Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14
Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari,
a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(G.U. 16 febbraio 2010, n. 38)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega
al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui
all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Albo degli amministratori giudiziari)
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Albo
degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».
2. L'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in
gestione aziendale.
Art. 2.
(Attività degli amministratori giudiziari)
1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari
provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
sequestrati.
2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca è
riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui
all'articolo 1, comma 2.
3. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio
di ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da
regolamenti agli amministratori giudiziari.
Art. 3.
(Iscrizione nell'Albo)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto
all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente
svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:
a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) nell'Albo professionale degli avvocati.
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il
requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve
essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.
3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di
corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di
crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti
all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre
anni.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo
sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti
di idoneità professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.
Art. 4.
(Onorabilità)
1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se
condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a
sei mesi;
d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse
dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.
Art. 5.
(Cancellazione dall'Albo)
1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari
di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato:
«Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti
dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora
entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito
l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il
Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i
requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4.
2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.
Art. 6.
(Vigilanza del Ministro della giustizia)
1. Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo.
2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e
gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti
adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle
attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.
3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al
corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, sentito
l'interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio
dell'attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può
disporre la cancellazione.
4. Il Ministero può altresì procedere alla sospensione in caso di pendenza di
procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati
all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento.
5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato.
Art. 7.
(Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla
formazione dell'Albo. L'Albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia.
2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purché
presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e
nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;
b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto,
nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto,
l'attività di amministratore giudiziario.
3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti
all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività
di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi
dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato
dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi
aziendali;
b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata
in vigore del presente decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione
delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2
e 3 è ridotto a tre anni.
Art. 8.
(Compensi degli amministratori giudiziari)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo
e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti norme di
principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e
per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca
patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni
costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento
alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni
altra tipologia di gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni
commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale
risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta
del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non
eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
2) possibilità di usufruire di coadiutori;
3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di
amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del
patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca,
ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in
cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.
Art. 9.
(Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari)
1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è
posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi
al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente
entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla
copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono
stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il
contributo è aggiornato ogni tre anni.
Art. 10.
(Regolamento)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite:
a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori
giudiziari;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.
Art. 11.
(Clausola di invarianza)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.