Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-quater
Sentenza 8 luglio 2016, n. 7862

Presidente: Mezzacapo - Estensore: Bottiglieri

FATTO

Con l'odierno gravame il dr. Antonino Di Matteo, magistrato ordinario dal 1991, in possesso della V valutazione di professionalità, esposto di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per la copertura di n. 3 posti di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, vedendosi preferire nella designazione i dottori Eugenia Pontassuglia e Salvatore Dolce, con punti 14,50, e Marco Del Gaudio, con punti 14, ha proposto azione impugnatoria avverso gli atti della procedura stessa.

A sostegno dell'azione, in fatto, il ricorrente premette di essere in servizio dal 1999 presso la Procura della Repubblica di Palermo, di essere stato inserito nella DDA palermitana dal novembre 2000, e di aver precedentemente svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ove, dal 1993, è stato inserito nella DDA, occupandosi, in particolare, di reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, dal 1994, nel "pool stragi", e di essere stato incaricato di seguire le indagini e i successivi dibattimenti sulle stragi di via Capaci e di via D'Amelio del 1992.

Narra il ricorrente di aver inoltre curato contestualmente e costantemente il collegamento investigativo con i colleghi di altre DDA, e con quelli della DNA occupati nelle indagini relative alle stragi del 1993 di Roma, Firenze e Milano, e di aver trattato anche numerosi processi di competenza del Tribunale di Caltanissetta ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

Illustra ancora il ricorrente come la delicatezza dell'attività inquirente e requirente svolta lo ha esposto a rischio di attentati da parte della più feroce criminalità organizzata di stampo mafioso, tanto da essere inserito nel "primo livello di protezione eccezionale", e di essere stato interpellato dal CSM (in epoca contestuale al dipanarsi della procedura per cui è causa) al fine della valutazione di opportunità, avviata d'ufficio, di un suo trasferimento extra ordinem per ragioni di sicurezza.

Nel predetto contesto, si duole il ricorrente che il CSM, approvando la proposta di maggioranza in favore dei predetti contro-interessati, nell'ambito del quale egli è collocato all'undicesimo posto della graduatoria, con 13 punti complessivi, abbia completamente ignorato la sua esperienza specifica, come riconosciutagli anche dalla proposta di minoranza della Terza Commissione, che gli attribuiva, invece, il massimo punteggio per il parametro di giudizio relativo a tale voce di valutazione. Evidenzia il ricorrente come il CSM abbia altresì gravemente sottovalutato il suo ineccepibile e solidissimo profilo professionale, in contrasto con l'esperienza inquirente ultraventennale maturata in materia di mafia e con gli elementi obiettivi risultanti dai rapporti e dai pareri intervenuti nell'arco della carriera, e ciò mediante l'attribuzione di soli 4 punti, su 6, per il coefficiente attitudinale, e la mancata attribuzione dell'incremento di un punto, rispetto ai 3 assegnatigli per il merito (come a tutti i candidati), previsto per i casi in cui il magistrato sia stato impiegato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi e impegnativi.

Ciò posto, illustrato come l'impugnativa sia volta non a contrastare il merito della scelta amministrativa, bensì a far constare la violazione di norme e principi in tema di procedure comparative, anche in relazione all'obbligo di adeguata istruttoria e coerenza logica e motivazionale, il ricorrente ha dedotto avverso gli atti gravati le seguenti doglianze:

1) Relativamente al punteggio per il merito. Violazione della circolare sui tramutamenti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Nell'attribuire a tutti i candidati, ivi compreso il ricorrente, automaticamente e indiscriminatamente, 3 punti per il parametro valutativo costituito dal merito, ragguagliati, nei criteri di valutazione previsti per la procedura, alla dimostrazione, nell'arco dell'intera a carriera, di "una produttività e una laboriosità prive di cadute e sempre attestatesi su buoni livelli", il CSM avrebbe, per un verso, non reso giustizia al particolare impegno professionale del ricorrente, per altro verso, violato i criteri stessi, trasformando detto punteggio in una sorta di requisito di legittimazione.

Il CSM avrebbe dovuto, invece, graduare il punteggio secondo i canoni della proporzionalità e della comparazione.

Ciò avrebbe comportato un più adeguato riconoscimento del profilo professionale del ricorrente, in linea con quanto emergente dalla citata relazione di minoranza della Terza Commissione (che afferma che il peso dei procedimenti assegnatigli è ben diverso da quello della media degli altri candidati), dal parere del Consiglio giudiziario palermitano relativo al ricorrente del 18 ottobre 2012 (che attesta in suo favore lo "straordinario impegno" nell'ambito della DDA, "superiore a qualsiasi rilevazione statistica e quantitativa", l'affidamento dei principali procedimenti "di rilevanza nazionale e storica", la definizione di un numero di procedimenti notevolmente superiori a quelli introitati, le "straordinarie qualità professionali", "profondo senso dello stato, ineguagliabile dedizione al lavoro e spirito di sacrificio senza limiti"), e, infine, dallo stesso procedimento di trasferimento extra ordinem per ragioni di sicurezza del ricorrente, promosso d'ufficio dal CSM (che confermerebbe la presenza di circostanze eccezionali facenti capo alla posizione del ricorrente).

A fronte di tali elementi, il profilo dei controinteressati, per quanto attiene il parametro della laboriosità, pur se accompagnato da pareri positivi, apparrebbe recessivo e comunque non comparabile con quello del ricorrente, connotato da eccezionalità.

2) Relativamente al maggior punteggio per il merito. Violazione della circolare sui tramutamenti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La qualità e la quantità dei procedimenti trattati dal ricorrente, tra cui i più importanti procedimenti di criminalità organizzata della storia repubblicana, e la gravità del fenomeno mafioso contrastato, avrebbero dovuto comportare l'attribuzione in suo favore del maggior punteggio (3+1) previsto per il merito, ragguagliato ai casi in cui il magistrato "sia onerato - per periodi di tempo prolungati e continuativi - di compiti particolarmente complessi e impegnativi".

Sul punto, il CSM, pur dando atto del citato parere del Consiglio giudiziario del 18 ottobre 2012, avrebbe del tutto illogicamente negato al ricorrente la ricorrenza delle circostanze eccezionali di cui sopra.

Il riconoscimento di tale maggior punteggio avrebbe da solo consentito l'utile collocazione in graduatoria del ricorrente (data la sua prevalenza per anzianità sul terzo classificato), consentendo in tal modo il soddisfacimento anche dell'interesse pubblico sotteso al procedimento di trasferimento extra ordinem e il superamento dei rischi per la sua vita e quella dei suoi familiari.

3) Relativamente alle attitudini specifiche e al punteggio attribuito per lo svolgimento delle funzioni di sostituto procuratore nella DDA. Violazione e falsa applicazione della circolare - Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione.

Sarebbe viziata anche l'attribuzione indiscriminata a tutti i candidati del punteggio di 3 punti, ragguagliati allo svolgimento nell'ultimo quindicennio e per almeno quattro anni di funzioni di sostituto procuratore presso una DDA.

L'attribuzione del punteggio in parola, sia in ragione del chiaro disposto letterale del criterio ("fino a 3 punti"), sia in virtù delle regole concernenti la valutazione di professionalità dei magistrati e il conferimento di incarichi direttivi, ove l'elemento temporale costituisce l'indicatore principale dell'esperienza acquisita, avrebbe dovuto essere graduata in ragione del tempo trascorso presso una DDA.

Gli oltre 17 anni di esperienza nella DDA del ricorrente sarebbero stati gravemente penalizzati anche nella descrizione del suo profilo professionale.

4) Relativamente alle attitudini specifiche e ai 2 punti attribuiti per lo svolgimento delle funzioni di sostituto procuratore. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Il CSM, alla luce dei principi di cui sopra, avrebbe dovuto calibrare, mediante l'introduzione di un parametro proporzionale, anche il punteggio di 2 punti ragguagliato all'esperienza di sostituto procuratore della Repubblica per almeno quattro anni negli ultimi quindici anni, in ragione del numero di anni di attività, ciò che avrebbe consentito al ricorrente di ottenere un miglior punteggio rispetto ai controinteressati.

Ove il CSM abbia ritenuto di essere vincolato all'attribuzione di tale punteggio in misura fissa, in presenza del periodo minimo di attività requirente, alla luce dell'espresso disposto delle circolari 8 giugno 2009, n. 12046, e 25 luglio 2014, n. 13778, le stesse dovrebbero essere considerate illegittime e disapplicate, in quanto illogiche e contraddittorie nella mancata valutazione della maggiore o minore esperienza specialistica in rapporto al numero di anni di svolgimento delle funzioni, che mortificherebbe incomprensibilmente un indice di valutazione di carattere effettivo e non prognostico.

5) Relativamente alle attitudini specifiche in materia di criminalità organizzata. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà, travisamento dei fatti - Violazione e falsa applicazione di legge e della circolare.

Quanto alle attitudini specifiche, diversamente dalla predetta relazione di minoranza, che avrebbe correttamente riconosciuto e apprezzato il profilo professionale del ricorrente, la proposta votata lo avrebbe ingiustificatamente considerato recessivo rispetto ai controinteressati.

Invece, tutti i sub-elementi di valutazione del parametro (processi trattati; complessità dei procedimenti per numero di indagati, gravità e numero dei reati; indagini in collaborazione con autorità straniere, utilizzo degli strumenti di cooperazione internazionale; esperienze in materia di collaboratori di giustizia, ordinamento penitenziario, misure di prevenzione) denoterebbero il notevole spessore del profilo del ricorrente, analiticamente illustrato.

Sotto il profilo comparativo, poi, non si comprenderebbe come i casi trattati dai contro-interessati, senza nulla togliere alle pur apprezzabili relative professionalità, possano giustificare la marcata prevalenza a essi riconosciuta (Pontassuglia e Dolce punti 5,5; Del Gaudio punti 5; Di Matteo punti 4).

La descrizione dei profili dei candidati, cui si riconoscono la profonda conoscenza della criminalità organizzata, la complessità dei procedimenti e delle indagini trattate, la gestione di collaboratori di giustizia, le capacità di coordinamento in ambito internazionale, a fronte del mancato apprezzamento o comunque della sottovalutazione degli stessi elementi nei confronti del ricorrente, oltrepasserebbe il limite (tollerato in giurisprudenza) della mera enfatizzazione stilistica.

6) Relativamente alle attitudini specifiche in materia di criminalità organizzata e alla valutazione dei pareri e rapporti informativi favorevoli al ricorrente. Violazione della circolare (artt. 25 e 73) - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà, travisamento dei fatti - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 11, d.lgs. 160/2006).

Il CSM sarebbe incorso in una vera e propria omissione di valutazione di elementi significativi del profilo del ricorrente pure risultanti dai pareri e dai rapporti informativi agli atti, e, in particolare, dei pareri del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo del 18 ottobre 2012 e del 19 marzo 2015, da cui si è illegittimamente discostato, senza, vieppiù, fornire la motivazione a supporto richiesta dalla giurisprudenza.

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l'annullamento.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, rimarcando i limiti che incontra nella materia il sindacato giurisdizionale e confutando tutte le censure formulate in ricorso quanto al merito della scelta operata dall'Organo di autogoverno, sulla scorta delle motivazioni che hanno assistito la preferenza accordata nella procedura di cui trattasi ai controinteressati.

La difesa erariale sottolinea, in particolare, come l'attribuzione dei punteggi ai candidati (e, in tale ambito, anche la scelta di attribuire paritariamente a tutti essi il punteggio massimo previsto per il merito e i 3 punti per le attitudini specifiche, in relazione allo svolgimento delle funzioni di sostituto procuratore nella DDA), appartenga all'ambito delle valutazioni discrezionali del CSM, e sia stata, nella specie, assistita dall'apprezzamento dell'esatto peso dei relativi curricula, ivi compreso quello del ricorrente, il quale non è stato né ignorato né sottovalutato, ma è risultato recessivo nel confronto con i designati, a favore dei quali ha militato, quanto all'attitudine specifica, oltre all'esperienza approfondita in materia di lotta alla criminalità organizzata da essi maturata, la spiccata attitudine al lavoro di gruppo e la pluralità di esperienze professionali svolte in funzioni e settori diversi di attività giudiziarie, valorizzata dai criteri valutativi.

Viene anche rilevata dalla parte resistente l'estraneità alle tematiche di cui si discute di ogni questione relativa al procedimento per il trasferimento extra ordinem del ricorrente, più volte menzionato in ricorso.

La difesa erariale ha pertanto concluso per il rigetto del gravame.

Si sono costituiti in resistenza anche la dr.ssa Pontassuglia e il dr. Del Gaudio, concludendo per la reiezione del ricorso.

Il dr. Del Gaudio, in particolare, a mezzo di due memorie, ha difeso la correttezza dell'intero andamento della procedura e degli esiti dell'esame comparativo effettuato dal CSM, eccependo l'inammissibilità di alcune censure ricorsuali, ritenute impingenti nel merito della valutazione squisitamente discrezionale spettante in via esclusiva al CSM.

Anche per il contro-interessato il procedimento per il trasferimento extra ordinem del ricorrente si profila irrilevante nell'ambito della controversia.

Parte ricorrente, preso atto delle argomentazioni difensive di cui sopra, ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La controversia è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 maggio 2016.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura di cui in epigrafe, in forza dei quali, all'esito della procedura concorsuale bandita con nota 23 gennaio 2014, n. 1518, sono stati conferiti tre posti di Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, funzione che l'art. 10, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, qualifica come funzione requirente di coordinamento nazionale.

Ricorre il dr. Antonino Di Matteo, che ha partecipato infruttuosamente alla selezione, essendosi collocato, con 13 punti complessivi, all'undicesimo posto della relativa graduatoria, ai cui vertici si sono posti i dottori Eugenia Pontassuglia e Salvatore Dolce, con punti 14,50, e Marco Del Gaudio, con punti 14.

Resistono al ricorso il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della giustizia, nonché i controinteressati Pontassuglia e Del Gaudio.

2. Deve immediatamente rilevarsi come il ricorrente faccia più volte riferimento, a sostegno delle formulate doglianze, al procedimento di trasferimento extra ordinem dal Consiglio Superiore della Magistratura attivato d'ufficio nei suoi confronti, rappresentando, per un verso, che, laddove egli fosse risultato vincitore della procedura di cui si discute, il conseguente trasferimento avrebbe soddisfatto anche le esigenze pubbliche poste a base del ricorso alla misura eccezionale, e ritenendo, per altro verso, come i presupposti dell'avvio di un tale procedimento militino per l'attribuzione a suo favore del maggior punteggio utile alla sua designazione alla funzione per cui è causa.

Tale percorso argomentativo non può trovare condivisione.

Osserva al riguardo il Collegio che l'avvio della predetta procedura straordinaria di trasferimento, come si riferisce in ricorso, si è resa necessaria a causa della delicatezza dell'attività inquirente e requirente svolta dal ricorrente, che lo ha esposto a rischio di attentati da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 96 della circolare CSM n. 13778 del 25 luglio 2014, titolata "Trasferimento per ragioni di sicurezza", che, derogando agli ordinari criteri previsti per i trasferimenti ordinari, stabilisce che "Qualora il trasferimento del magistrato è determinato da comprovate ragioni di sicurezza, si procede con concorso virtuale" e che "In tal caso, la legittimazione al successivo trasferimento è computata a decorrere dalla presa di possesso nell'ufficio precedente".

La procedura concorsuale per cui è causa si incentra invece sull'ordinario confronto comparativo tra i candidati, secondo i canoni previsti dalla circolare CSM 8 giugno 2009, n. 12046 "Disposizioni in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni", sostituita, nel corso della procedura, dalla circolare CSM n. 13778 del 25 luglio 2014, "Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazioni a funzioni diverse da quelle giudiziarie", che, peraltro, secondo quanto osservato dal ricorrente, non presenta particolari differenze per quanto qui di interesse.

E allora è agevole osservare come il ricorrente non possa in alcun modo giovarsi, ai fini di attestare l'asserita prevalenza del suo curriculum rispetto a quello dei designati, in rapporto alle regole dettate dalle richiamate circolari, della sussistenza, per quanto lo concerne, delle circostanze eccezionali valorizzate dalla procedura straordinaria.

Esse non trovano infatti alcuna eco nell'ambito della ordinaria procedura di cui si discute, essendo la stessa volta non al soddisfacimento dell'interesse pubblico sottostante al trasferimento extra ordinem, assicurato da apposita disciplina derogatoria e incentrato, come visto, sul preminente valore della sicurezza, che ne costituisce l'esclusiva finalità e che pone nel nulla qualsiasi necessità comparativa, bensì all'individuazione del soggetto più idoneo alla copertura del posto messo a concorso in forza delle attitudini generali, delle attitudini specifiche, del merito, secondo l'apprezzamento del profilo professionale dei candidati e l'attribuzione di punteggi per le voci previsti nei parametri di valutazione prefissati.

Deve indi concludersi, in uno con le parti resistenti, che ogni questione relativa al predetto trasferimento eccezionale è totalmente estranea alla materia qui oggetto del contendere.

3. Con il primo motivo di ricorso si contesta che il CSM abbia attribuito a tutti i candidati, ivi compreso il ricorrente, 3 punti per il parametro valutativo costituito dal merito.

3.1. Il punteggio di cui trattasi è ragguagliato, nei criteri valutativi, all'avvenuta dimostrazione, nell'arco dell'intera a carriera, di "una produttività e una laboriosità prive di cadute e sempre attestatesi su buoni livelli".

Ciò posto, si osserva che gli atti della procedura, laddove, in particolare, tratteggiano il percorso professionale dei candidati, consentono di concludere che tutti i partecipanti alla competizione, e, in primis, i designati, raggiungono, per il parametro in argomento, un elevato grado.

Del resto, neanche il ricorrente si spinge a sostenere l'opposta tesi, limitandosi a denunziare che il punteggio in parola non sarebbe stato graduato secondo i canoni della proporzionalità e della comparazione.

Nel predetto contesto, deve indi concludersi che la contestata modalità di attribuzione del punteggio non fa altro che dare atto della predetta condizione di positività del curriculum degli aspiranti, come del resto, esplicitato dalla delibera stessa (pag. 5), laddove riferisce, quanto al parametro del merito, che "risulta accertata per tutti i candidati una buona produttività, idonea a giustificare, con le precisazioni contenute nei profili professionali di seguito riportati, l'attribuzione di punti 3".

Inoltre, la riconduzione al percorso professionale dei candidati del parametro valutativo in parola ha richiesto una puntuale lettura dello stesso da parte del CSM.

Chiarisce, infatti, la contestata delibera, sempre quanto al merito (pag. 6), che il parametro, che comprende la valutazione della laboriosità, della diligenza e della puntualità nell'assolvimento della funzione, come desunta dalle valutazioni di professionalità e dalle statistiche comparate, è stato specificamente interpretato tenendo conto delle particolarità dei procedimenti in materia di criminalità organizzata, in quanto tali procedimenti "sono sì numericamente inferiori rispetto a quelli relativi ai reati ordinari, ma, in genere, più complessi perché caratterizzati da numerosi imputati e numerose imputazioni, con evidenti ripercussioni dell'iter investigativo".

E poiché il predetto dato esperenziale, costituendo il proprium delle funzioni da assegnare, ha caratterizzato il profilo di tutti i candidati, non può dirsi, in finale, che sia mancata, per il parametro in argomento, l'effettiva valutazione comparativa, attesa l'insostenibilità dell'equazione uniformità=illegittimità assunta nella censura, atteso il difetto di dimostrazione che taluno dei candidati o dei designati (anche uno solo di essi) non potesse essere ritenuto raggiungere la produttività e la laboriosità attestata dal punteggio raggiunto, alla luce di elementi oggettivi desumibili dal relativo curriculum, nonché l'istruttoria svolta sul punto dall'Organo di autogoverno, testimoniata da tutte le considerazioni risultanti alla delibera.

La censura deve, pertanto, essere respinta, emergendo chiaramente che il giudizio discrezionale di cui trattasi è esente dalle denunziate mende.

4. Per le stesse ragioni appena esposte, va respinto anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente afferma che sarebbe viziata, con conseguente penalizzazione degli oltre 17 anni di esperienza da lui maturati nella DDA, anche l'attribuzione indiscriminata a tutti i candidati del punteggio di 3 punti per il parametro relativo allo svolgimento, nell'ultimo quindicennio, e per almeno quattro anni, di funzioni di sostituto procuratore presso una DDA.

Invero, oltre a quanto sin qui riferito in tema di discrezionalità della valutazione operata dal CSM, non par dubbio che il disposto letterale del criterio ("fino a 3 punti") consente di valorizzare la predetta permanenza temporale nelle DDA effettuata con l'attribuzione del punteggio in parola a tutti i candidati, restando recessiva ogni altra considerazione pure espressa dal ricorrente in tema di regole concernenti il conferimento di incarichi direttivi, estraneo alla procedura in esame.

Neanche risulta inficiare le conclusive determinazioni del CSM la circostanza che il suo curriculum professionale, sul punto, sia stato riassunto con il mero riferimento all'appartenenza alla Procura di Caltanissetta e di Palermo e della DDA di Caltanissetta e di Palermo, rispettivamente dal 1993 e dal 2000.

Va escluso, infatti, che tale proposizione riassuntiva possa oggettivamente essere interpretata come una deminutio dell'elevato spessore del prolungato impegno profuso dall'interessato negli incarichi rivestiti, ampiamente risultante dalle gravate delibere, che danno atto del profilo del magistrato "dotato di capacità e qualità di livello eccellente" risultante dai pareri conseguiti nell'arco della carriera, descrivendo specificamente anche le esperienze maturate dal ricorrente nel settore della criminalità organizzata, riassunte nei termini salienti non minori di quelli utilizzati in ricorso.

E allora non può non rammentarsi che la giurisprudenza riconosce, da sempre, come del resto si dimostra consapevole lo stesso ricorrente, che l'eventuale minor scandaglio del percorso professionale del candidato che non risulti destinatario della proposta ovvero la minor enfasi nell'illustrazione dei suoi meriti non rivelano autonoma attitudine a far ritenere inficiato l'operato apprezzamento di tenore complessivo dell'Organo di autogoverno, né, conseguentemente, sono idonei a condurre ad un giudizio di illegittimità degli esiti della relativa procedura (tra tante, C.d.S., IV, 2 novembre 2004, n. 7105; T.A.R. Lazio, Roma, I, 20 dicembre 2010, n. 37650).

5. Con la seconda censura il ricorrente lamenta, sempre in relazione al parametro per il merito, di cui già al primo motivo di ricorso, la mancata attribuzione in suo favore del maggior punteggio (3+1) previsto per il caso in cui il magistrato "sia onerato - per periodi di tempo prolungati e continuativi - di compiti particolarmente complessi e impegnativi".

Il ricorrente rivendica la spettanza di tale punteggio aggiuntivo, rappresentando come esso, da solo, gli avrebbe consentito l'utile collocazione in graduatoria (data la sua prevalenza per anzianità sul terzo classificato), e invocando sia la qualità e la quantità dei procedimenti trattati, tra cui i più importanti procedimenti di criminalità organizzata della storia repubblicana, sia il suo indice di produttività e di impegno professionale, come risultante dal parere del Consiglio giudiziario del 18 ottobre 2012 e dalla proposta di minoranza della Terza Commissione.

5.1. Sul punto, si osserva come il punteggio di cui trattasi non sia stato attribuito ad alcuno degli aspiranti al posto per cui è causa.

Tale determinazione, anziché essere espressa in occasione della valutazione di ognuno dei candidati, è stata racchiusa dal CSM in una motivazione di carattere generale (scelta che appare congrua con il suo carattere negativo), affermandosi che, come detto, mentre "risulta accertata per tutti i candidati una buona produttività, idonea a giustificare, con le precisazioni contenute nei profili professionali di seguito riportati, l'attribuzione di punti 3", di contro "non sono state riscontrate circostanze eccezionali tali da giustificare, per alcuno dei candidati, l'attribuzione del punteggio massimo di punti 4".

Al riguardo, va rammentato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di conferimento di posizioni funzionali all'esito di procedure selettive da parte del CSM, il sindacato del giudice amministrativo non può impingere il merito delle scelte adottate dall'Organo di autogoverno, espressione di valutazioni e scelte discrezionali, dovendosi incentrare, piuttosto, sulla palese irragionevolezza, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà o l'arbitrarietà.

Tale principio assume, se possibile, un valore ancora più vincolante per la questione in disamina, in particolare emergendo ex se l'altissima discrezionalità della valutazione sottesa all'eventuale attribuzione del punteggio massimo pari a 4 previsto per il merito.

E ciò in ragione sia del presupposto apprezzamento della ricorrenza di una situazione avente il carattere dell'eccezionalità, che involve, in qualsiasi procedimento ove essa sia prevista, una valutazione di merito di particolare pregnanza, sia del peculiare contesto nell'ambito del quale la stessa valutazione è destinata a calare, costituito, come detto, dalle esperienze professionali maturate nella materia della lotta alla criminalità organizzata: essa, infatti, non può dirsi connotata, in linea generale, da ordinarietà, di talché, in disparte l'eventuale clamore di singoli procedimenti, risulta oltremodo arduo privilegiare la straordinarietà di alcune fattispecie rispetto ad altre.

Ciò posto, applicando le predette coordinate ermeneutiche, nei sensi dianzi precisati, la determinazione risulta scevra dalle denunziate mende, in quanto, come sopra, motivata, e non caratterizzata da alcuna delle condizioni che consentono di ravvisare la presenza di uno dei sopradetti vizi sintomatici dell'eccesso di potere, suscettibile di condurre alla sua declaratoria di illegittimità.

Tali condizioni, in particolare, non possono essere individuate negli elementi di giudizio contenuti nella proposta di minoranza della Terza Commissione ovvero nel parere del Consiglio giudiziario del 18 ottobre 2012.

Quanto alla relazione della Terza Commissione favorevole al ricorrente (laddove afferma che il peso dei procedimenti assegnati al ricorrente "appare ben diverso rispetto alla media degli altri"), va considerato che trattasi di un deliberato minoritario (predisposto, in particolare, da un solo componente), che lascia completamente intatto il potere del Plenum del CSM di aderire alle conclusioni della proposta di maggioranza, discostandosi dalle valutazioni ivi contenute.

Del resto, il CSM, nell'approvare la stessa proposta di maggioranza, ha congruamente esplicitato, come visto, le motivazioni che hanno indotto la formazione del convincimento in ordine alla mancata attribuzione, in relazione a tutti i candidati, del punteggio aggiuntivo di cui trattasi.

Quanto, invece, al parere del Consiglio giudiziario del 18 ottobre 2012, è vero che esso indirizza al ricorrente termini altamente elogiativi, attestando in suo favore lo "straordinario impegno" nell'ambito della DDA, "superiore a qualsiasi rilevazione statistica e quantitativa", l'affidamento dei principali procedimenti "di rilevanza nazionale e storica", la definizione di un numero di procedimenti notevolmente superiori a quelli introitati, le "straordinarie qualità professionali", "profondo senso dello stato, ineguagliabile dedizione al lavoro e spirito di sacrificio senza limiti".

Ma è altresì vero che l'attribuzione per il parametro del merito del punteggio massimo pari a 3, denotante una ottima e costante produttività e laboriosità, esclusa, indi, la sola valenza di "eccezionalità" di cui sopra, in nulla confligge con le aggettivazioni risultanti dal parere.

Quest'ultimo è infatti propedeutico alla valutazione del singolo magistrato, ovvero non si inserisce nello scrutinio comparativo previsto dalla procedura per cui è causa, nell'ambito del quale, necessariamente, per lo stesso meccanismo che sorregge la competizione, i meriti di ciascun candidato, all'esito della valutazione altamente discrezionale di cui si è detto, sono posti in relazione a quelli di tutti gli altri aspiranti al posto, con la conseguenza della loro fisiologica riconducibilità a gradi espressivi della valenza relativa di ognuno di essi, in rapporto ai livelli di cui la stessa procedura si connota in funzione dei partecipanti.

Anche la seconda censura va, pertanto, respinta.

6. Le argomentazioni dianzi indicate in ordine al peso da attribuire, nella procedura in parola, ai pareri conseguiti dai candidati nel corso della carriera consentono di escludere la fondatezza anche della sesta e ultima censura ricorsuale, con il quale il ricorrente lamenta che il CSM sarebbe incorso in una vera e propria omissione di valutazione di elementi significativi del profilo del ricorrente, in riferimento al già citato parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo del 18 ottobre 2012, reiterato, in termini di assoluta positività, dal successivo parere dello stesso Organo del 19 marzo 2015.

Deve solo aggiungersi che alle già dette considerazioni consegue con ogni evidenza la non rinvenibilità di un obbligo del CSM di motivare le ragioni per cui ha ritenuto di "discostarsi" dal predetto parere: la diversità dei piani procedimentali e logici in cui si situano le due diverse determinazioni, nonché l'attribuzione esclusiva al CSM di ogni determinazione afferente alla copertura dei posti di funzione e la sua particolare posizione ordinamentale impedisce infatti di ravvisare, a monte, qualsiasi elemento costitutivo dell'evenienza "scostamento".

7. Parimenti è da respingere la quarta censura.

Lo stesso ricorrente riconosce infatti che le circolari 8 giugno 2009, n. 12046, e 25 luglio 2014, n. 13778, che hanno governato la procedura, prevedono l'attribuzione, relativamente alle attitudini specifiche, di 2 punti per lo svolgimento delle funzioni di sostituto procuratore, per almeno quattro anni negli ultimi quindici anni, senza graduare tale punteggio mediante l'introduzione di un parametro proporzionale.

È del tutto infondata, pertanto, la pretesa del ricorrente di veder calibrato, nella stessa procedura, tale punteggio in ragione del numero di anni per i quali la predetta attività è stata svolta.

Né il ricorrente può essere seguito laddove, sul presupposto della illegittimità delle disposizioni delle predette circolari sul punto, ne domanda la disapplicazione.

Invero, pure in disparte ogni questione inerente il connotato altamente discrezionale insito nella fissazione degli elementi di valutazione da applicarsi nelle procedure selettive, con la correlata limitazione del sindacato giurisdizionale, si osserva che la varietà degli elementi di valutazione introdotti dalla circolare stessa, e la presenza, nel loro ambito, del parametro dell'attitudine specifica, non consente al Collegio di poter convenire con il ricorrente laddove osserva la carenza, nella procedura per cui è causa, dell'apprezzamento della maggiore o minore esperienza specialistica.

Anzi, deve dirsi, al riguardo, che il titolo principe della selezione oggetto di giudizio può essere indubbiamente ravvisato proprio nella pregressa esperienza giurisdizionale maturata in rapporto alla criminalità organizzata, atteso che l'esito della procedura è stata determinata dalla netta prevalenza accordata all'esperienza professionale dei designati per il parametro dell'attitudine specifica.

8. Con la residua censura il ricorrente lamenta che, proprio per il parametro delle attitudini specifiche, la proposta votata avrebbe considerato recessivo il suo curriculum rispetto a quello dei controinteressati, e ciò ingiustificatamente, atteso che tutti i sub-elementi di valutazione del parametro denoterebbero il notevole spessore del profilo del ricorrente, e, sotto il profilo comparativo, non si comprenderebbe come i casi trattati dai contro-interessati, senza nulla togliere alle pur apprezzabili relative professionalità, possano giustificare la marcata prevalenza a essi riconosciuta per tale aspetto (Pontassuglia e Dolce punti 5,5; Del Gaudio punti 5; Di Matteo punti 4).

Il motivo è destituito di fondamento.

8.1. Si osserva, in linea generale, che le regole concorsuali, quanto all'attitudine specifica (pag. 4 della proposta approvata), richiamano la trattazione di processi connessi a fenomeni di criminalità organizzata, specialmente di tipo mafioso, camorristico, ‘ndranghetistico et similia (arricchita da ulteriori elementi quali pubblicazioni scientifiche, insegnamento, relazioni, etc.), elementi che sono stati ritenuti imporre attribuzione di punteggi differenziali direttamente proporzionali alla tipologie di esperienze maturate e del profilo professionale.

In tale ambito, in considerazione della natura delle funzioni messe a bando, si è ulteriormente ritenuto di privilegiare le specifiche esperienze maturate nella trattazione di procedimenti per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata maturate, per un congruo periodo di tempo, nell'ambito di funzioni requirenti e specificamente presso le DDA.

La proposta dà anche conto dell'audizione avvenuta in sede istruttoria del Procuratore Nazionale Antimafia, che ha chiarito la rilevanza, nei limiti delle norme di riferimento della procedura, della conoscenza delle lingue straniere, dell'esperienza maturata presso organismi deputati alla cooperazione internazionale, della conoscenza dell'istituto del 41-bis O.P., dei sistemi e programmi informatici deputati allo scambio di informazioni utili ai fini del coordinamento delle indagini e delle eventuali esperienze di collaborazione istituzionale con enti vari.

La proposta riferisce, sempre in riferimento al parametro di cui trattasi, la graduazione del punteggio previsto (fino a 6) in ragione della quantità e qualità dell'esperienza maturata in tali ambiti, e richiama inoltre i punteggi automatici previsti per l'esercizio di funzioni requirenti, quali indici di maggior, progressiva valutazione, anche in relazione alla specifica appartenenza alle DDA, e il punteggio aggiuntivo riconosciuto per le funzioni direttive e semidirettive, quali indici di particolare e specifica capacità di coordinamento e direzione.

Tanto chiarito quanto alle regole concorsuali, in sede applicativa, la proposta dà atto, alla voce "specificazione dei criteri generali" (pag. 5), dell'avvenuta valutazione articolata dei profili professionali degli aspiranti, mediante l'analisi dei pareri, dei prospetti statistici e di ogni altro documento prodotto, utile alla valutazione complessiva dei medesimi, cui ha fatto seguito il tratteggio del percorso professionale e l'attribuzione dei previsti punteggi per il merito e le attitudini.

La proposta espone quindi, che, per le attitudini specifiche, i punteggi più elevati sono stati attribuiti "a quanti abbiano dimostrato di possedere un numero maggiore di parametri indicatori dell'attitudine o, addirittura, tutti i parametri, indicatori dell'attitudine alle funzioni requirenti di coordinamento propri della Procura Nazionale Antimafia, mentre sono stati attribuiti livelli di punteggio gradatamente inferiori a quanti non posseggano tutti i predetti parametri indicatori o li posseggano in modo non significativo".

E ciò con la precisazione che "le opzioni valutative... attesa la natura concorsuale del procedimento amministrativo, sono state necessariamente improntate a percorsi comparativi tra i profili dei diversi aspiranti legittimati", e che la Commissione "al fine di rendere evidente la comparazione... ha inteso predisporre un modello astratto di profilo in cui riportare più campi da compilare con specifico riferimento ai requisiti che la normativa, primaria e secondaria, di riferimento richiede".

Con specifico riferimento all'attitudine specifica, cioè all'esperienza nel settore della criminalità organizzata, tale profilo ha evidenziato: "la trattazione di procedimenti complessi; l'esperienza in tema di collaboratori di giustizia; l'esperienza completa nel settore della criminalità organizzata, soprattutto se valorizzata con riferimento a più ambiti criminali; l'esperienza in ambito di cooperazione internazionale; la conoscenza di lingue straniere; le esperienze maturate sulla materia in ambito extragiudiziario, quali l'approfondimento, mediante attività scientifiche o culturali, del fenomeno criminalità organizzata".

Altri campi del profilo, correlati all'attribuzione automatica di punteggio prevista dalle norme di riferimento della procedura, hanno riguardato: la permanenza in uffici di procura; l'assegnazione alle DDA, lo svolgimento di funzioni requirenti di secondo grado; lo svolgimento di funzioni requirenti direttive o semidirettive.

La proposta ha concluso che "La valutazione finale è oggetto di una sintesi comparativa dei vari profili tali da coniugare, nell'ambito di una professionalità matura, la capacità di conoscenza del fenomeno criminale e delle peculiarità di macro-aree territoriali, la comprovata attitudine al lavoro di gruppo nell'ambito dell'ufficio e dei rapporti con altre Autorità giudiziarie nazionali, straniere e sovranazionali, nonché la ulteriore attitudine al coordinamento del lavoro di diverse forze di polizia giudiziaria, tutti requisiti necessari a individuare il profilo più adatto nell'ottica di privilegiare le complessive esigenze della Direzione nazionale Antimafia".

La proposta, illustrati quindi i profili professionali di tutti i candidati (n. 46), ha indi valutato i singoli aspiranti e attribuito i punteggi, anche per il parametro dell'attitudine specifica, sulla base di una sintesi ragionata degli elementi di rilievo.

Tale operazione è stata preceduta dall'esternazione di ulteriori chiarimenti in ordine agli indici che sono stati ritenuti particolarmente significativi.

La Commissione riferisce, in particolare (pag. 113), di aver valorizzato, nell'applicazione dei parametri prefissati di cui sopra, "oltre alle specifiche e significative attitudini nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata, anche quelle esperienze, pur sempre connesse alle tematiche inerenti il crimine organizzato, maturate in diversi settori della giurisdizione e/o in diversi ambiti degli uffici requirenti", individuando, nell'immediato seguito, le correlate esperienze.

La Commissione riferisce anche del particolare rilievo assicurato alle specifiche esigenze della DNA, mediante la valutazione dell'attitudine allo svolgimento del lavoro di gruppo all'interno dell'ufficio di appartenenza, nonché di coordinamento delle diverse forze di polizia giudiziaria.

In altre parole, la proposta approvata ha ampiamente provveduto all'esposizione: dei criteri che hanno presieduto il confronto comparativo tra i candidati; dell'orientamento cui la Commissione si è attenuta nel confronto stesso, alla luce delle esigenze dello specifico ufficio da ricoprire; dei percorsi professionali dei candidati; della sintesi ragionata di tali percorsi, in base agli elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

8.2. Alla luce di tutto quanto sopra, non può dubitarsi nella fattispecie che il raffronto comparativo tra i candidati sia avvenuto, e che esso sia stato governato dall'applicazione dei prefissati parametri di valutazione, anche con specifico riguardo al parametro dell'attitudine specifica.

Ciò posto, si osserva che le ragioni che hanno determinato, in tale ambito, la preferenza dei designati emergono con ogni chiarezza dalla proposta della Terza Commissione, fatta propria dal Plenum del CSM.

Si rammenta che ciò che si chiede ai fini dell'apprezzamento della congruità della motivazione delle delibere di conferimento di uffici giudiziari della magistratura ordinaria è che emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l'organo deliberante, procedendo all'apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire a un candidato rispetto agli altri (C.d.S., IV, 7 novembre 2002, n. 6115; 9 dicembre 2002, n. 6673).

Tali condizioni nella fattispecie risultano tutte rispettate.

E, invero, l'ampio spazio di cui sopra conferito dalla delibera ai criteri e agli orientamenti di valutazione consente agevolmente di "decrittare" i successivi punteggi attribuiti per il parametro in discorso, anche considerando che i curricula dei magistrati sono stati prima esposti diffusamente, poi ulteriormente sintetizzati ai fini di evidenziare gli elementi ritenuti di particolare rilievo dalla Commissione.

Di seguito gli specifici elementi che hanno militato a favore dei designati nel confronto con il ricorrente.

PONTASSUGLIA: "Vanta esperienze professionali specifiche, maturate presso la DDA di Bari, ove ha dimostrato le sue peculiari capacità investigative e ha sedimentato una profonda conoscenza della criminalità organizzata, occupandosi, tra le tante, di vicende relative alle sue più gravi manifestazioni, tali anche dal punto di vista simbolico, sia sui piano della violenza omicidiaria, sia sui piano dei rapporti con ambienti economici e del traffico degli stupefacenti. Dagli atti emerge che il magistrato ha offerto un contributo di notevole rilievo nel contrasto alle organizzazioni criminali più feroci, acquisendo grandissima competenza nelle più moderne strategie di contrasto alla criminalità organizzata. Notevole è la capacita di coordinamento investigativo a livello distrettuale, nazionale ed internazionale, dimostrata nel corso di indagini di notevole importanza investigativa e con la conduzione di complessi dibattimenti. Molte indagini sono state condotte in collaborazione con autorità giudiziarie di altri paesi (Germania, Svizzera) e in numerose occasioni il magistrato ha provveduto alla gestione di collaboratori di giustizia e di procedimenti in materia di misure di prevenzione e patrimoniali. Sul punto i pareri in atti sottolineano l'eccellente livello di capacità professionale raggiunto dal magistrato nell'attitudine alla direzione di indagini particolarmente complesse, anche estese a livello internazionale. Tali requisiti attitudinali lasciano emergere un profilo di magistrato che, oltre a corrispondere ai criteri di circolare, si sovrappone con coerenza a quello tracciato dal PNA in sede di audizione".

DOLCE: "Presenta un curriculum professionale di notevole rilievo ed ha dimostrato rilevantissime capacità di coordinamento, di intelligence e di impulso investigativo, oltre che una approfondita conoscenza della realtà delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. La esperienza del dott. Dolce, nel settore della criminalità organizzata, è notevole e variegata, essendosi esplicata sia nel settore giudicante - avendo egli, quale giudice del Tribunale di Catanzaro e componente della Corte di Assise, nonché quale presidente del collegio del tribunale del riesame, conosciuto un considerevole numero di processi, di notevole complessità, aventi ad oggetto articolazioni varie della ndrangheta, connessi anche all'impiego dei capitali illecitamente conseguiti, ed applicato complesse misure cautelari e di prevenzione - sia nel settore requirente, ove ha maturato una significativa esperienza presso la DDA di Catanzaro, con applicazioni anche presso la locale Procura generale e correlata notevole capacita professionale nel settore dei provvedimenti ex art. 41 bis c.p. e della gestione dei collaboratori di giustizia. Nel settore investigativo afferente alla criminalità organizzata il dott. Dolce, come emerge dai pareri, ha denotato non comuni doti, anche nell'esercizio di compiti delicati e complessi, ottima conoscenza informatica, sperimentata nell'esperienza applicativa in campo di banche-dati giudiziarie e notevole capacita di coordinamento investigativo a livello distrettuale nazionale ed internazionale, con indagini condotte in coordinamento con la DNA e in collaborazione con le autorità giudiziarie di altri paesi".

DEL GAUDIO: "Presenta un curriculum professionale di notevole rilievo ed ha dimostrato rilevantissime capacità di coordinamento, di intelligence e di impulso investigativo, oltre che una approfondita conoscenza della realtà delle organizzazioni criminali di stampo camorristico. La esperienza del dott. Del Gaudio, nel settore, è di lunga data ed altamente specializzata, essendo maturata sin dal suo approdo alla Procura di Napoli, in applicazione alla DDA e, successivamente, dal 2005, quale magistrato addetto alla medesima DDA partenopea. Il dott. Del Gaudio si è occupato di alcune delle più rilevanti indagini in tema di camorra, comprensive di quelle afferenti al noto clan dei Casalesi, connesse non soltanto a reati contro la persona o il patrimonio, ma anche alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema degli appalti di opere pubbliche. Nel settore delle tecniche di indagine il dott. Del Gaudio vanta una peculiare competenza ed inclinazione alla innovazione, dimostrata dalla innovativa pratica delle intercettazioni delle conversazioni via sistema SKYPE. Rilevantissima è, peraltro, l'esperienza del dott. Del Gaudio nel settore del coordinamento delle indagini e della cooperazione internazionale, avvenuta anche attraverso Eurojust e le competenze maturate nel settore del diritto penitenziario, della gestione dei collaboratori di giustizia e delle misure patrimoniali, presso la DDA di Napoli. Ha svolto anche funzioni di giudice penale, civile e delle misure di prevenzione presso il Tribunale di Salerno. Presenta un profilo culturale di prim'ordine ed è segnalato come un ottimo conoscitore e utilizzatore della banca dati nazionale Sidda-Sidna. Elevata è la capacità del lavoro di gruppo all'interno dell'ufficio di provenienza".

DI MATTEO: "Presenta un curriculum professionale dal quale emergono sicure capacità di coordinamento investigativo. Ha fatto parte della Procura di Caltanissetta e Palermo e della DDA presso la Procura di Caltanissetta (dal 1993) e Palermo (dal 2000) trattando procedimenti, anche complessi, concernenti fenomeni di criminalità organizzata legati al territorio di competenza. In particolare, si è occupato di procedimenti per associazione a delinquere di stampo mafioso connessi a gravi episodi e delicate vicende, anche omicidiarie, nonché dei rapporti delle cosche con esponenti del mondo della politica, della sanità pubblica, delle forze dell'ordine. Vanta una buona esperienza nella gestione dei collaboratori di giustizia, essendosi avvalso in più procedimenti della loro collaborazione, curando la gestione dei profili amministrativi e della protezione, connessi al loro status".

Tutti tali elementi consentono di concludere, in uno con la difesa erariale, che la particolare, oggettiva valenza del curriculum del ricorrente non è stata né ignorata né sottovalutata, ma, più semplicemente, è risultata recessiva nel confronto con i designati, a favore dei quali ha militato, quanto all'attitudine specifica, oltre all'esperienza approfondita in materia di lotta alla criminalità organizzata da essi maturata, la spiccata attitudine al lavoro di gruppo e la pluralità di esperienze professionali svolte in funzioni e settori diversi di attività giudiziarie, elementi questi ultimi pure valorizzati dai criteri valutativi, secondo quanto sopra esposto.

9. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso.

La peculiarità della materia controversa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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