Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 23 settembre 2016, n. 18691

Presidente: Amoroso - Estensore: De Chiara

PREMESSO

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha convenuto davanti a detta sezione gli ingegneri Franco C. e Domenico F. per responsabilità amministrativa nei confronti del Comune di Andria, il quale era stato condannato in sede civile al risarcimento dei danni subiti dall'impresa appaltatrice a causa della inidoneità e inadeguatezza della progettazione dei lavori dalla stessa eseguiti per conto del Comune: lavori progettati e diretti dai predetti professionisti.

L'ing. C. ha presentato istanza di regolamento di giurisdizione contestando la giurisdizione della Corte dei conti e sostenendo invece quella del giudice ordinario.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione dell'a.g.o.

CONSIDERATO

Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di "agente", deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (norma che, in virtù dell'art. 58 l. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 93 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383). Detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista di un'opera pubblica, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un'ipotesi, non di inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'amministrazione, ma di contratto d'opera professionale, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le molte, Cass., Sez. Un., 3165/2011, 28537/2008, 7446/2008, 340/2003, 188/1999).

Nella specie la responsabilità amministrativa dei convenuti deriva, secondo la Procura contabile, dalla condanna subita dal Comune per difetti riguardanti la progettazione dei lavori; dunque è basata sulla qualità di progettisti dei convenuti stessi.

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

A. Contrino e al. (curr.)

La giustizia tributaria

Giuffrè, 2024

M. Di Pirro

Compendio di diritto civile

Simone, 2024

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024