Corte di cassazione
Sezione VI civile
Sentenza 5 ottobre 2016, n. 19942

Presidente: Petitti - Estensore: Manna

IN FATTO

Con decreto del 30 marzo 2015 la Corte d'appello di Salerno respingeva l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 proposta dagli odierni ricorrenti contro il decreto monocratico della stessa Corte che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per equa riparazione. Alla base della decisione la circostanza che i ricorrenti avevano prodotto la certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., idonea a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio presupposto, solo nella fase di opposizione, che essendo preordinata alla verifica della correttezza della decisione emessa nella fase monitoria, non consentiva di integrare le produzioni documentali volte a dimostrare l'ammissibilità del ricorso.

La cassazione di tale decreto è chiesta dagli odierni ricorrenti con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per mancanza totale di motivazione, nonché la violazione degli artt. 135, 153 e 737 c.p.c. e 3, comma 2, lett. c), l. n. 89/2001, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito, quest'ultimo, dalla tesi che, essendo stata fornita prova documentale che il giudizio presupposto si era estinto per mancata riassunzione nei termini, non occorreva altro perché il ricorso ingiuntivo per equa riparazione fosse deciso nel merito.

2. Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 111 Cost., la violazione dell'art. 3, comma 4, l. n. 89/2001 e dell'art. 640 c.p.c., la nullità del decreto impugnato per mancanza di motivazione e l'omesso esame del fatto, decisivo, che se è vero che i ricorrenti non avevano provveduto a depositare la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., detta certificazione era, però, incompleta per fatto addebitabile alla cancelleria, come poi dimostrato in sede di opposizione.

3. Quest'ultima censura consente di cogliere l'error in procedendo da cui il decreto impugnato è affetto per ragioni completamente diverse da quelle dedotte.

Questa Corte ha avuto modo di affermare con sentenza n. 19348/2015, il cui nucleo motivazionale conviene riprodurre tal quale, che «(l)'art. 3, comma 3, lett. c), l. n. 89/2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. c), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che il ricorrente depositi copia del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Quindi, l'art. 4 stessa legge, come sopra modificato, stabilisce che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

L'esegesi coordinata di tali norme conduce a ritenere che sia a carico del ricorrente l'onere di dimostrare l'irrevocabilità del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto (cfr. Cass. n. 18539/2014). Onere che, pertanto, allorché detto processo si sia concluso con una pronuncia di secondo grado, non può essere assolto con la sola produzione di copia dell'ultima pronuncia emessa, senza l'apposita certificazione di cancelleria che, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., ne attesti il passaggio in giudicato.

Ove tale dimostrazione non avvenga con il deposito del ricorso, il presidente della corte d'appello o il giudice a tal fine designato, in assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, deve invitare la parte, ai sensi dell'art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 4, della l. n. 89 del 2001, a produrre documentazione idonea ad assolvere tale onere probatorio, con la conseguenza che, se la parte interessata non adempia nel termine all'uopo fissato dal giudice, la domanda va rigettata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 18539/2014).

Corollario di tale ultimo principio è che, proposta opposizione al decreto di rigetto, la Corte d'appello in composizione collegiale non può non tener conto ai fini della decisione della documentazione che la parte ricorrente abbia prodotto in tale fase per dimostrare la proponibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 legge citata. Ciò in quanto l'opposizione disciplinata dall'art. 5-ter l. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all'art. 3, 4° comma, stessa legge, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all'emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 3, 1° comma, detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, in sede d'opposizione non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d'opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest'ultima, ai sensi dell'art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 4, della l. n. 89/2001, invitato la parte a depositarla».

4. L'accoglimento del secondo motivo assorbe l'esame del primo mezzo.

5. Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: "l'opposizione disciplinata dall'art. 5-ter l. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all'art. 3, 4° comma, stessa legge, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all'emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 3, 1° comma, detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d'opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest'ultima, ai sensi dell'art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 4, della l. n. 89 del 2001, invitato la parte a depositarla".

5.1. Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell'art. 385, 3° comma, c.p.c., anche il regolamento delle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di cassazione.