Presidente del Consiglio dei ministri

 

Decreto 28 novembre 2000, n. 454

 

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di termini, partecipazione e responsabilità
del procedimento amministrativo

 

(G.U. 13 aprile 2001, n. 87)

 

 

 

 

 

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

 

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Servizio nazionale dighe e relative sedi periferiche, che verranno tutti di seguito indicati con il termine "Servizio".

 

2. I procedimenti di competenza del Servizio devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

Art. 2.

(Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)

 

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Servizio abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

 

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della richiesta o della proposta.

 

 

Art. 3.

(Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte)

 

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

 

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Servizio, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

 

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso.

 

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

Art. 4.

(Comunicazione dell'inizio del procedimento)

 

1. Salvo che non sussistano ragioni di celerità connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.

 

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga.

 

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento.

 

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

 

Art. 5.

(Partecipazione al procedimento)

 

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

 

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti entro il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

 

3. I compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli uffici del Servizio.

 

 

Art. 6.

(Termine finale del procedimento)

 

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, salvo disguidi non imputabili all'amministrazione.

 

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi; la loro scadenza non esonera comunque il Servizio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

 

3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Servizio abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

 

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

 

5. Nei casi in cui la legge o regolamento ricolleghino effetti provvedimentali all'inerzia dell'amministrazione, la durata dei relativi procedimenti è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

 

Art. 7.

(Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

di organi od enti appositi)

 

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento oppure entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa al predetto Organo e agli interessati la determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non può comunque essere superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Tale ulteriore termine non viene computato ai fini della determinazione del termine finale del procedimento.

 

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche richieste in via sostitutiva non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici istituzionalmente competenti, gli altri soggetti che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese.

 

3. Il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente Regolamento. Fino a quando non si sarà provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi od i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

 

 

Art. 8.

(Parere facoltativo del Consiglio di Stato)

 

1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni di particolare importanza e complessità di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'Amministrazione agli interessati, indicandone adeguatamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

 

Art. 9.

(Responsabile del procedimento)

 

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.

 

2. Il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa può designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.

 

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

 

 

Art. 10

(Integrazione e modificazione del presente regolamento)

 

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Servizio verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

 

 

Art. 11.

(Pubblicità aggiuntiva)

 

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Il Servizio tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

 

 

 

 

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