Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 7 gennaio 2009, n. 22

Ritenuto in fatto che il sig. Giovanni E. dichiara d'aver ricevuto, in data 3 giugno 2008, la cartella di pagamento n. 122 2008 00054541 21, emanata dall'Agenzia delle entrate, uff. di Rieti, per la riscossione di Euro 46.021,73 per tributi vari, interessi e sanzioni inerenti all'anno 1999;

Rilevato che il sig. E. fa pure presente d'aver proposto, innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, un ricorso giurisdizionale avverso detta cartella;

Rilevato altresì che, con istanza in data 13 settembre 2008, il sig. E. rende noto d'aver chiesto all'Agenzia delle entrate, uff. di Rieti, d'accedere al ruolo di riscossione in base al quale è stata formata la cartella così impugnata, al fine d'una sua miglior difesa nel giudizio avanti al Giudice tributario;

Rilevato al riguardo che l'istanza del sig. E. non è stata esitata dall'Agenzia delle entrate entro il termine ex art. 25, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241, donde la sua adizione, con il ricorso in epigrafe ed a seguito del silenzio così serbato, di questo Giudice, innanzi al quale egli deduce in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s'appalesa meritevole d'accoglimento, in quanto, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 24 della l. 241/1990 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, della l. 11 febbraio 2005, n. 15), l'inaccessibilità agli atti del procedimento tributario, colà prevista, sia temporalmente limitata alla sola fase di pendenza del procedimento stesso, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase successiva, quella, cioè, che concerne l'adozione dell'atto d'accertamento definitivo o di riscossione dei tributi da parte del Fisco;

Considerato al riguardo che, diversamente opinando, si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dall'imposizione tributaria, senza neppure conoscere il perché di quest'ultima e della relativa quantificazione del debito tributario (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 21 ottobre 2008, n. 5144);

Considerato di conseguenza che, illegittimamente appalesandosi il silenzio serbato dall'Agenzia intimata, il ricorrente ha titolo ad accedere al ruolo di riscossione quale atto presupposto alla cartella esattoriale a suo tempo notificatogli, sia perché sussiste l'interesse attoreo all'ostensione di tale atto in relazione al contenzioso tributario in atto tra lui e l'Agenzia stessa, sia perché l'emanazione di detta cartella ha definito il procedimento tributario di verifica e di liquidazione delle imposte dovute dal medesimo sig. E. (cfr. TAR Lazio, II, 31 ottobre 2008, n. 9516) e, quindi, non sussistono più quelle esigenze poste dall'art. 24 della l. 241/1990 in ordine all'inaccessibilità di tali atti preparatori della cartella;

Considerato inoltre che siffatta inaccessibilità al più potrebbe tuttora esistere solo se l'Agenzia intimata, nella sede di doverosa attività susseguente alla presente sentenza, dimostrasse che l'atto richiesto non sia stato ritualmente formato (cfr., sul punto, TAR Toscana, I, 20 dicembre 2007, n. 5143), in caso contrario inopponibile essendo alla pretesa attorea ogni diversa interpretazione irrazionalmente limitativa delle regole sull'accesso degli atti tributari;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 10727/2008 in epigrafe e per l'effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l'intimata Agenzia delle entrate, uff. di Rieti, a consentire l'accesso del sig. E., entro giorni venti (20 gg.) dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d'ufficio, all'atto di cui alla sua istanza in data 13 settembre 2008.

Spese compensate.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.