Il Parlamento nell'ottica di internet.
Democrazia rappresentativa e democrazia diretta
alla prova del web (note preliminari)

Alessandro Oddi (*)

1. Premessa

Da lungo tempo e in modo costante, le analisi di giuristi, politologi e sociologi registrano la profonda crisi di legittimazione dei nostri partiti politici, i quali si dimostrano viepiù incapaci di assolvere al fondamentale ruolo di interpreti delle istanze sociali e di mediatori delle stesse all'interno dell'apparato pubblico (1). Figlia della caduta delle ideologie globali e delle connesse contrapposizioni (2), tale crisi ha comportato una generale e crescente disaffezione dalla politica (quando non un totale disinteresse verso questa, soprattutto nei più giovani), ampiamente riscontrabile, tra l'altro, nel forte aumento dell'astensionismo elettorale (3).

Ciò nondimeno, i partiti politici continuano ad esistere, anche se - è indubbio - «quelli che oggi si chiamano partiti sono qualcosa di profondamente diverso da quelli che si chiamavano così ieri» (4); e continuano ad esistere perché, in ogni caso, assicurano tuttora il funzionamento del complessivo sistema politico-istituzionale, costituendone una componente insostituibile (5) (finanche nella loro forma deteriore: quella dei "partiti personali" (6)). In linea di massima, si può dire che «[i] partiti durano perché sono i garanti, sia quando sono al governo sia quando sono all'opposizione, di una molteplicità di scambi politici in sistemi nei quali, cessato lo scontro ideologico, vi è alta e pressoché completa negoziabilità degli interessi» (7). Sotto questo profilo, dunque, essi restano pur sempre - parafrasando Mortati - indispensabili "parti totali" (8).

Certo è che la crisi di legittimazione dei partiti politici si è fatalmente tradotta - da noi come in molti altri Paesi - in una crisi di legittimazione della democrazia rappresentativa e delle relative istituzioni (9), a cominciare dal Parlamento, il quale ha di fatto perduto quel ruolo centrale che la nostra Carta gli riconosce (10).

Di qui, la diffusa convinzione della necessità di ripensare a fondo l'idea stessa di democrazia rappresentativa e il suo tradizionale strumentario, cogliendo - là dove è possibile - le opportunità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione: innanzitutto da internet (11).

Del resto, il concetto di "rappresentanza" (politica) è essenzialmente storico (12), sicché non può non risentire dei mutamenti sociali determinati dall'evoluzione tecnologica. Ed invero, «la rappresentanza politica non si esaurisce mai né nelle organizzazioni partitiche né nelle aule parlamentari. La rappresentanza non è uno stato di fatto, un rapporto statico: è un fenomeno complesso, stratificato e dinamico che si esprime in più sedi, a più stadi e con diverse modalità, anche attraverso i gruppi di interesse, le associazioni professionali, i movimenti collettivi, i mass media» (13). Analogamente, la partecipazione politica non si risolve in quella elettorale, ben potendo assumere forme diverse ed ulteriori, che spesso risultano finanche più incisive del voto (14).

Come si è giustamente osservato, «la quantità e la qualità della democrazia nei regimi rappresentativi si misura in base alla forza politica ed all'autenticità o almeno alla credibilità della rappresentanza» (15). In tale prospettiva, non si può non rammentare che la stessa Costituzione accoglie un concetto di «democrazia permanente» (16), e che «in tanto lo Stato moderno può dirsi realmente rappresentativo, in quanto esso sia organizzato in modo da dar vita ad un collegamento stabile ed efficiente tra lo Stato medesimo e la collettività popolare» (17). Ed è per l'appunto in funzione di tale collegamento che l'utilizzo di internet si rivela tutt'altro che velleitario.

2. Due istituti da riformare: il diritto di petizione e l'iniziativa legislativa popolare nell'ordinamento italiano

2.1. È opinione generale che, fra gli istituti di democrazia diretta previsti dalla nostra Costituzione, il diritto di petizione (art. 50) e l'iniziativa legislativa popolare (art. 71, secondo comma) siano quelli meno efficaci, per via della loro scarsissima influenza sull'attività (legislativa, di indirizzo e di controllo) delle Camere (18). Ciò è dovuto per lo più al fatto che, al di là della generica proclamazione costituzionale, l'attuale disciplina di entrambi è assai lontana dal configurarli come validi strumenti di partecipazione politica (individuale e collettiva), apparendo anzi complessivamente ispirata al contrapposto intento di sminuirne la valenza istituzionale.

1) Il diritto di petizione costituisce oggetto di poche e stringatissime norme contenute nei regolamenti parlamentari (le uniche fonti ad occuparsene):

a) alla Camera, le petizioni sono comunicate in forma sintetica all'Assemblea, per poi essere esaminate dalle Commissioni competenti, le quali possono adottare una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione oppure una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. Quando viene presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa (19);

b) anche al Senato, le petizioni sono comunicate in sunto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia, ma il Presidente può disporre che venga previamente accertata l'autenticità della petizione e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un senatore. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge; delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 80 del regolamento, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata (20).

Alla stregua dei regolamenti parlamentari, dunque, la petizione si configura essenzialmente come una semplice istanza, un mero atto d'impulso di una procedura che, da un lato, non è assoggettata a termini prestabiliti (né iniziali né finali) e, dall'altro, non contempla alcuna forma di partecipazione esterna. Persino l'autore della petizione è pressoché ignorato: non è prevista la possibilità di una sua audizione (allo scopo di ottenere delucidazioni sul provvedimento legislativo richiesto ovvero sulle «comuni necessità») e - circostanza ancor più singolare - soltanto il Senato lo informa dell'esito della sua richiesta.

In definitiva, tramite la petizione il cittadino può - allo stato attuale - solamente chiedere, ma non ha diritto di ottenere alcunché: alla Camera, neppure una risposta.

2) In materia di iniziativa legislativa popolare, la legge ordinaria si limita a stabilire che la proposta dei progetti di legge, corredata dalle firme di almeno cinquantamila elettori, deve essere presentata al Presidente di una delle due Camere, la quale provvederà alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, si applicano le stesse regole che valgono per i referendum: in particolare, prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale; di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura della stessa Corte. I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati. La raccolta delle firme deve concludersi entro sei mesi (non sono validi, infatti, i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta). Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello (21).

Quanto alla procedura parlamentare, sia il regolamento della Camera sia quello del Senato prevedono il c.d. repechage dei progetti presentati nella legislatura precedente (22): questi sono riassegnati d'ufficio alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità di speciali procedure abbreviate, qualora ne ricorrano i presupposti. Solamente il regolamento del Senato, però, fissa un termine entro cui le Commissioni debbono iniziare l'esame dei «disegni di legge d'iniziativa popolare» ad esse assegnati (un mese dal deferimento) e consente l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari dell'iniziativa. Nessun termine è invece previsto - né alla Camera né al Senato - per la conclusione dell'esame dei progetti in parola (23).

2.2. Come appare evidente, in entrambi i casi ci troviamo dinanzi a norme che, riguardate nel complesso, non favoriscono - ma, piuttosto, disincentivano - la partecipazione politica diretta dei cittadini: norme che perciò necessitano (ora più che mai) di una sostanziale riforma - per così dire - ex parte populi.

3. Due istituti ai quali ispirarsi: il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di iniziativa dei cittadini europei

3.1. Al fine di determinare i possibili contenuti di tale riforma, torna utile rivolgere lo sguardo all'ordinamento dell'Unione europea, dove è dato rinvenire due istituti che presentano svariate affinità con quelli poc'anzi esaminati: il diritto di petizione al Parlamento europeo (artt. 24, secondo comma, e 227 TFUE) (24) e il diritto di iniziativa dei cittadini europei (art. 24, primo comma, TFUE) (25).

1) Com'è noto, ogni cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente oppure assieme ad altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo/la concerne direttamente.

La petizione può essere presentata, da uno o più firmatari, non soltanto per posta, ma anche attraverso un modulo elettronico disponibile sul sito dello stesso Parlamento. Essa viene iscritta nel ruolo generale e, se non ritenuta irricevibile (ad esempio, perché non attiene ad un settore di attività dell'Unione europea, oppure perché riguarda una decisione adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro), è esaminata da un'apposita commissione permanente (Commissione per le petizioni), composta da 34 deputati e presieduta da un presidente e 4 vicepresidenti. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione nelle quali si discute della loro petizione, oppure possono chiedere di essere presenti; tuttavia il diritto di parola è concesso loro a discrezione del presidente.

A seconda dei casi, la commissione può decidere di: a) elaborare una relazione di iniziativa o presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti; b) richiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione esaminata; c) organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce, ai fini dell'accertamento dei fatti o della ricerca di possibili soluzioni; d) chiedere alla Commissione europea di assisterla, principalmente mediante precisazioni sull'applicazione o sul rispetto del diritto dell'Unione, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione (in tal caso, rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione per le petizioni); e) chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta (26); f) sottoporre la questione al Mediatore.

Le petizioni iscritte nel ruolo generale e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in Aula e pubblicate nel processo verbale. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo, nonché i pareri e le principali decisioni che ne accompagnano l'esame sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempre che il firmatario sia d'accordo. Le petizioni da esaminare, su richiesta dello stesso firmatario, in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento, dove possono essere consultate dai deputati.

È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario, apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.

Il firmatario della petizione viene sempre informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che la giustificano.

La commissione riferisce al Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni (27).

2) Concretamente operativo dal 1° aprile 2012, il diritto di iniziativa dei cittadini europei (ECI) consente ad un gruppo costituito da almeno un milione di firmatari, appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, di chiedere alla Commissione europea di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Gli organizzatori dell'iniziativa devono essere cittadini dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo (16 anni in Austria; 18 anni in tutti gli altri Paesi), ancorché non siano iscritti nelle liste elettorali. Essi istituiscono un comitato dei cittadini, composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri, e designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini (gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini). Per poter dichiarare il proprio sostegno all'iniziativa, pure i firmatari devono essere cittadini dell'Unione ed avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, ancorché non siano iscritti nelle liste elettorali.

Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione attraverso un apposito registro elettronico, specificando l'oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa. Essi devono inoltre fornire, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d'iniziativa.

Entro due mesi dalla data di ricevimento delle predette informazioni, la Commissione registra la proposta d'iniziativa, attribuendole un numero individuale di registrazione, e ne invia conferma agli organizzatori. La registrazione viene rifiutata se: a) il comitato dei cittadini non è stato costituito e le persone di contatto non sono state designate secondo quanto prescritto dal regolamento; b) la proposta d'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati; c) la proposta d'iniziativa è presentata in modo manifestamente ingiurioso oppure presenta un contenuto futile o vessatorio; d) la proposta d'iniziativa è manifestamente contraria ai valori dell'Unione, quali stabiliti nell'art. 2 TUE. In caso di rifiuto della registrazione, la Commissione informa gli organizzatori dei relativi motivi e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

Una volta registrata, la proposta d'iniziativa viene resa nota al pubblico nel registro elettronico. Gli organizzatori possono ritirarla in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno.

Tali dichiarazioni possono essere raccolte sia su carta sia per via elettronica. In questo secondo caso, il sistema deve essere certificato nello Stato membro in cui saranno archiviati i relativi dati. Ciascun firmatario può dichiarare una sola volta il proprio sostegno ad una determinata iniziativa.

Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori devono presentarle alle autorità dello Stato membro competenti per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni stesse (in Italia, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali). Entro tre mesi, tali autorità verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso; quindi rilasciano (gratuitamente) agli organizzatori un certificato nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno, non è richiesta l'autenticazione della firma.

Ottenuto il predetto certificato, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel regolamento che disciplina la materia, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.

Quindi la Commissione, ricevuta l'iniziativa: a) la pubblica senza indugio sul suo registro; b) riceve gli organizzatori ad un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall'iniziativa dei cittadini; c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa stessa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso. Quest'ultima comunicazione è notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

Gli organizzatori possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica. In tal caso, la Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l'audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo (se del caso, con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono partecipare) e che la Commissione sia rappresentata ad un livello appropriato.

Il regolamento detta specifiche norme per la tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura in esame. In particolare, gli organizzatori devono assicurare che i dati personali raccolti ai fini dell'iniziativa non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all'iniziativa stessa e devono distruggere tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute e le eventuali loro copie entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione, oppure diciotto mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa. L'autorità competente deve usare i dati personali ricevuti per una determinata iniziativa al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno e deve distruggere tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi un mese dopo aver rilasciato il predetto certificato. Tali termini possono essere superati solo quando sia necessario ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a una proposta d'iniziativa. Gli organizzatori e l'autorità competente devono distruggere tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi una settimana dopo l'adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti. Gli organizzatori sono tenuti ad applicare misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento (28).

3.2. Tanto nel primo quanto nel secondo caso, dunque, si delineano moduli procedurali chiari ed efficienti (anche in virtù della predeterminazione dei relativi termini), orientati alla massima circolazione delle informazioni (che è presupposto necessario di una vera partecipazione democratica) e all'instaurazione di un dialogo diretto e costante fra le istituzioni europee e i cittadini (sia coloro che hanno presentato la petizione o promosso l'iniziativa, sia gli altri interessati). Tutti elementi, questi, che integrano altrettanti punti di forza degli istituti in esame e che, con gli opportuni adattamenti, ben si prestano ad essere mutuati dal nostro ordinamento.

4. Alcune proposte de iure condendo

Più nel dettaglio, l'auspicata riforma dovrebbe assumere (perlomeno) i seguenti contenuti normativi.

1) La disciplina del diritto di petizione dovrebbe prevedere (29): a) l'istituzione di una Commissione parlamentare permanente (meglio se bicamerale, onde evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni), chiamata a svolgere una funzione di filtro delle petizioni ed un ruolo propulsivo nell'esame delle questioni sollevate dalle stesse, secondo un iter certo e con tempi definiti (30); b) la pubblicazione, tramite internet, del testo integrale di tutte le petizioni pervenute (31); c) la predisposizione di una piattaforma online che dia modo ai cittadini di presentare le proprie petizioni ed eventualmente aderire alle petizioni altrui (32).

2) La disciplina dell'iniziativa legislativa popolare dovrebbe prevedere: a) la completa informatizzazione - anche qui, attraverso un apposito sito internet - sia della fase preliminare (senza che questa debba necessariamente passare per la Corte di cassazione) sia della fase della raccolta delle sottoscrizioni; b) la pubblicazione, sul predetto sito, di tutte le informazioni relative alle proposte di legge validamente presentate (promotori, contenuti e iter); c) la predisposizione di una piattaforma online che dia modo ai cittadini di avanzare su ciascuna di tali proposte, entro un termine prestabilito, osservazioni e suggerimenti, che saranno poi trasmessi alle Commissioni parlamentari coinvolte; d) anche presso la Camera, la possibilità, per le medesime Commissioni, di ascoltare un rappresentante dei promotori dell'iniziativa; e) la fissazione di termini precisi per l'avvio e per la conclusione dell'esame dei progetti di legge da parte sia delle Commissioni sia delle Assemblee (in modo da scongiurare il rischio di inerzie) (33).

In entrambe le ipotesi, le sottoscrizioni richieste dalla Costituzione o dalla legge possono essere apposte dai cittadini tramite firma elettronica, secondo la normativa già vigente (34).

5. Osservazioni conclusive

Per quanto circoscritte, le riforme in parola - supportate da un'adeguata campagna informativa - potrebbero sortire un duplice effetto positivo: da un lato, quello di "rivitalizzare" due istituti di democrazia diretta rivelatisi finora men che poco fortunati; dall'altro, quello di «accrescere la partecipazione politica dei cittadini, innestando forme di democrazia diretta sulle abituali forme della democrazia rappresentativa» (35). In tal modo, si creerebbero le condizioni sia di un più stretto legame (o, se si vuole, di una migliore "sintonia") tra rappresentanti e rappresentati, sia di un maggior controllo dei primi da parte dei secondi, così da garantire la necessaria responsabilità (36). Alla perfine, quindi, la stessa democrazia rappresentativa ne riuscirebbe rafforzata (37).

Se è vero, infatti, che compito proprio del rappresentante è di stare al posto del rappresentato (38), è altrettanto vero che «essere assente da dove si decide in ordine alla generalità degli interessi gestiti dai rappresentanti, non può comportare che, nell'ambiente complessivo che include la sede in cui si decide, scompaia chi, pur assente, presta alla decisione singola ed a tutte le altre non solo l'autorizzazione a decidere in sua vece ma anche l'obbedienza al contenuto della decisione. E non può prestare l'una e l'altra e neanche solo l'una o l'altra senza che qualche condizione venga posta a chi decide invece e per conto degli assenti» (39).

Ebbene, internet costituisce realisticamente lo strumento che - grazie alla sua diffusione capillare e alla sua capacità di annullare i normali vincoli di tempo e di spazio (40) - permette agli assenti di essere presenti, e di far sentire la propria voce, nei luoghi in cui si decide dei loro interessi. Il che soddisfa, ad un tempo, il principio di sovranità popolare (art. 1 Cost.) e il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.).

Qui non si tratta, dunque, né di preconizzare la sostituzione del Parlamento con una sorta di "assemblea virtuale" (come da taluni immaginato) (41), né tanto meno di celebrare il trionfo della "sondocrazia" (42) (la quale nasconde, in realtà, una deriva populistica e autoritaria (43)). Si tratta, per contro, di restituire alla massima istituzione della democrazia rappresentativa il ruolo centrale che fisiologicamente le compete, ma accorciando il più possibile le distanze fra "il Palazzo" e la realtà sociale: ciò che è possibile, in concreto, solo attraverso un maggiore e costante coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali (legislativi e non legislativi) che li riguardano. Il tutto, secondo una prospettiva teorica che tende a superare la classica (per molti versi, angusta) distinzione/contrapposizione dogmatica tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, e che mira piuttosto ad integrare l'una con l'altra.

Ovviamente, quanto dianzi prospettato non è - né ci s'illude possa essere - la soluzione di tutti i problemi cui si accennava all'inizio del presente lavoro. Eppure non è poco.

Note

(*) Dottore di ricerca in diritto costituzionale nell'Università degli studi di Ferrara.

(1) V., fra gli altri, AA.VV., Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, Napoli, 2009; A. BARBERA, La rappresentanza politica: un mito in declino?, in Quad. cost., 2008, 853 ss.; M. DONZELLI - R. POZZI (a cura di), Patologie della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e Novecento, Roma, 2003; C. GALLI, Il disagio della democrazia, Torino, 2011; E. ROSSI, I partiti politici, Roma-Bari, 2007; P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico. 1945-1996, Bologna, 2006; nonché, più in generale, J. BLONDEL, Political parties. A genuine case for discontent?, Londra, 1978. Per una critica radicale del sistema dei partiti, nella prospettiva di una riforma costituzionale dello Stato in senso comunitario, v. A. OLIVETTI, Democrazia senza partiti. Fini e fine della politica, Roma-Ivrea, 2013.

(2) Cfr. A. PIZZORNO, Le radici della politica assoluta e altri saggi, Milano, 1993, 232 ss.

(3) Cfr. P. GINSBORG, La democrazia che non c'è, Torino, 2006, 38: «l'esilio strutturale della politica in una sfera privilegiata e remota è stato intensificato da rapidi mutamenti nelle abitudini culturali e sociali. Il capitalismo del consumo ha avuto forte impatto sulla natura delle nostre democrazie: la celebrazione della vita domestica, dei modelli improntati al "lavora e spendi" che rendono le nostre società ricche in termini di comfort, ma povere in termini di tempo disponibile, l'autoreferenzialità dell'individuo e della famiglia, l'aumento delle ore passate davanti al video e la dipendenza dalla televisione si sono combinati a produrre una straordinaria passività e disinteresse per la politica».

(4) Così V. ONIDA, Intervento, in AA.VV., Partiti politici, cit., 333.

(5) V., per tutti, O. MASSARI, I partiti politici nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 2014.

(6) V., in particolare, M. CALISE, Il partito personale, Roma-Bari, 2010.

(7) Così G. PASQUINO, Corso di scienza politica, Bologna, 1997, 139.

(8) Cfr. C. MORTATI, Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano (1957), in Raccolta di scritti, IV, Problemi di politica costituzionale, Milano, 1972, 36.

(9) ... crisi ulteriormente aggravata, oggi, dalla difficilissima congiuntura economico-finanziaria.

(10) Cfr. AA.VV., Il Parlamento tra crisi e riforma, Milano, 1985; L. CIAURRO - V. DI CIOLO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2013, 77 ss.; G. INCORVATI - F. MARCELLI (a cura di), Crisi della democrazia e crisi dei partiti in Italia e nel mondo, Roma, 2010; P. INGRAO, Crisi e riforma del Parlamento, Roma, 2014; M. LUCIANI, Il Parlamento negli anni novanta, in L. VIOLANTE (a cura di), Il Parlamento, Torino, 2001, 419 ss. Un'efficace sintesi dell'attuale frangente è stata recentemente tracciata dal Presidente del Senato, Pietro Grasso: «I fattori di crisi del Parlamento si sono aggravati. Vi sono in primo luogo i problemi della rappresentanza, sintomo della crisi interna ai partiti che si ripercuote sui gruppi parlamentari, spesso determinando l'instabilità della maggioranza in Aula e nelle Commissioni. Il modo attuale di fare legislazione, che è dovuto alle esigenze pur comprensibili dell'esecutivo di fare fronte con rapidità ed incisività alla gravità della situazione, sacrifica gli spazi di confronto dell'assemblea, alimentando la sensazione di un Parlamento mero ratificatore di decisioni assunte altrove. Mi riferisco ai temi su cui più volte il Capo dello Stato ha fatto sentire il suo richiamo autorevole: i decreti legge "omnibus", dal contenuto troppo eterogeneo; il ripetuto ricorso alla questione di fiducia, anche su maxi-emendamenti che in un unico o in pochi articoli, suddivisi in centinaia di commi, riassumono l'intero contenuto di leggi complesse ed articolate; la tendenza anche nei procedimenti di delega a ridurre all'essenziale principi e criteri direttivi, ampliando i margini di discrezionalità dell'esecutivo» (http://www.pietrograsso.org/presentazione-del-master-parlamento-e-politiche-pubbliche-luiss-guido-carli).

(11) V., fra gli altri, D. DE KERKHOVE - A. TURSI (a cura di), Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti, Milano, 2006; A. FICI, Internet e le nuove forme della partecipazione politica, Milano, 2002; P. LÉVY, L'intelligenza collettiva. Per l'antropologia del cyberspazio, Milano, 1996; S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, 1997.

(12) V., fra gli altri, L. CARLASSARE (a cura di), Democrazia, rappresentanza, responsabilità, Padova, 2001; EAD., Problemi attuali della rappresentanza politica, in N. ZANON - F. BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, 2001, 21 ss. (spec. 27); F. CASSELLA, Profili costituzionali della rappresentanza. Percorsi storici e comparatistici, Napoli, 1997; M. DOGLIANI, L'idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori Paesi europei tra otto e novecento, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano, 1999, 537 ss.; D. FISICHELLA, La rappresentanza politica, Roma-Bari, 1996; D. NOCILLA - L. CIAURRO, voce Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 551 ss.; G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, trad. it., Milano, 1989; O. MASSARI - G. PASQUINO (a cura di), Rappresentare e governare, Bologna, 1994; A. PAPA, La rappresentanza politica, Napoli, 1998 (spec. 241 ss.); H.F. PITKIN, The Concept of Representation, Berkeley, 1967; G.U. RESCIGNO, Alcune note sulla rappresentanza politica, in Pol. dir., 1995, 543 ss.; N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'articolo 67 della Costituzione, Milano, 1991.

(13) Così G. PASQUINO, Corso, cit., 153.

(14) Cfr. A. PIZZORNO, Introduzione allo studio della partecipazione politica, in Quad. soc., 1966, 235 ss.; F. RANIOLO, La partecipazione politica, Bologna, 2002; A. SAVIGNANO, La partecipazione politica nell'ordinamento costituzionale italiano, Napoli, 1979.

(15) Così G. FERRARA, Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo, in Riv. dir. cost., 1998, 47.

(16) Così C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 856.

(17) Così V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari) (1954), in ID., Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 89 ss.

(18) Sul diritto di petizione, v., fra gli altri, R. D'ORAZIO, Petizione (diritto di), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, V, Milano, 2006, 4285 ss.; P. GIOCOLI NACCI, Il diritto di petizione negli ordinamenti dello Stato e delle Regioni, Napoli, 1979; R. ORRÙ, La petizione al pubblico potere tra diritto e libertà. Evoluzione storica e profili comparatistici, Torino, 1996; G.E. VIGEVANI, Art. 50, in S. BARTOLE - R. BIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 512 ss. Sull'iniziativa legislativa popolare, v., fra gli altri, D. BEZZI, Iniziativa legislativa popolare e forma di governo parlamentare, Milano, 1991; A.A. CERVATI, voce Iniziativa legislativa, in Enc. giur., XVII, Roma, 1989, ad vocem; F. CUOCOLO, Saggio sull'iniziativa legislativa, Milano, 1983; E. SPAGNA MUSSO, L'iniziativa nella formazione delle leggi italiane, I, Il potere d'iniziativa legislativa, Napoli, 1958.

(19) Cfr. artt. 33 e 109 reg. Camera.

(20) Cfr. artt. 140 e 141 reg. Senato.

(21) Artt. 48 e 49 l. 25 maggio 1970, n. 352 («Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»).

(22) V., in argomento, S. TRAVERSA, "Repechage" dei progetti di legge decaduti, in Dir. soc., 1974, 540 ss.

(23) Cfr. art. 107, comma 4, reg. Camera e art. 74 reg. Senato.

(24) Al riguardo, v. H.C.H. HOFMANN - G.C. ROWE - A.H. TURK, Administrative law and policy of the European Union, Oxford, 2011, 773 ss.; E. MARIAS, The right to petition the European Parliament after Maastricht, in European law review, 1994, 169 ss.; A. PLIAKOS, Les conditions d'exercice du droit de pétition, in Cahiers de droit européen, 1993, 317 ss.

(25) Al riguardo, v. P. GLOGOWSKI - A. MAURER, The European Citizens' Initiative - Chances, Constrains and Limits, Institut für Höhere Studien (IHS), Vienna, 2013, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-339658; C. RAFFENNE, The European Citizens' Initiative. The influence of Anglo-American governance ideology on recent EU institutional reforms, in E. AVRIL - J.N. NEEM (a cura di), Democracy, Participation and Contestation. Civil Society, Governance and the future of liberal democracy, London, 2014, 154 ss.; P. ZICCHITTU, Il diritto di iniziativa dei cittadini: un nuovo strumento di partecipazione all'interno dell'Unione europea, in Quad. cost., 2010, 621 ss.

(26) Tra i diversi soggetti ai quali la commissione può decidere di rivolgersi è compreso il SOLVIT, un servizio fornito dall'amministrazione nazionale di ogni Paese dell'Unione, cui si aggiungono quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Esso opera prevalentemente online – attraverso il sito http://ec.europa.eu/solvit – e può essere chiamato ad intervenire in caso di violazione dei diritti UE dei cittadini o delle imprese di uno Stato membro da parte della pubblica amministrazione di un altro Stato membro (ad esempio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; visti e diritti di soggiorno; commercio e servizi, in relazione all'attività delle imprese; autoveicoli e patenti di guida; prestazioni familiari; diritti pensionistici; attività professionali all'estero; indennità di disoccupazione; assicurazione sanitaria; accesso all'istruzione; movimenti di capitali o pagamenti transfrontalieri; rimborsi IVA), purché tale violazione non costituisca oggetto di un procedimento giudiziario. Ricevuta la segnalazione del caso (che rientri nelle sue competenze), il servizio s'impegna a trovare una soluzione, in via informale, entro dieci settimane. Il centro SOLVIT italiano ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee (http://www.politicheeuropee.it/attivita/17379/solvit).

(27) Cfr. artt. 215 ss. del Regolamento del Parlamento europeo (nel testo in vigore dal 1° luglio 2014). In proposito, v. T.U.E., Sesta Sezione, 14 settembre 2011, in causa T-308/07, Tegebauer c. Parlamento [secondo cui «le citoyen ayant présenté une pétition doit être mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci est considérée comme irrecevable par le Parlement et classée sans suite. Cela découle de la nature même de ce droit, qui permet aux citoyens de s'adresser formellement et directement au Parlement et qui contribue ainsi à la légitimation de l'action des institutions» (§ 28)]; C.G.U.E., Grande Sezione, 9 dicembre 2014, in causa C-261/13 P, Schönberger c. Parlamento [dove si afferma che «una decisione con la quale il Parlamento, investito di una petizione, considera che quest'ultima non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 227 TFUE deve poter formare oggetto di un sindacato giurisdizionale, atteso che essa è idonea ad incidere sul diritto di petizione dell'interessato. Lo stesso vale per la decisione con la quale il Parlamento, disconoscendo la sostanza stessa del diritto di petizione, rifiutasse o si astenesse dal prendere visione di una petizione indirizzatagli e, pertanto, dal verificare se essa soddisfi i requisiti stabiliti all'articolo 227 TFUE. // Una decisione negativa del Parlamento per quanto riguarda il problema se siano soddisfatti i requisiti previsti all'articolo 227 TFUE deve essere motivata in modo da consentire al firmatario della petizione di sapere quale dei suddetti requisiti non sia soddisfatto nel suo caso. A tal proposito, contrariamente alla valutazione operata dal Tribunale al punto 28 della sua sentenza Tegebauer/Parlamento (T 308/07, EU:T:2011:466), è conforme a tale esigenza una motivazione sommaria come quella riportata nella decisione del Parlamento in questione nella causa che ha condotto a tale sentenza. // Al contrario, risulta dalle disposizioni del Trattato FUE, come dalle norme adottate dal Parlamento per l'organizzazione del diritto di petizione, che, nel caso di una petizione che esso ha ritenuto, come nella fattispecie, conforme ai requisiti previsti all'articolo 227 TFUE, il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale, di natura politica, quanto al seguito da dare a tale petizione. Ne consegue che una decisione adottata a tal riguardo esula dal sindacato giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che, con una decisione siffatta, il Parlamento adotti esso stesso i provvedimenti indicati o che ritenga di non essere in grado di farlo e trasmetta la petizione all'istituzione o al servizio competente affinché questi adottino tali provvedimenti» (§§ 22-24)].

(28) Cfr. il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini. Per la parte che interessa il nostro Paese, v. il d.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193 («Regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini»).

(29) Trattandosi di un diritto politico (v., per tutti, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 858), sarebbe opportuno che tale disciplina fosse contenuta in una legge ordinaria, anziché costituire monopolio dei regolamenti parlamentari.

(30) Cfr. la proposta di modificazione del regolamento della Camera presentata nel 2002 dai deputati Volontè, Ciro Alfano, Giuseppe Drago, Mereu, Mongiello, Dorina Bianchi, Peretti e Tanzilli, avente per oggetto «Articoli 16-ter e 109: Istituzione della Giunta per le petizioni e modifica delle loro modalità di esame» (Atti Camera, Disegni di legge e relazioni, XIV Leg., Doc. II, n. 4), e la proposta di modificazione del regolamento del Senato presentata nello stesso anno dai senatori Eufemi, Borea e Iervolino, avente per oggetto «Istituzione della Giunta per le petizioni e modifica della procedura d'esame delle stesse» (Atti Senato, Disegni di legge e relazioni, XIV Leg., Doc. II, n. 8). V. anche l'«Ipotesi di riforma regolamentare presentata dal Gruppo di lavoro costituito presso la Giunta per il Regolamento» della Camera (nel testo trasmesso alla Presidenza il 27 novembre 2013): in particolare, gli artt. 100-bis e 109, che attribuiscono a un apposito «comitato permanente», istituito presso ogni Commissione, il compito di formulare a quest'ultima una proposta motivata in ordine sia alla presa in considerazione dei progetti di legge d'iniziativa popolare o dei consigli regionali sia all'esame delle petizioni (il documento è reperibile all'indirizzo http://www.camera.it/leg17/159).

(31) Attualmente, i siti web della Camera e del Senato si limitano a pubblicare un elenco delle petizioni pervenute nel corso di ogni legislatura, con l'indicazione delle commissioni cui sono state assegnate: v. http://www.camera.it/leg17/468 e http://www.senato.it/4306.

(32) V., ad esempio, il modulo elettronico per l'invio di petizioni alla Assembleia da República portoghese: http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/Peticoes.aspx. V. pure l'ottima piattaforma implementata dal sito http://petition24.de. Un quadro d'assieme degli electronic petition systems nell'esperienza europea si trova in U. RIEHM - K. BÖHLE - R. LINDNER, Electronic petitioning and modernization of petitioning systems in Europe, Books on Demand, 2014, http://www.bod.de/buch/ulrich-riehm/electronic-petitioning-and-modernization-of-petitioning-systems-in-europe/9783735790330.html.

(33) Una più incisiva riforma dell'iniziativa legislativa popolare richiederebbe giocoforza una revisione della Costituzione.

A tale riguardo, giova ricordare che già nel 1983 la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta da Aldo Bozzi aveva proposto: a) l'innalzamento a centomila elettori del quorum necessario per la presentazione dei progetti di legge presso la Camera dei deputati; b) la possibilità, per un rappresentante dei promotori, di assistere alle sedute di Commissione senza diritto di voto; c) l'obbligo del Parlamento di pronunciarsi sulla proposta entro il termine di ventiquattro mesi, garantito da apposite procedure dei regolamenti parlamentari.

Nella relazione finale approvata dalla Commissione per le riforme costituzionali istituita nel 2013 dal Presidente del Consiglio dei ministri, si propone, invece, l'introduzione della «iniziativa popolare "indiretta"», la quale – come si legge nella stessa relazione – «potrebbe svolgersi nei limiti entro i quali è ammesso il referendum abrogativo e sempre che non incida né sulle spese né sulle entrate pubbliche. // Tale iniziativa popolare si potrebbe articolare come segue: // a) un numero significativo di cittadini, ad esempio 250.000, deposita presso la Corte costituzionale un progetto di legge redatto in articoli; // b) la Corte verifica la costituzionalità della proposta e il rispetto degli altri limiti sopraindicati; // c) il Parlamento delibera definitivamente nelle forme previste dalle norme sul procedimento legislativo entro un termine ragionevole, ad esempio sei mesi; // d) se il Parlamento si pronuncia favorevolmente il procedimento si conclude; // e) se il Parlamento non si pronuncia definitivamente nei termini, respinge o approva con modifiche che incidono nella sostanza sui princìpi fondamentali del progetto, si procede alla votazione popolare – con i quorum previsti per il referendum abrogativo – secondo i seguenti princìpi: // - in caso di rigetto o di inerzia il progetto originario è sottoposto al voto popolare; // - in caso di approvazione con modifiche sostanziali sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto originario e quello approvato in sede parlamentare; // f) al voto popolare si procede, in entrambi i casi sopraindicati, ad iniziativa dei promotori sostenuta da un congruo numero di sottoscrizioni (almeno 500.000); // g) sull'ammissibilità dell'iniziativa si pronuncia la Corte costituzionale che deve verificare la sussistenza dei relativi presupposti» (evidenti le analogie con quanto previsto dagli artt. 139 ss. della Costituzione federale svizzera in tema di iniziativa popolare per la revisione parziale della medesima Costituzione).

Tuttavia l'art. 11 del disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», approvato in prima deliberazione dalla Camera il 10 marzo 2015 (C-2613), si limita a modificare l'art. 71 Cost. – per la parte che qui interessa – nei seguenti termini: a) innalzando a centocinquantamila il numero minimo di elettori necessario per avanzare proposte di legge d'iniziativa popolare; b) disponendo che la discussione e la deliberazione conclusiva sulle stesse «sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; c) prevedendo che, «al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

(34) V. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («Codice dell'amministrazione digitale»).

(35) Così S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., 37. In questa sede, pertanto, la partecipazione va intesa come «relazionamento della società con le istituzioni», attraverso «un intervento di espressioni dirette della prima nei processi di azione delle seconde» (così U. ALLEGRETTI, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Dem. dir., 2006, 159). Cfr. A. PIZZORUSSO, Democrazia partecipativa e attività parlamentare, in AA.VV., Parlamento istituzioni democrazia, Milano, 1980, 133 ss., il quale definisce la «democrazia partecipativa» come quell'insieme di «attività che sono svolte dai cittadini, in quanto singoli o come rappresentanti di formazioni sociali, al fine di influire sulla gestione dei pubblici poteri, senza tuttavia che esse si traducano direttamente in atti giuridici che concludono un procedimento»: ci troviamo in presenza, cioè, di «manifestazioni di opinione le quali non hanno necessariamente effetto determinante sulle decisioni che debbono essere prese da parte delle varie autorità, ma che valgono ad inserire nel procedimento di formazione degli atti dei pubblici poteri delle proposte o dei pareri mediante i quali le autorità vengono indotte a tener conto, ai fini della formazione delle loro decisioni, di un più ampio ventaglio di informazioni e di idee» (p. 133). In tema, v. anche T. MANNARINI, La cittadinanza attiva. Psicologia sociale della partecipazione pubblica, Bologna, 2009.

(36) Non v'è dubbio, infatti, che la rappresentanza politica «è resa effettiva dalla responsabilità politica degli eletti e dei governanti in genere [...]: senza di che non potrebbe ristabilirsi e rinnovarsi di continuo il nesso fra rappresentati e rappresentanti, i quali devono sì governare, ma in collegamento costante con il detentore ultimo del potere sovrano, cioè con il popolo» (così L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1995, 264).

(37) Per dirla con P. GINSBORG, La democrazia che non c'è, cit., 89, «l'attività costante della partecipazione garantisce, stimola e controlla la qualità della rappresentanza».

(38) Cfr. C. ESPOSITO, La rappresentanza istituzionale, Tolentino, 1938. V. anche C. SCHMITT, Dottrina della costituzione (1928), trad. it., Milano, 1984, 277: «La rappresentanza non è né un fatto normativo né un processo né una procedura, ma qualcosa di esistenziale. Rappresentare significa rendere visibile e illustrare un essere invisibile per mezzo di un essere che è presente pubblicamente. La dialettica del concetto consiste nel fatto che l'invisibile è presupposto come assente ed è al tempo stesso reso presente».

(39) Così G. FERRARA, Sulla rappresentanza politica, cit., 23.

(40) Secondo l'Istat, nell'anno 2013 il 60,7% delle famiglie italiane disponeva di un accesso a internet da casa (http://www.istat.it/it/archivio/108009). In tutto il mondo, le persone connesse alla rete sono circa tre miliardi. Assai interessanti, al riguardo, le osservazioni di P. COSTANZO, Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica), in Consulta on line, 17 ottobre 2012, http://www.giurcost.org/studi/Costanzo15.pdf.

(41) Alludo – è ovvio – alle "electronic town meetings" e al "virtual Congress" di cui ragionavano oltreoceano, rispettivamente, Al Gore e Newt Gingrich: v. J. MACNAMARA, The 21st Century Media (R)evolution. Emergent Communication Practices, New York, 2010, 158; S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., 3 ss.

(42) È sufficiente richiamare il lavoro di G. GALLUP - S.F. RAE, The pulse of democracy. The public-opinion poll and how it works, New York, 1940, i quali sostenevano che «[i]n a democratic society the views of the majority must be regarded as the ultimate tribunal for social and political issues» (p. 15).

(43) Cfr. S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., 55 ss.

Data di pubblicazione: 18 maggio 2015.

P. Dubolino, F. Costa

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