Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 14 luglio 2016, n. 3141

Presidente ed Estensore: Maruotti

FATTO E DIRITTO

1. Con atto emesso in data 7 giugno 2013, il Questore della Provincia di Brescia ha respinto l'istanza dell'appellato, volta al rilascio di un rinnovo del permesso di soggiorno n. 100718637.

2. Con il ricorso il primo grado n. 1386 del 2015 (proposto al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), l'interessato ha impugnato il diniego, chiedendone l'annullamento.

3. Il TAR, con la sentenza n. 1186 del 2015, ha rilevato che «il ricorrente dal 9 ottobre 2014 (con contratto valido fino all'8 ottobre 2015) lavora a tempo determinato», presso una ditta di Iseo, ed ha annullato il decreto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

4. Con l'appello in esame, il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.

5. Ritiene la Sezione che va accolto il motivo d'appello, con cui il Ministero dell'Interno ha lamentato che il TAR, per l'esame della legittimità del contestato diniego, non avrebbe dovuto attribuire rilevanza alle circostanze sopravenute nel corso del giudizio.

Infatti, per la consolidata giurisprudenza della Sezione, anche quando si tratti dell'impugnazione di un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, la legittimità dell'atto va esaminata tenendo conto delle circostanze di fatto valutate o da valutare nel corso del procedimento (Sez. III, 30 maggio 2016, n. 2266, § 3.2; Sez. III, 9 maggio 2016, n. 1856 e n. 1855; Sez. III, 18 giugno 2015, n. 3091, § 7; Sez. III, 26 maggio 2015, n. 2645, § 8.4): le circostanze successive, se del caso, possono avere rilievo in sede amministrativa, a seguito di una formale istanza dell'interessato che attivi un ulteriore procedimento.

Pertanto, va riformata la statuizione con cui il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato in primo grado, emesso in data 7 giugno 2013, andasse annullato in ragione della avvenuta stipula del contratto di lavoro del 9 ottobre 2014.

6. Si deve pertanto passare all'esame delle censure di primo grado, riproposte in questa sede dall'appellato con la sua memoria difensiva.

7. Egli ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione in concreto circa le possibilità future di inserimento nel mondo del lavoro, valutando le sue capacità reddituali ed il suo inserimento sociale.

8. Così sintetizzate le doglianze dell'interessato, ritiene la Sezione che esse risultano infondate e vanno respinte.

Il decreto impugnato in primo grado ha constatato che l'appellato, per il periodo dal mese di gennaio 2010 al 7 giugno 2013, ha percepito euro 2.242 per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 agosto 2011 (con versamento dei relativi contributi in data successiva al 10 dicembre 2012).

Sulla base di tali elementi, non contestati nel giudizio, emerge che il medesimo decreto ha fatto doverosa applicazione dell'art. 4, comma 3, del testo unico approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998.

Quanto al principio invocato dall'appellato (sul dovere dell'Amministrazione di effettuare un "giudizio prognostico" sulla capacità reddituale), esso riguarda i casi in cui l'interessato abbia esibito - nel corso del procedimento - un contratto di lavoro stipulato «a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura», con percezione di redditi per un limitato periodo temporale, ma suscettibile di superare i limiti previsto dalla legge (C.d.S., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2730), ma non anche il caso, come quello in esame, in cui non è stato posto all'esame dell'Amministrazione il contratto di lavoro dell'8 ottobre 2014 (richiamato nella sentenza del TAR e nella memoria depositata dall'appellante), che pertanto non poteva essere sottoposto a una tale valutazione prognostica.

9. Per le ragioni che precedono, l'appello dell'Amministrazione va accolto, sicché, previa reiezione delle censure riproposte in questa sede, in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di primo grado n. 1386 del 2015.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello n. 2372 del 2016 e, previa reiezione dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello, respinge il ricorso di primo grado n. 1386 del 2015.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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