Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 10 settembre 2009, n. 5447

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti al T.A.R. per il Lazio il dott. D.F. Ennio, vice questore dei ruoli del personale dirigente della Polizia di Stato, impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diverse figure sintomatiche gli esiti degli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza rispettivamente 01.01.2002 e 01.02.2003, di cui ai verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del 15.05.2002 e 25.06.2003.

In particolare il ricorrente eccepiva l'incongruità dei punteggi attribuiti a taluni titoli di servizio in violazione e non corretta applicazione dei criteri di massima.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito:

- dichiarava in parte inammissibili ed in parte infondate le doglianze del dr. D.F. dirette a contestare i punteggi relativi alle categorie I, II e IV dei titoli di servizio suscettibili di valutazione;

- riconosceva, invece, viziato perché disancorato da qualsivoglia motivazione, il punteggio di 15,60, sui 24 disponibili, assegnato con riguardo alla qualità delle funzioni svolte, alla qualità della competenza professionale dimostrata, al grado di responsabilità assunte, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, nonché ad altri elementi che qualificano le funzioni svolte;

- riconosceva, altresì, viziato il criterio volto a collegare il predetto punteggio "agli anni di servizio ancora da espletare";

- accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di rinnovare il giudizio comparativo in parte "de qua", per determinazione per la categoria III di sub/punteggi massimi per le singole voci oggetto di valutazione e con obbligo di adeguata motivazione del punteggio attribuito.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell'Interno ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnativa con motivi aggiunti dello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica dirigente superiore con decorrenza 01.01.2003. Nel merito ha contrastato le conclusioni del T.A.R. sostenendo, in particolare, la non frazionabilità in punteggi parziali del coefficiente numerico assegnato alla categoria III, nonché la congruità della motivazione per l'indicazione in verbale degli elementi di fatto da cui il Consiglio di Amministrazione ha tratto le proprie valutazioni.

Il dr. D.F., costituitosi in giudizio, ha contraddetto in memoria i motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 7 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Va disattesa l'eccezione formulata dalla difesa erariale di inammissibilità del ricorso contro l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del 25.06.2003, per essere stato proposto, anziché con impugnativa autonoma, avvalendosi dello strumento dei motivi aggiunti.

È noto che, per ragioni di economicità, concentrazione e speditezza del processo amministrativo, l'art. 21 della l. n. 1034/1934, come integrato dall'art. 1 della l. n. 205/2000, consente di impugnare con motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione in pendenza di ricorso relativi alle stesse parti ed in rapporto di connessione con l'oggetto del giudizio già instaurato.

Nella specie sussiste il rapporto di connessione per l'oggetto, trattandosi di reiterazione dello scrutinio per la promozione alla stessa qualifica di dirigente superiore in relazione ai posti resisi disponibili a partire dal 01.02.2003.

Si tratta, quindi, di una vicenda processuale che si caratterizza come unitaria e che vede contrapposte le stesse parti necessarie, costituite dal Ministero dell'Interno ed il dott. D.F., mentre l'insorgenza di ulteriori soggetti in posizione di contro interesse, di cui non è in discussione la rituale chiamata in giudizio, non fa venire meno il rapporto di connessione fra le cause e l'immediata applicazione dell'istituto in luogo delle riunione delle cause al momento del passaggio in decisione.

3. Passando all'esame del merito della controversia osserva il collegio che, dall'esame dei criteri di massima predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ai fini degli scrutinio per la promozione alla qualifica superiore dei dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario direttivo, emerge che, mentre per i titoli di cui alle categorie I, II, IV e V, sono stati elaborati criteri analitici di valutazione, con frazionamento del punteggio per singoli elementi oggetto del giudizio di merito e previsione, in talune ipotesi, della soglia del punteggio massimo conseguibile per ciascun titolo a sub-categoria di titoli prodotti, nessuna specificazione in tal senso si rinviene relativamente alla categoria III.

Detta categoria, come prima accennato, prende in considerazione - ai fini dell'assegnazione di un punteggio nella misura massima di 24 punti sui 100 complessivamente previsti - "la qualità delle funzioni, con particolare riferimento: alla competenza professionale dimostrata; al grado di responsabilità assunta; all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire; alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni".

L'espressione del punteggio in termini solo numerici - che come prima detto copre fino a 24 punti sui 100 disponibili e che nella sua entità è idoneo ad assumere un ruolo determinate sull'esito dello scrutinio - non si configura di per sé idonea ad esternare le ragioni della valutazione discrezionale dell'Amministrazione, in assenza di una griglia che ne scomponga l'entità in relazione ai plurimi aspetti della carriera del dipendente interessato che vengono a formare oggetto di contestuale considerazione.

Pertanto - in presenza dell'ampia sfera di discrezionalità che viene a caratterizzare il giudizio oggetto di contestazione - proprio la mancanza di precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato impone la necessità di dare motivazione degli elementi elencati alla categoria terza ritenuti rilevanti ai fini della sua quantificazione, ovvero del limitato rilievo assegnato a taluni di essi agli effetti del punteggio complessivo.

Siffatto onere di motivazione si configura tanto più necessario nei casi in cui il dipendente abbia conseguito per la categoria I un lusinghiero punteggio complessivo che, sulla scorta dei criteri di massima elaborati dal Consiglio di Amministrazione, viene raccordarsi a più rigidi criteri di determinazione in base ai giudizi complessivi conseguiti nel quinquennio ed investe aspetti sostanzialmente omogenei a quelli presi in considerazione dalla categoria III, salvo il giudizio attitudinale allo svolgimento delle funzioni della qualifica superiore (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 3400 del 17.06.2003).

3.1. Il T.A.R., inoltre, ha correttamente posto in rilievo il repentino ed immotivato abbattimento a punti 15,60 del punteggio assegnato per la categoria IV, rispetto ai punti 19,84 conseguiti, a distanza di un solo biennio, nello scrutinio per la promozione alla medesima qualifica con decorrenza 01.01.2000.

In tale ipotesi la giurisprudenza è concorde nel richiedere una puntuale motivazione delle ragioni in base alle quali è stato assegnato un punteggio meno lusinghiero, tanto più ove, come nel caso di specie, non emergano nei confronti del dipendente specifiche mende o marcate notazione negative nei rapporti informativi relativi all'ulteriore periodo di servizio preso in considerazione ai fini della promozione.

La sentenza appellata merita, pertanto, conferma.

Lo stesso ricorrente, del resto, dà atto che l'Amministrazione si è adeguata alle statuizioni in essa contenuta ed ha rinnovato in parte "de qua" lo procedura di valutazione comparativa, così che ogni ulteriore contestazione circa l'esito viene ad attestarsi nei confronti della riedizione dei provvedimenti annullati in sede giurisdizionale.

In relazione ai profili della controversia le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, respinge l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.