Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 29 settembre 2008, n. 2106

FATTO E DIRITTO

1. Il Dott. Antonio M. di Bari, Medico Veterinario, partecipava ad un master in Cardiologia del cane e del gatto indetto dall'Università di Torino, Facoltà di Medicina veterinaria, frequentando i relativi corsi per un anno e mezzo, a partire dal 23.1.2006 e fino al 13.7.2007.

Valutato non idoneo all'esito dell'esame finale proponeva istanza di accesso agli atti il 27.11.2007, negativamente riscontrata, alla quale faceva seguito la proposizione di ricorso ex art. 25 l. n. 241/1990 iscritto al R.G. n. 170/2008 di questo Tribunale, che lo accoglieva con sentenza n. 57/2008 della Sezione.

A seguito dell'accesso agli atti della procedura, ottenuto per compulsum dal ricorrente, l'originario ricorso del 9.1.2008 veniva incrementato di due atti per motivi aggiunti.

In sintesi il ricorrente lamenta l'illegittimità della valutazione finale espressa mediante il solo voto alfanumerico non preceduto da enunciazione di criteri dettagliati di giudizio.

Con i motivi aggiunti del 29.3.2008 oltre a corroborare siffatta censura deduce violazione dell'art. 97 Cost. e 3 l. n. 241/90 nonché del decreto rettorale n. 898/2005 assumendo che la commissione esaminatrice finale sarebbe stata composta da docenti esterni, liberi professionisti, per i quali non sarebbe stato richiesto il nulla osta prescritto dall'art. 2 del richiamato decreto rettorale.

Con i secondi motivi aggiunti depositati il 27.6.2008 lamenta invece sempre la violazione dell'art. 97 Cost. e 3, l. 241/90 ma sotto il profilo dell'affidamento degli incarichi di docenza esterna del master a liberi professionisti la cui professionalità non sarebbe stata in alcun modo vagliata e in totale assenza delle procedure che assicurassero la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, come prescritto all'art. 33 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino.

Con il VII motivo aggiunto invece, assumendo che l'Amministrazione in ottemperanza della citata decisione della Sezione resa sul ricorso in materia di accesso ha dichiarato che agli atti della procedura non esiste il bando di concorso, il ricorrente - a buon diritto - lamenta la violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di trasparenza che impongono che ogni procedura indetta da una P.A. sia preceduta dalla preliminare pubblicazione di un bando o avviso.

Si è costituita in giudizio l'Università di Torino a ministero obbligatorio dell'Avvocatura Distrettuale, la quale con memoria depositata il 16.7.2008 ha controdedotto sull'inconferenza del richiamo, nelle procedure di esame non concorsuali, dei principi giurisprudenziali sull'obbligo di predisposizione dei criteri valutazionali e sulla legittimità della scelta dell'Università di nominare docenti esterni senza procedure pubbliche di selezione comparativa, in quanto a suo dire l'art. 2 del Decreto Rettorale n. 130/2005 come modificato dal decreto rettorale n. 898/2005 legittimerebbe il Comitato scientifico del Master a "provvedere insindacabilmente (sic!) tanto alla nomina dei docenti quanto all'affidamento degli incarichi di collaborazione didattica".

Alla Camera di Consiglio del 17.7.2008, uditi i patroni delle parti, ed avvisate le stesse circa la possibilità di definire nel merito il giudizio ai sensi dell'art. 21, commi 9 e 10 della Legge T.A.R., sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, il ricorso è stato introitato per la definitiva decisione di merito.

2.1. Il gravame evidenzia profili di manifesta fondatezza quanto agli ultimi motivi aggiunti, il che, secondo la giurisprudenza della Sezione, esimerebbe anche dall'effettuazione della formalità dell'avviso alle parti di cui all'art. 21, comma 9 della l. 6.12.1971, n. 1034 e successive modifiche, posto che "in caso di sussistenza di uno dei requisiti tra quelli contemplati dall'art. 26, coma 4 della Legge T.A.R. (manifeste inammissibilità, fondatezza, infondatezza) non è necessario dare avviso alle parti, come invece occorre nel caso generale di cui all'art. 21, comma 9 della legge, essendo sufficiente la sola accertata completezza e integrità del contraddittorio (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9.9.2008, n. 1888; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.7.2008, n. 1487).

2.2. Il Collegio è al cospetto di una procedura viziata nelle sue basi fondamentali, vale a dire il momento strutturale e genetico inerente la composizione del corpo docente e quello diacronico afferente alla fase di avvio del Master, caratterizzato dalla dichiarata assenza del bando.

Per evidenti ragioni di economia possono essere dichiarati assorbiti i motivi iniziali, appuntati intorno alla necessità della predisposizione di criteri valutazionali supportanti l'attribuzione del punteggio alfanumerico alle valutazioni dei candidati/discenti e quello finale denunciante la mancata acquisizione del nulla osta per la individuazione dei docenti componenti la commissione dell'esame finale. L'accoglimento dei motivi nodali infatti involge ragioni sostanziali, insanabili ex post nel corso dell'attività rinnovatoria dell'Università e, come tale, appare più favorevole al ricorrente.

3. Orbene, risulta agli atti e tra l'altro non è contestato dalla difesa erariale, che la scelta dei docenti esterni, vale a dire di quelli non legati all'Università da un rapporto di dipendenza di ruolo, come ricercatori o professori, è avvenuta intuitu personae, allegando sul punto l'Avvocatura che i dottori S. e C., veterinari liberi professionisti, sono stati individuati solo sulla base del loro curriculum e dell'apporto didattico fornito in precedenti edizioni del master.

Deve conseguentemente desumersi che per l'affidamento a tali dottori della collaborazione didattica quali docenti al Master impugnato, non sono state nemmeno in passato osservate le procedure imposte dallo Statuto dell'Università, perpetuandosi quindi una grave illegittimità procedurale che appare violativa oltre che della norma statutaria appresso indicata, anche del principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Priva di pregio appare infatti alla Sezione la difesa spiegata al riguardo dall'Avvocatura di Stato, secondo la quale la scelta meramente curricolare dei docenti esterni rinverrebbe patente di legittimità nell'art. 2 del Decreto Rettorale 130.05 come modificato dal decreto 898.2005 che a dire della difesa dello Stato consentirebbe alla resistente Università di "provvedere insindacabilmente (sic!) tanto alla nomina dei docenti quanto all'affidamento degli incarichi di collaborazione didattica".

Osta a siffatta esegesi sia il dato testuale dell'invocato decreto rettorale che la sua collocazione nel sistema delle fonti del diritto.

Quanto alla prima osservazione basta rilevare che l'art. 2 p. 6 del Decreto Rettorale n. 898 del 7.11.2005 non contiene alcuna norma sulla procedura di individuazione dei docenti esterni, limitandosi ad attribuirne la mera competenza al Comitato scientifico del Master, al quale "compete altresì la nomina, previo nulla osta della Facoltà di provenienza, dei docenti e l'affidamento degli incarichi di collaborazioni didattiche".

È pertanto evidente dalla semplice lettura dell'invocata norma: 1) che la stessa non autorizza affatto di provvedere alla scelta dei docenti "insindacabilmente" come asserisce l'Avvocatura di Stato: un avverbio siffatto avrebbe infranto tutte le norme di legge - anche costituzionali - che governano e presidiano l'affidamento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni; 2) il riferimento ivi contenuto alla necessità del "previo nulla osta della Facoltà di provenienza", lascia ictu oculi intendere, senza tema di smentita, che la norma invocata è diretta a disciplinare unicamente gli affidamenti di incarichi di collaborazione didattica a soggetti già incardinati come dipendenti nell'Università di Torino, presso altre Facoltà di provenienza e non possa quindi essere arbitrariamente estesa ed applicata a disciplinare la nomina di docenti esterni, non legati da alcun rapporto di servizio preesistente con l'Università di Torino; 3) la norma non contiene, salvo il limitato riferimento alla necessità del ridetto nulla osta, alcuna disposizione in ordine alla procedura da osservare ai fini della individuazione dei docenti esterni da nominare.

Quanto al rapporto tra fonti di cui si faceva più sopra cenno, valga osservare che il decreto rettorale invocato è fonte sotto ordinata e secondaria rispetto allo Statuto dell'Università, conseguendone che anche ove, per ipotesi di scuola, potesse trarsi dal citato decreto la facoltà di nomina dei docenti esterni intuitu personae, tale norma si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 33 dello Statuto, il quale impone l'adozione di procedure selettive informate alla pubblicità e alla regola della valutazione comparativa dei candidati, in perfetta armonia sia con le norme di legge che appresso saranno illustrate, sia con i nuovi orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile che si stanno affacciando in materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

4. Al riguardo viene in primo luogo in linea di conto lo scrutinio dell'art. 33 dello Statuto dell'Università di Torino, emanato con D.R. n. 54 del 8.2.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10.3.1999 e da ultimo modificato con D.R. del 22.2.2008, n. 1176 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.3.2008, n. 59.

Orbene, l'art. 33 in questione recita al comma 2: "Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa di candidati e la pubblicità degli atti, l'Università può conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti".

La chiarezza cristallina del dettato della disposizione riportata dispensa da particolari sforzi esegetici per delineare i presupposti ai quali la norma subordina il conferimento di incarichi di docenza a soggetti, liberi professionisti o meno, estranei al suo organigramma.

Il primo è il "previo espletamento di procedure" disciplinate con regolamenti interni.

Indefettibile condizione per l'attribuzione di incarichi di insegnamento è dunque il previo espletamento di una procedura, a sua volta definita con appositi regolamenti.

Carattere ineludibile di siffatta procedura è poi che essa assicuri "la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti". Vengono cioè individuati due attributi tipici di ogni procedura finalizzata alla scelta di un prestatore di servizi per una p.a., ossia la valutazione comparativa, cioè il confronto tra due o più candidati, con i loro requisiti e le loro competenze, da documentare e contestualmente la pubblicità degli atti, cioè, evidentemente, la pubblicazione di un bando o avviso di selezione, con la menzione di termini e modalità di presentazione delle domande, il loro esame contestuale e la redazione di verbali di selezione, motivando i relativi giudizi; con ulteriore pubblicazione degli esiti della selezione stessa. Trattasi del minimum cui deve informarsi qualsivoglia procedura concorsuale.

La decisione deve poi dare conto dell'accertamento nei candidati, di "adeguati requisiti" il cui possesso è dalla norma riportata elevato condizione per il conferimento dell'incarico di docenza in esito alle delineate procedure comparativa pubbliche.

5. Non può non evidenziare il Collegio come la norma in rassegna, violata dall'Università, che, come presto si dimostrerà, non ha proceduto all'espletamento di alcuna procedura comparativa ad evidenza pubblica, appare in perfetta linea con le norme di legge e le successive circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché con la recente giurisprudenza.

Va opportunamente premesso che un incarico di docenza ad un soggetto estraneo ai ruoli dell'amministrazione si configura come l'affidamento di una prestazione di servizi sostanziante un incarico esterno, ossia un apporto di attività che scaturisce da un rapporto di collaborazione. Significativamente, infatti, nei Verbali del Consiglio di Facoltà impugnati del 18 gennaio e del 23 marzo 2006, tali affidamenti ai docenti esterni vengono definiti "incarichi di collaborazioni didattiche".

La fattispecie è pertanto sicuramente disciplinata dal Testo Unico sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30.3.2001, n. 165, il cui art. 7 è dedicato proprio alla gestione delle risorse e al comma 6-bis, introdotto dal d.l. n. 223/2006 stabilisce: "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione".

Ogni amministrazione pubblica, dunque, può legittimamente conferire un incarico di collaborazione ad un terzo solo previa l'adozione di una procedura comparativa, previamente disciplinata secondo i rispettivi ordinamenti e resa pubblica.

Rammenta la Sezione che sul punto è intervenuta la recente Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 11.3.2008, anzitutto precisando (par. 2) che "Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, in considerazione della loro collocazione nel Titolo primo del decreto legislativo n. 165 del 2001 dedicato alle disposizioni generali". Non v'è dubbio quindi che la norma in questione assoggetta alla previa adozione di procedure comparative ad evidenza pubblica anche un'università degli studi.

La Circolare precisa poi, opportunamente, che "le disposizioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, dei requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi, si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo", derivandone, secondo il Dipartimento, "l'irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa".

A parere del Collegio, dunque, sulla scorta della Circolare della Presidenza del Consiglio 11.3.2008 e dell'art. 7, comma 6-bis del d.lgs. 165/2001, qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio.

Allo specifico tema della adeguata pubblicizzazione delle procedure comparative obbligatorie, la Circolare in rassegna dedica il par. 3, ricordando che "il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento degli incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni (...) prevedendone più volte la pubblicità (...) In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'art. 32 del d.l. n. 223 del 2006 convertito dalla legge n. 248 del 2006 circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento contenuta nell'allegato alla presente circolare, a cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento".

Posto il delineato quadro normativo, ricorda anche il Collegio come la giurisprudenza, anche della Sezione, sia recentemente intervenuta sul tema degli incarichi professionali e di consulenza. La Sezione ha già statuito di recente che "è illegittimo l'affidamento di un incarico non preceduto da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati e non sorretto da adeguata motivazione circa i criteri della scelta operata" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 ottobre 2007, n. 3230).

Si impone pertanto il rispetto di una procedura comparativa di valutazione di diverse proposte, ovviamente preceduta dalla pubblicazione di un avviso, valutazione da esternare con una motivazione assistita dai consueti attributi dell'adeguatezza e della congruità.

Quanto agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti ad avvocati, ancor più di recente si è pronunciato il TAR Napoli, affermando la necessità della previa adozione di procedure comparative rese adeguatamente note attraverso idonea pubblicità, e statuendo l'illegittimità del conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza legale non preceduti dalle predette procedure ad evidenza pubblica, in diretta applicazione dell'art. 7, comma 6-bis del d.lgs. n. 165/2001 in analisi (TAR Campania - Napoli, Sez. II - 21 maggio 2008 n. 4855).

Su tale linea si è inoltre già attestata anche la Corte dei Conti, ad avviso della quale, per quanto qui di interesse, "In ogni caso, qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale in forza dei noti principi costituzionali" e inoltre, "le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l'obbligo della pubblicità e dell'adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (l. n. 662/1996, d.l. n. 168/2004, l. n. 311/2004, l. n. 266/2005)" (Corte dei Conti, Sez. controllo Regione Lombardia - Deliberazione 11 marzo 2008 n. 37).

Ritiene il Collegio di non ravvisare ragioni per le quali doversi discostare dalla richiamata giurisprudenza amministrativa e contabile, che è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, che affonda le sue radici nell'art. 97 della Costituzione e in tutte le norme di matrice comunitaria che impongono che le prestazioni di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni vengano rese da soggetti scelti a seguito di procedure selettive comparative adeguatamente e previamente pubblicizzate. Quanto a tali norme di fonte comunitaria va infatti ricordato a titolo esemplificativo che le attività di consulenza legale rientrano tra i "servizi legali" di cui all'allegato 2B del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e costituiscono sì, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, ma che rimangono sottoposti ai principi indicati dal successivo art. 27 (pubblicità, trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.).

A fini di completezza segnala anche la Sezione che recentemente il nuovo Governo ha ulteriormente delimitato il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle prestazioni di soggetti ad esse estranei, sostituendo il comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo tassativi presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi esterni, tra i quali rilevano: 1) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 2) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 3) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (art. 7, comma 6. d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la l. 6.8.2008, n. 133).

La Circolare della Funzione Pubblica dell'11.3.2008 sopra analizzata precisa poi (par. 6) che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in violazione dei principi delineati dalla circolare stessa (pubblicità, previa procedura comparativa, etc.) è fonte di responsabilità per danno erariale in capo al responsabile del servizio che ha proceduto all'affidamento illegittimo dell'incarico in questione.

5.1. Tornando al caso all'esame ribadisce il Collegio che l'art. 33 dello Statuto dell'Università di Torino più sopra analizzato, è perfettamente in linea con il ricostruito quadro ordinamentale, imponendo la previa adozione di procedure comparative ad evidenza pubblica per l'attribuzione degli incarichi di docenza.

Tale norma, stando alla documentazione versata in atti e alle ammissioni contenute nella memoria del 16.7.2008 dell'Avvocatura di Stato - che ha sostenuto l'infondata tesi dell'insindacabilità della scelta dei docenti esterni e dell'affidamento dell'incarico in forza del decreto rettorale n. 8989/2005 - non è stata osservata nel caso all'esame, posto che dai Verbali del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 18.1.2006 - Verbale n. 6 (doc. 13 parte ricorrente) e del 23.3.2006 - Verbale n. 8 (doc. 14 di parte ricorrente) risulta che "il Consiglio di Facoltà prende atto degli incarichi di collaborazioni didattiche già approvati dal Comitato scientifico del Master e dal Consiglio di Gestione autonoma che come previsto dal Regolamento, saranno affidati a titolo retribuito ad esperti della materia esterni alla Facoltà" e segue la descrizione dei corsi assegnati ai dottori C., S.B., D., C., Z. e P., S., M., F., M. e H.

Nessuna menzione rinviene dunque il Collegio nei citati verbali, di previe espletate procedure comparative di selezione, debitamente pubblicizzate e altresì nessuna menzione dell'avvenuto accertamento degli "adeguati requisiti determinati da leggi e regolamenti" di cui è parola all'art. 33, comma 2 dello Statuto dell'Ateneo, il quale, all'evidenza, appare manifestamente violato.

Ne consegue che coglie nel segno la censura di violazione della riportata norma nonché dell'art. 97 della Costituzione e del relativo principio di trasparenza, nonché dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e quella di eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento ed errata valutazione dei presupposti spiegata dal ricorrente con il VI motivo di cui all'atto dei motivi aggiunti depositato il 27.6.2008, censura che merita pertanto di essere accolta.

6. Identica sorte è riservata alla doglianza di violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di trasparenza, di cui al VII motivo aggiunto, in riferimento alla dichiarata assenza di un bando di indizione del master per cui è controversia.

È infatti agli atti (doc. 8 produz. ricorrente) la nota del 14.4.2008 , prot. 547, con la quale l'Università di Torino a firma congiunta del Responsabile degli Affari Legali e del Direttore della Divisione didattica e studenti afferma, quanto alla richiesta di esibizione del bando di ammissione al Master in Cardiologia del cane e del gatto", che "non risulta esistere una siffatta documentazione (sic!)".

L'Università di Torino ha quindi indetto un Master universitario di II Livello tenutosi dal 23.1.2006 al 13.7.2007, senza aver previamente redatto e pubblicato (nemmeno su un sito informatico) il bando di ammissione al corso.

Anche in questo caso il Collegio non deve compiere soverchi sforzi esegetici per dichiarare la patente infrazione dell'art. 97 della Costituzione e del relativo principio di buon andamento e di trasparenza sotteso. Risponde infatti alle finalità istituzionali di un corso di specializzazione post-universitario il conseguimento dell'obiettivo della massima partecipazione di studenti interessati, conseguibile solo previamente ed adeguatamente diffondendo la notizia dell'indizione del corso stesso, attraverso la pubblicazione di un bando di ammissione.

Ma a parere del Collegio la mancata pubblicazione di un bando di ammissione al corso viola anche l'art. 34 della Costituzione che al primo comma dispone che "la scuola è aperta a tutti" e che al terzo sancisce che "i capaci e meritevoli (...) hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi".

La Carta fondamentale vuole quindi che le Istituzioni scolastiche, comprese quelle universitarie, siano ispirate al principio della massima apertura alle stesse e che gli studenti capaci e meritevoli possano raggiungere i più alti gradi della formazione.

Non può allora sottacersi che la mancata pubblicazione di un bando di ammissione ad un corso post universitario ha ostacolato l'attuazione dei predetti principi, posto che al Master all'esame hanno potuto iscriversi solo gli studenti che sono venuti a conoscenza, di fatto, della sua attivazione, mentre elementari principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa imponevano che l'Università procedesse alla redazione e pubblicazione adeguata di un bando di ammissione.

L'Università di Torino ha violato pertanto gli articoli 97 e 34 della Costituzione, il canone di trasparenza dell'azione amministrativa ed altresì i principi comunitari che impongono la massima partecipazione alle attività della pubblica amministrazione e la libera circolazione dei servizi nonché la libertà di stabilimento. La censura in analisi coglie dunque nel segno e merita di essere accolta.

7. In conclusione, per tutte le ragioni di diritto finora esposte, il ricorso si profila manifestamente fondato ed in accoglimento del VI motivo di ricorso deve dunque dichiararsi che i docenti esterni del Master per cui è causa hanno illegittimamente ricoperto l'incarico di collaborazione esterna conferito con i verbali del Consiglio di Facoltà del 18 gennaio e del 23 marzo 2006 con conseguente annullamento ex tunc dei provvedimenti di nomina dei docenti e di composizione delle Commissioni di esame finale del Master in Cardiologia del cane e del gatto indetto dall'Università di Torino e tenuto dal 23.1.2006 al 13.7.2007, con travolgimento, dunque, dei risultati conseguiti dagli studenti e dei titoli universitari eventualmente rilasciati a conclusione del corso predetto.

Deve inoltre dichiararsi l'annullamento del Decreto rettorale n. 15 del 3.1.2006, nella sola parte in cui ha indetto il Master in oggetto, per mancata pubblicazione del bando di ammissione.

Le spese del giudizio debbono more solito seguire la manifesta soccombenza dell'Amministrazione e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e per l'effetto Annulla, nei sensi tutti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Università degli Studi di Torino a pagare al ricorrente le spese legali, liquidate in Euro 2.500,00 oltre IVA e CNAP di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.