Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 16 giugno 2016, n. 2662

Presidente: Santoro - Estensore: Castriota Scanderbeg

FATTO E DIRITTO

1. L'Università degli studi di Roma "La Sapienza" impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 21 aprile 2015, n. 5791 che ha accolto il ricorso proposto dal professor Tullio C.S. per l'annullamento del decreto rettorale 23 novembre 2012, n. 4192, recante l'approvazione degli atti della procedura comparativa per la copertura di 74 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante procedura di chiamata (da espletare ai sensi dell'art. 29, comma 9, della l. n. 240 del 2010) nonché del decreto rettorale 18 dicembre 2012, n. 4684, con cui sono stati approvati i lavori della commissione d'esame limitatamente all'elenco B (nel quale elenco l'originario ricorrente è risultato terzo graduato).

L'Ateneo appellante si duole della erroneità della impugnata sentenza sul rilievo della mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per tardività dell'impugnazione avverso il bando nonché per carenza di interesse alla sua proposizione, risultando l'originario ricorrente inserito in ogni caso nell'elenco B dei candidati da assumere in ruolo; critica altresì nel merito la sentenza, per la ragione che il T.a.r. avrebbe trascurato di considerare che, nella specie, si verterebbe nell'ambito di una procedura straordinaria, cui si applicherebbe il regime transitorio di cui all'art. 29, comma 9, della l. n. 240 del 2010.

Conclude l'appellante Università per l'accoglimento dell'appello e per la reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso originario, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituito l'appellato Tullio C.S. per resistere all'appello e per chiederne la reiezione. Si sono altresì costituiti i professori Alberto D.S., Alessandra F., Daniele G. e Alessandro T. che hanno aderito alle conclusioni dell'appellante Università proponendo appello incidentale autonomo avverso la medesima sentenza.

All'udienza pubblica del 26 maggio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2. L'appello è infondato e va respinto.

3. Vanno anzitutto esaminati i motivi che ripropongono le eccezioni di inammissibilità del ricorso (rectius, di alcune censure di primo grado) sollevate in primo grado dalla odierna appellante, censure che sono state disattese dal giudice di primo grado.

Al proposito, viene anzitutto in rilievo il tema della pretesa tardività del ricorso di primo grado (ovvero del motivo ritenuto fondato dal T.a.r.) per intempestiva impugnazione del bando rettorale con il quale ha preso avvio la procedura di chiamata per cui è giudizio.

L'assunto dell'Università, disatteso dal giudice a quo, è che la previsione del bando in punto di indizione di una procedura unica di chiamata per l'intera area CUN/01 (Matematica e Informatica), ove mai ritenuta lesiva per le ragioni dell'originario ricorrente, dovesse considerarsi tale fin da subito: di qui l'onere della tempestiva impugnazione del bando, pena la definitiva inoppugnabilità di quella previsione regolatoria, nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Collegio osserva che il motivo non sia fondato e che correttamente il giudice di primo grado abbia disatteso la corrispondente eccezione.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, sensibile all'esigenza di non restringere eccessivamente l'accesso alla tutela giurisdizionale contro gli atti di carattere generale, ha limitato l'onere della immediata impugnazione del bando ai soli casi delle clausole espulsive, ovvero di quelle previsioni che impediscono la stessa partecipazione alla selezione del soggetto interessato.

Nella fattispecie in esame, l'originario ricorrente ha partecipato alla gara e si è peraltro classificato (sia pur nell'elenco "B" formato dalla commissione d'esame) in posizione astrattamente utile per essere assunto, ancorché in via gradata ed eventuale rispetto alla potiore e certa assunzione dei soggetti inseriti nella graduatoria "A".

Appar pacifico, pertanto, che le previsioni del bando oggetto di censura non hanno mai inciso negativamente sulla sua stessa partecipazione alla selezione, ma piuttosto, con particolare riferimento al motivo di primo grado accolto dal T.a.r., le modalità dell'organizzazione della selezione, indetta per un'intera area CUN e non per specifici settori scientifico-disciplinari.

Ne consegue che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non potrebbe ritenersi l'inammissibilità del ricorso o del suddetto motivo, dato che l'attualità dell'interesse alla proposizione della impugnazione si è manifestata solo in occasione della comunicazione dell'esito non pienamente satisfattivo della procedura di chiamata.

L'originario ricorrente ha quindi correttamente impugnato, congiuntamente agli atti terminali della procedura di chiamata, la previsione del bando di cui si è detto, contestando la scelta organizzativa dell'Università di far luogo, in carenza di base normativa legittimante, ad un'unica procedura di chiamata per un'intera area CUN.

Quanto all'ulteriore motivo incentrato sulla pretesa non lesività degli esiti della procedura di chiamata per l'originario ricorrente (in quanto soggetto comunque inserito nell'elenco "B") è facile osservare, a comprova della non pregevolezza del rilievo censorio, che per il professor C. la procedura di chiamata di che trattasi non ha avuto esito pienamente satisfattivo, non risultando - come già anticipato - il suo nominativo tra quelli in confronto dei quali verrà immediatamente finalizzata la procedura di chiamata in ruolo.

Per tale ragione, non potrebbe dubitarsi del suo interesse attuale e concreto a dolersi degli esiti della procedura di chiamata avviata dall'Università "La Sapienza" ed a proporre in tale sede ogni censura, anche a carattere integralmente caducatorio della procedura selettiva, in funzione della rinnovazione delle operazioni di valutazione dei candidati sulla base di regole organizzative più appropriate.

Di qui la sussistenza dell'interesse, in capo all'originario ricorrente, a contestare lo svolgimento di una procedura di chiamata per un'intera area CUN.

4. Venendo ai motivi di appello che investono il merito della causa vale osservare, preliminarmente, che con decreto 30 dicembre 2011, n. 4776 l'Università degli studi "La Sapienza" ha disposto l'indizione della procedura selettiva per la copertura di alcuni posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 29, comma 9, della l. n. 240 del 2010. In particolare, è stata indetta una procedura era finalizzata alla chiamata di professori ai sensi dell'art. 18 della legge appena citata, a valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo di finanziamento ordinario delle università.

La questione giuridica da dirimere è se un tal genere di procedura di chiamata possa essere indetta per un'intera area CUN e non invece per un singolo settore scientifico-disciplinare (o, eventualmente, più settori tra loro omogenei). L'area CUN ricomprende uno o più macrosettori concorsuali, a loro volta suddivisi in settori concorsuali (ciascuno dei quali articolato in più settori scientifico-disciplinari). Per quel che qui rileva, all'area CUN/01 (Scienze matematiche e informatiche) confluiscono due macrosettori concorsuali (Matematica e Informatica) e sette settori concorsuali

L'appellante Università ha molto insistito, anche in sede di discussione orale, sul carattere straordinario e derogatorio della previsione di cui al richiamato art. 29, evidenziando che in tal caso si potrebbe prescindere dal principi regolatori fissati dal citato art. 18 e dai regolamenti attuativi in ordine alla disciplina delle procedure di chiamata.

Giova ricordare che l'art. 29, comma 9, prevede che «a valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti».

L'art. 18 della stessa l. n. 240 del 2010 dispone a sua volta che i regolamenti dei singoli atenei stabiliscano la disciplina delle procedure di chiamata prevedendo, tra l'altro, la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Inoltre, il regolamento universitario dell'Ateneo qui appellante, approvato con decreto rettorale n. 3487 del 2011, nel conformarsi a tale ultima previsione legislativa, ha disposto che ciascun Dipartimento, nella richiesta di copertura dei posti per chiamata, deve tra l'altro indicare il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare dei posti da coprire all'esito della procedura.

Dal quadro normativo di riferimento è agevole ricavare che nessuna deroga al principio della specificità del settore scientifico-disciplinare (nell'ambito di ciascun settore concorsuale) è contenuta nel ricordato art. 29. Tale ultima disposizione si limita, come si è visto, ad introdurre previsioni di copertura finanziaria per le procedure di chiamata a valere nel triennio 2011-2013 senza tuttavia incidere in senso modificativo sulle regole procedurali di svolgimento delle selezioni. Anzi il richiamo all'art. 18 ed ai principi in esso contenuti induce a ritenere che anche le procedure svolte in tale ultimo torno temporale debbano essere svolte nel rispetto dei principi generali della legislazione primaria e dei regolamenti di ateneo che a detti principi si sono uniformati.

Non vi è pertanto alcuna correlazione tra l'esigenza di finalizzare al più presto le predette procedure di chiamata relative al predetto triennio, in vista della possibilità di impegnare le relative spese nell'anno solare di riferimento (esigenza che postulerebbe una rapida conclusione delle predette procedure al fine di attingere allo stanziamento nel fondo per il funzionamento ordinario delle università) e la possibilità di derogare ai principi generali fissati nella disciplina legale del procedimento di chiamata.

La tesi difensiva della parte appellante fondata sul carattere eccezionale e derogatorio della procedura di chiamata di che trattasi, in base al contenuto dell'art. 29 cit., non ha pregio posto che tale ultima previsione normativa riguarda soltanto la possibilità per gli atenei ad attingere a risorse straordinarie assegnate con la legge di stabilità per il triennio 2011-2013 al fondo di finanziamento delle università.

Né ha pregio l'argomento fondato sul dato temporale, come se in sede di prima applicazione della l. n. 240 del 2010 potessero ammettersi tornate selettive di chiamata indette dalle università per intere aree CUN anziché per singoli settori disciplinari.

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dette aree non hanno autonoma dignità sul piano organizzativo ai fini delle procedure selettive perché la sola nozione rilevante in sede di procedura di reclutamento del personale docente universitario è quella di settore concorsuale (ciò vale sia per la procedura di abilitazione, da svolgersi ai sensi degli artt. 15 e 16 l. cit., sia per le procedure di chiamata di cui all'art. 18 cit.); d'altra parte, l'ambito oggettuale dell'area CUN è talmente vasto da ricomprendere al suo interno settori scientifico-disciplinari assai eterogenei tra loro (basti pensare che per l'area CUN/01, si spazia dalla logica matematica alla geometria e algebra all'informatica). È quindi comprensibile che la legge abbia fissato come regola insuscettibile di essere derogata che le procedure selettive debbano essere avviate per ciascun settore scientifico-disciplinare (o, eccezionalmente, per gruppi di settori disciplinari tra loro omogenei). Una diversa lettura interpretativa delle disposizioni normative dianzi richiamate finirebbe per frustrare le stesse finalità delle procedure di che trattasi, volte alla chiamata nei ruoli delle università di quel personale docente (le cui capacità generali sono già state positivamente validate in sede di conferimento della presupposta abilitazione scientifica nazionale) che abbia evidenziato, sul piano del profilo curriculare, tratti caratteristici più prossimi a quelli di specifica afferenza al settore disciplinare di riferimento. Peraltro, tale risultato può essere garantito solo se, in relazione a uno o (se del caso) più settori scientifico-disciplinari tra loro omogenei, alla selezione dei candidati provvede una commissione d'esame che abbia al suo interno alte professionalità nelle specifiche materie oggetto di procedura concorsuale: l'allargamento della base oggettuale della selezione (attraverso la non prevista indizione di procedure di chiamata per intere aree CUN) rende difficile la selezione dei candidati nel rispetto di stringenti criteri meritocratici e del principio della par condicio (sotto il profilo che, in via generale, riceverebbero una valutazione appropriata soltanto i candidati che del tutto fortuitamente avessero un profilo curriculare più prossimo a quello dei membri della commissione d'esame).

5. L'infondatezza di tale motivo d'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata (con l'annullamento della procedura di chiamata di che trattasi, nei limiti dell'interesse dell'originario ricorrente) rende superfluo, stante il carattere assorbente della questione trattata, l'esame dei motivi ulteriori di primo grado, riproposti in questa sede dalla parte appellata.

La riedizione dell'attività amministrativa dovrà necessariamente svolgersi attraverso la indizione di una o più procedure di chiamata per uno o più settori disciplinari, comunque puntualmente indicati, e non per l'intera macro-area CUN/01.

Anche la commissione d'esame che dovrà attendere ai lavori di valutazione dei candidati che parteciperanno alla procedura di chiamata per ciascun settore disciplinare (o gruppi limitati di settori) sarà conseguentemente formata da professori appartenenti ai singoli settori disciplinari.

Anche per tale ragione, ed in disparte il carattere assorbente del vizio correttamente rilevato a fondamento dell'originario ricorso, non si ravvisano gli estremi, in punto di attualità dell'interesse processuale ad essi sotteso, per esaminare i motivi ulteriori dedotti dall'originario ricorrente, motivi rimasti assorbiti nella sentenza di accoglimento in questa sede impugnati (e riproposti in questa sede dalla parte appellata). Ove mai il riavvio della procedura di chiamata risulti ancora funzionale a soddisfare le esigenze di copertura della Università qui appellante, va da sé che alla valutazione dei candidati dovrà attendere altra commissione d'esame, in diversa composizione, cui sarebbe qui pleonastico fornire indicazioni conformative, in via eventuale ed astratta, funzionali ad un appropriato scrutinio dei profili curriculari di ciascun candidato

6. In definitiva, l'appello dell'Università degli studi "La Sapienza" va respinto sull'assorbente motivo già oggetto di corretto scrutinio in primo grado e va, conseguentemente, confermata la impugnata sentenza.

7. Ricorrono giusti motivi, in considerazione del vizio meramente formale a base dell'accoglimento del ricorso originario, per la integrale compensazione tra le parti anche delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 6176/15), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.