Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 3 febbraio 2009, n. 1021

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l'Avv. Andrea P. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe esponendo quanto segue.

Il ricorrente ha collaborato con l'Avv. Piero A. dal 1989 al 2006 rimanendo suo creditore in base ad accordi fra loro intercorsi (che prevedevano una partecipazione del primo a tutte le entrate dello studio, detratte le spese).

Nel mese di luglio del 2007 l'Avv. Piero A. è deceduto, lasciando eredi le Sigg.re Anna Maria R., Alessia A. ed Ilaria A., le quali si sono rifiutate di fornire al ricorrente il rendiconto delle somme incassate dal de cuius (o da esse per suo conto).

E poiché tali dati sono necessari al ricorrente per quantificare le somme ancora dovutegli, con nota del 4.7.2008 egli ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di accedere alle dichiarazioni dei redditi (c.d. "modello unico") relativi agli anni 2005 e 2006.

Ma con nota del 3.9.2008, l'Agenzia ha negato l'accesso, affermando che i documenti richiesti possono essere forniti solamente previo espresso consenso degli interessati (gli eredi) o su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Impugnato il predetto diniego, il ricorrente chiede che questo TAR lo annulli ed ordini all'Agenzia delle Entrate di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

L'Agenzia non si è costituita in giudizio.

Ritualmente costituitesi con atto depositato in termini, le controinteressate si sono opposte all'accoglimento della domanda giudiziale.

Nella camera di consiglio del 5.11.2008, uditi i Difensori delle parti costituite, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241 del 7.8.1990 (come modificato dalla l. n. 15 dell'11.2.2005), nonché dell'art. 5 del d.m. 29.10.1996, n. 603, deducendo:

- che il diritto di accesso è sempre riconosciuto a chi sia portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si chiede la visione; nonché a chi provi che il documento del quale chiede l'acquisizione è utile per la tutela dei propri diritti;

- e che l'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato prevede che siano esclusi dall'accesso solamente "gli atti ed i documenti allegati alle dichiarazioni tributarie", ma non anche le stesse dichiarazioni.

La doglianza merita accoglimento.

1.1. La giurisprudenza amministrativa ha affermato:

- che "è principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi (...), posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A., trovi applicazione in ogni tipologia di attività della P.A."; e che "in linea di principio, dunque, l'Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza" (TAR Lazio, I, 24.4.2007, n. 3619);

- che "il riconoscimento nel nostro Ordinamento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, attuato con la L. 7.8.1990 n. 241, comporta che il segreto amministrativo, già regola, deve ora essere considerato eccezione ... (...) ..." (CS, Ad. Pl., 7.2.1997, n. 5);

- che "qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo" (CS, Ad. Pl., 7.2.1997, n. 5);

- che "l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla L. 7.8.1990 n. 241 mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse" (CS, Ad.Pl., 7.2.1997, n. 5);

- che "l'art. 8 comma 5 lett. d) del regolamento approvato con DPR 27.6.1992 n. 352, pur ammettendo la possibilità di sottrarre all'accesso i documenti riguardanti la 'riservatezza' di terzi, fa comunque salva la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici, sicché l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto d'accesso è destinato a recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse" (CS, VI, 12.4.2007, n. 1699);

- che "l'accesso ai documenti amministrativi va consentito anche quando la relativa istanza sia preordinata alla loro utilizzazione in giudizio (...)" (CS, Ad. Pl., 28.4.1999, n. 6);

- che "il diritto di accesso ai documenti previsto dagli artt. 22 ss., della L. 7.8.1990 n. 241, finalizzato alla trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, se pure suscettibile di deroga, prevale rispetto alla tutela della riservatezza, specialmente a fronte dell'esigenza di cura e difesa di interessi giuridicamente rilevanti dei ricorrenti; pertanto tale diritto deve essere riconosciuto in merito alla richiesta volta all'ostensione di documenti necessari ai fini della proposizione di un'azione giudiziaria (...) ..." (TAR Trentino Alto Adige, Trento, 19.1.2007, n. 10);

- che "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie (...), l'accesso non può essere negato" (TAR Sicilia, Catania, IV, 9.3.2007, n. 437);

- che "ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante ..." (TAR Lazio, III; 15.1.007, n. 197);

- che "comunque la posizione che legittima all'accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, (...), essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione" (TAR Lazio, III; 15.1.007, n. 197);

- che "la nozione di 'situazione giuridicamente rilevante', per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; così che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto" (CS, VI, 27.10.2006, n. 6440).

Nella fattispecie dedotta in giudizio il ricorrente ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi del soggetto indicato (padre delle controinteressate) non già per mera curiosità, ma al fine calcolare l'ammontare del suo credito (nei confronti del predetto contribuente); e cioè al fine di tutelare un proprio diritto.

Il ricorrente ha peraltro espressamente motivato proprio in tal senso la sua richiesta, spiegando e dimostrando che l'accesso ai documenti richiesti è strumentale alla tutela giudiziale del suo credito.

1.2. A ciò si aggiunga che l'art. 5 del d.m. 29.10.1996, n. 603 (recante il "regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso"), esclude dall'accesso gli atti ed i documenti allegati alle dichiarazioni tributarie, ma non anche queste ultime.

Ciò significa che l'esclusione non può applicarsi alle dichiarazioni tributarie, le quali pertanto, ai sensi dell'art. 24, 1° comma, lettera "b" della l. n. 241 del 1990, restano sottratte all'accesso soltanto se ed in quanto incluse in un procedimento tributario (TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste 26.1.2006, n. 50).

E poiché nella fattispecie i documenti in questione non sono stati richiesti in pendenza di un procedimento tributario, né in relazione ad esso, il diniego dell'Amministrazione non resiste sotto alcun profilo alle dedotte censure.

1.3. In conclusione, non appare revocabile in dubbio che in forza dei principii giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorrente abbia titolo ad ottenere copia delle dichiarazioni tributarie richieste; e ciò in quanto la predetta documentazione gli è necessaria (o comunque utile) per calcolare con la maggior precisione possibile l'entità del suo credito nei confronti di un terzo estraneo all'Amministrazione; e per agire di conseguenza presso le opportune sedi, eventualmente giudiziarie.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.

Va inoltre ordinato all'Amministrazione di rilasciare al ricorrente copia dei documenti richiesti.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all'Amministrazione soccombente di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.