda giudiziale proposta nei suoi confronti. Si porrebbe pertanto la questione se una condanna in contumacia possa essere equiparata a una condanna per credito non contestato.

20. In proposito, tale giudice ritiene possibili due interpretazioni della nozione di «non contestazione». La prima interpretazione, suggerita da detto giudice e fondata sul diritto nazionale, escluderebbe l'applicazione del regolamento n. 805/2004, atteso che il procedimento in contumacia previsto nell'ordinamento giuridico italiano non equivarrebbe a una non contestazione del credito. Per contro, in base alla seconda interpretazione, la nozione di «non contestazione» sarebbe definita autonomamente dal diritto dell'Unione e comprenderebbe anche l'assenza dal processo.

21. Ciò considerato, il Tribunale di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nel caso di sentenza contumaciale (in assenza), nella quale il soggetto contumace/assente sia stato condannato, senza tuttavia alcun espresso riconoscimento del diritto da parte del contumace/assente;

se spetti al diritto nazionale decidere se tale condotta processuale valga come non contestazione, ai sensi del regolamento [n. 805/2004 ], eventualmente, secondo il diritto nazionale, negando la natura di credito non contestato

ovvero

se una condanna in contumacia/assenza comporti, per sua sola natura, in base al diritto europeo, non contestazione, con conseguente applicazione del regolamento [n. 805/2004], indipendentemente dalla valutazione del giudice nazionale».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e della questione pregiudiziale

22. Il governo italiano contesta la ricevibilità sia della domanda di pronuncia pregiudiziale sia della questione pregiudiziale.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23. Secondo il governo italiano, nel procedimento principale il Tribunale di Bologna non interviene in qualità di «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in quanto il procedimento che esso segue quando è chiamato a pronunciarsi su un'istanza di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo non soddisfa i criteri che consentono di qualificare tale procedimento come esercizio di un'attività giurisdizionale, essendo questo riconducibile piuttosto a un procedimento puramente amministrativo o di volontaria giurisdizione.

24. Occorre ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, sebbene l'articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formuli le questioni pregiudiziali, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort, C-14/08, EU:C:2009:395, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata).

25. Ciò è quanto effettivamente avviene nel caso del procedimento che sfocia nella certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo. Al riguardo, la Corte ha già avuto l'occasione di precisare che tale procedimento richiede un esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento n. 805/2004, al fine di valutare l'osservanza delle norme minime volte a garantire il rispetto dei diritti della difesa del debitore (sentenza del 17 dicembre 2014, Imtech Marine Belgium, C-300/14, EU:C:2015:825, punti 46 e 47).

26. In tal senso, detto regolamento impone all'organo che procede alla certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo di effettuare tutta una serie di verifiche degli elementi elencati nel modello contenuto nell'allegato I al regolamento n. 805/2004. Per quanto concerne il controllo della regolarità del procedimento giudiziario che ha condotto all'adozione di una decisione oggetto di certificazione, che detto giudice deve svolgere nella fase di tale certificazione, esso, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, non ha natura diversa dalle verifiche di carattere giurisdizionale che il giudice è chiamato ad effettuare prima di emettere le proprie decisioni giudiziarie in altri procedimenti. Inoltre, lo stesso regolamento, all'articolo 6, impone, in particolare, a detto giudice, oltre al controllo della regolarità di tale procedimento giudiziario precedente e del rispetto delle norme in materia di competenza, un controllo dell'esecutività della decisione emessa e della natura del credito.

27. Peraltro, sebbene il procedimento di certificazione intervenga dopo che la controversia è stata definita con la decisione giudiziaria che pone fine al procedimento, resta comunque il fatto che, in assenza di certificazione, tale decisione, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, non è ancora idonea a circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo.

28. In proposito, occorre rammentare che, sebbene i termini «emanare la sua sentenza», ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, comprendano tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice del rinvio, essi devono essere interpretati in maniera ampia per evitare che molte questioni procedurali vengano considerate irricevibili e non possano costituire oggetto di interpretazione da parte della Corte e che quest'ultima non sia in grado di conoscere dell'interpretazione di tutte le disposizioni del diritto dell'Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Werynski, C-283/09, EU:C:2011:85, punti 41 e 42, nonché dell'11 giugno 2015, Fahnenbrock e a., C-226/13, C-245/13, C-247/13 e C-578/13, EU:C:2015:383, punto 30).

29. Pertanto, il procedimento di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo appare essere, dal punto di vista funzionale, non un procedimento distinto dal procedimento giudiziario precedente, bensì la sua fase ultima, necessaria per garantire la sua piena efficacia, consentendo al creditore di procedere al recupero del credito.

30. Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo costituisce un atto di natura giurisdizionale, ai fini della cui adozione il giudice nazionale può adire la Corte sottoponendole una questione pregiudiziale. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

31. Il governo italiano eccepisce l'irricevibilità della questione pregiudiziale, sostenendo che, in assenza di applicazione obbligatoria, nella controversia principale, del regolamento n. 805/2004, la rilevanza di tale questione viene meno. Infatti, secondo tale governo, l'applicazione, nella presente controversia, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), consente di evitare il problema dell'individuazione di un credito non contestato, che si pone nella controversia in esame, poiché quest'ultimo regolamento non contiene alcun riferimento alle norme procedurali nazionali.

32. In proposito, è sufficiente rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza, il rifiuto da parte della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza dell'11 giugno 2015, Fahnenbrock e a., C-226/13, C-245/13, C-247/13 e C-578/13, EU:C:2015:383, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

33. Nel caso di specie, la Pebros Servizi, in applicazione del regolamento n. 805/2004, ha chiesto la certificazione di una sentenza come titolo esecutivo europeo. Pertanto, il giudice cui è stata presentata tale istanza deve verificare se i requisiti previsti da tale regolamento siano soddisfatti. Indipendentemente dal fatto che il regolamento n. 1215/2012 non è applicabile ratione temporis al procedimento principale, i cui fatti sono anteriori alla data a decorrere dalla quale tale regolamento è divenuto applicabile, la circostanza che, in caso di rigetto dell'istanza, la Pebros Servizi possa, secondo il governo italiano, avviare la procedura di esecuzione prevista da quest'ultimo regolamento oppure optare direttamente per tale procedura non incide sulla rilevanza della questione posta.

34. La questione pregiudiziale è quindi ricevibile.

Nel merito

35. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 805/2004, debbano essere determinate secondo la legge del foro oppure in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.

36. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 5 dicembre 2013, Vapenik, C-508/12, EU:C:2013:790, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

37. Al riguardo, occorre rilevare che il regolamento n. 805/2004 non definisce la nozione di «credito non contestato» mediante un rinvio alla normativa degli Stati membri. Al contrario, da una lettura dell'articolo 3 del medesimo regolamento alla luce del considerando 5 di quest'ultimo risulta che detta nozione è una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Il riferimento ai diritti degli Stati membri contenuto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), del medesimo regolamento non riguarda gli elementi costitutivi di detta nozione, bensì elementi specifici della sua applicazione.

38. Il considerando 5 di detto regolamento stabilisce che la nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, abbia ottenuto, in particolare, una decisione giudiziaria contro quel debitore.

39. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, la Aston Martin, in qualità di debitore ritualmente informato e posto in grado di partecipare al procedimento giudiziario, è rimasta inattiva per tutta la durata del medesimo, non partecipandovi in alcun momento. Per tale motivo, nei suoi confronti è stata pronunciata una sentenza contumaciale. Ne consegue che la situazione di detta società rientra nell'ambito dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, in forza del quale un credito è considerato non contestato se «il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine».

40. Il considerando 6 dello stesso regolamento precisa, al riguardo, che l'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare per iscritto l'intenzione di difendere la propria causa.

41. Di conseguenza, un credito può essere considerato «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, non osservando l'invito di un giudice a notificare per iscritto l'intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza.

42. Pertanto, occorre rilevare che la circostanza che, in forza del diritto italiano, una condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato è priva di pertinenza ai fini della risposta che deve essere data alla questione sollevata dal giudice del rinvio. L'esplicito rinvio alle procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro, contenuto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, non riguarda le conseguenze giuridiche dell'assenza del debitore dal procedimento, essendo queste oggetto di una qualificazione autonoma in forza del medesimo regolamento, ma concerne esclusivamente le modalità procedurali secondo le quali il debitore può opporsi efficacemente al credito.

43. Va rilevato, infatti, che il regolamento n. 805/2004 stabilisce unicamente norme procedurali minime, necessarie per rispettare i diritti della difesa del debitore contumace, senza tuttavia disciplinare tutti gli aspetti della contestazione del credito, quali, in particolare, la forma di un atto di contestazione, gli organi coinvolti nella procedura di contestazione o i termini applicabili. Di conseguenza, in ciascuno Stato membro, il debitore deve procedere a una contestazione del genere conformemente alle norme di procedura civile in vigore.

44. Inoltre, per quanto concerne le norme minime di procedura enunciate nel capo III di detto regolamento e cui fa riferimento il punto precedente della presente sentenza, tali norme, il cui rispetto è necessario, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, affinché una decisione relativa a un credito non contestato emessa in uno Stato membro possa essere certificata come titolo esecutivo europeo, hanno lo scopo di garantire, a norma del considerando 12 dello stesso regolamento, che il debitore abbia conoscenza, in tempo utile e in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione. Nel caso particolare di una decisione emessa in contumacia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, dette norme procedurali minime mirano ad assicurare l'esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.

45. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione pregiudiziale posta dichiarando che le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.

Sulle spese

46. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.

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