<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>EIUS</title>
<link>https://www.eius.it</link>
<description>Rivista giuridica online (ISSN 2239-3099)</description>
<language>it-IT</language>
<copyright>Copyright © 2000-2026 EIUS. Tutti i diritti riservati</copyright>
<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.eius.it/feed/xml"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<image>
<title>EIUS</title>
<link>https://www.eius.it</link>
<url>https://eius.it/favicon-32x32.png</url>
<width>32</width>
<height>32</height>
</image>
<item>
<title><![CDATA[Procedura penale: non c'è conflitto negativo di competenza se il GIP, pur dichiarandosi incompetente ex art. 27 c.p.p., emette comunque una misura cautelare rinnovando quella provvisoria del giudice precedente]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4465361</link>
<description><![CDATA[<b>Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 15 gennaio 2026, n. 19652 (depositata il 29 maggio 2026)</b><br>In tema di procedura penale: a) non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 c.p.p., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto; b) la misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 c.p.p. dal secondo giudice resta valida ed efficace.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4465361</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:30:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Procedura penale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4450122</link>
<description><![CDATA[<b>Corte di cassazione, sezione VII penale, ordinanza 14 aprile 2026, n. 18071 (depositata il 20 maggio 2026)</b><br>In tema di procedura penale, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4450122</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Procedura penale: ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in caso di appello sulle sole statuizioni civili, il giudice penale deve trasmettere gli atti al giudice civile competente, senza decidere nel merito delle domande risarcitorie]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4445168</link>
<description><![CDATA[<b>Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 aprile 2026, n. 17971 (depositata il 19 maggio 2026)</b><br>Allorché ricorrano i presupposti applicativi di cui all'art. 573, comma 1-<i>bis</i>, c.p.p., ove l'impugnazione concerna esclusivamente le statuizioni civili, il giudice penale di appello, una volta esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione, è privo di <i>potestas iudicandi</i> sul merito delle domande risarcitorie ed è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile ordinariamente competente per valore in grado di appello, ai fini della prosecuzione del giudizio.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4445168</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Edilizia e urbanistica: l'annullamento regionale del permesso di costruire ex art. 39 d.P.R. 380/2001 è espressione del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi sancito in via generale dall'art. 21-novies l. 241/1990]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4439432</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 luglio 2026, n. 5565</b><br>In tema di edilizia e urbanistica, l'annullamento regionale del permesso di costruire <i>ex</i> art. 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], è espressione del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, sancito in via generale dall'art. 21-<i>novies</i> della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), salva la specialità del termine di esercizio del potere (massimo dieci anni dall'adozione dell'atto di primo grado e diciotto mesi dall'accertamento della sua illegittimità), e rimane perciò soggetto agli altri presupposti di legittimità indicati dall'art. 21-<i>novies</i> l. 241/1990; con la conseguenza che l'annullamento straordinario regionale non può prescindere dalla valutazione in concreto dell'interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e dalla considerazione del contro-interesse privato al mantenimento del provvedimento favorevole, nell'ambito di un bilanciamento tanto più stringente quanto più l'annullamento interviene a distanza di molto tempo dall'adozione dell'atto originario.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4439432</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 22:30:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Processo amministrativo: nei giudizi d'appello dinanzi al Consiglio di Stato in materia elettorale le parti non possono difendersi personalmente]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4428123</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 luglio 2026, n. 5522</b><br>In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 c.p.a. per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente; con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'art. 23, comma 1, c.p.a., là dove prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4428123</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 21:45:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Ambiente: nei procedimenti per l'ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile non opera il silenzio-assenso]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4416584</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 8 luglio 2026, n. 5459</b><br>L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile nei procedimenti volti all'ottenimento ovvero al mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, poiché rientranti nella materia ambientale e, pertanto, nel novero delle deroghe previste dall'art. 20, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4416584</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Appalti pubblici: la partecipazione alla gara non configura ex se acquiescenza alle clausole del bando]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4404759</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 luglio 2026, n. 5421</b><br>In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la partecipazione alla gara non configura, di per sé, acquiescenza alle clausole del bando, le quali, anzi, possono essere impugnate solo dopo aver concretamente dimostrato non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva, ma anche la lesione attuale e concreta dell'interesse legittimo azionato; e ciò vale altresì per la successiva sottoscrizione del contratto avvenuta all'esito di una gara in cui l'impresa, pur risultata aggiudicataria, abbia contestato alcune prescrizioni della <i>lex specialis</i> ovvero le modalità di svolgimento della procedura, allo scopo di conseguire, allorché si tratti di accordo quadro con più operatori economici, una posizione in graduatoria più favorevole.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4404759</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:45:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Edilizia e urbanistica: l'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione assunta da chi stipula una convenzione edilizia è propter rem]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4398415</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 luglio 2026, n. 5393</b><br>In tema di edilizia e urbanistica, l'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è <i>propter rem</i>, nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; sicché colui che realizza opere di trasformazione edilizia e urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (la natura reale dell'obbligazione in esame riguarda, dunque, i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa). ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 1952/2024, e sez. IV, sent. n. 4853/2025, entrambe in questa Rivista.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4398415</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:30:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diritto amministrativo: nelle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla sua giurisdizione, il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti anche quando è parte in causa la Pubblica Amministrazione]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4388435</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3 luglio 2026, n. 5344</b><br>Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E alla l. 20 marzo 1865, n. 2248 («Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia»), il giudice ordinario, nelle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla sua giurisdizione, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti; e ciò, non soltanto nelle liti fra privati, ma anche nelle controversie in cui sia parte la Pubblica Amministrazione, tutte le volte in cui l'illegittimità dell'atto presupposto costituisca una questione pregiudiziale alla soluzione della causa.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4388435</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diritto amministrativo: le disposizioni sulla partecipazione procedimentale dettate dalla l. 241/1990 non si applicano alle procedure di evidenza pubblica]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4378958</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 luglio 2026, n. 5283</b><br>Le disposizioni in materia di partecipazione procedimentale dettate dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), non si applicano alle procedure di evidenza pubblica, essendo queste oggetto di una regolamentazione di carattere speciale.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4378958</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 21:30:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Processo amministrativo: l'omesso esame da parte del Consiglio di Stato della richiesta di una parte di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE può integrare vizio revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c.]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4364270</link>
<description><![CDATA[<b>Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 1° luglio 2026, n. 5253</b><br>In tema di processo amministrativo, l'omesso esame, da parte del Consiglio di Stato, della richiesta di una parte di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 267 TFUE) è equiparabile a una mancata pronuncia su una domanda o un'eccezione e, pertanto, può integrare un errore di fatto revocatorio [art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c.], qualora dalla lettura della sentenza appaia evidente che il giudice non ha preso in alcun modo in esame detta richiesta.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4364270</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 21:15:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Processo amministrativo: se la parte compulsata da un'ordinanza istruttoria o da una comunicazione di cortesia a dichiarare la permanenza del proprio interesse ad agire rimane inerte, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4355641</link>
<description><![CDATA[<b>TAR Lombardia, sezione V, sentenza 20 luglio 2026, n. 3793</b><br>In tema di processo amministrativo, qualora una parte sia compulsata da un'ordinanza istruttoria o da una comunicazione di cortesia a dichiarare la permanenza del proprio interesse ad agire e rimanga inerte, il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo elementi decisivi da tale condotta processuale.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4355641</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Ambiente: l'ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 dev'essere adottato dal sindaco]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4347929</link>
<description><![CDATA[<b>TAR Toscana, sezione II, sentenza 16 luglio 2026, n. 1547</b><br>È illegittimo, per difetto di competenza, l'ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi <i>ex</i> art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»), che sia stato adottato da un dirigente comunale, spettando esso al sindaco.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4347929</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 21:30:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Appalti pubblici: sulla decisione della P.A. di risolvere anticipatamente il contratto decide il giudice ordinario]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4330243</link>
<description><![CDATA[<b>TAR Sicilia, Catania, sezione II, sentenza 15 luglio 2026, n. 2121</b><br>In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la risoluzione anticipata del contratto, pur se formalmente disposta con atto unilaterale dell'Amministrazione, configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo. ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 2274/2022, e TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 2537/2020, entrambe in questa Rivista.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4330243</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:30:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Processo tributario: il ricorso nativo digitale notificato via PEC senza firma digitale è affetto da nullità, salvo che sussistano elementi oggettivi tali da rendere certa la paternità dell'atto]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4322166</link>
<description><![CDATA[<b>CGT II grado Lombardia, sezione 14, sentenza 25 maggio 2026, n. 1205</b><br>In tema di processo tributario, il ricorso nativo digitale che sia stato notificato mediante posta elettronica certificata (PEC) privo di firma digitale è affetto da nullità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.) ove sussistano elementi oggettivi tali da rendere certa la paternità dell'atto. ● V. anche Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 6477/2024 e 22438/2018, entrambe in questa Rivista.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4322166</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Tributi: l'esclusione dall'IRAP vale anche per le associazioni professionali, se l'attività non è effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4313848</link>
<description><![CDATA[<b>Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 153</b><br>Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CGT di primo grado di Firenze in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 Cost. - del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), e 5, comma 3, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 («Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»), in tema di disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabile alle associazioni professionali costituite fra notai.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4313848</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Aiuto al suicidio: non è incostituzionale l'art. 580 c.p., là dove richiede che la persona che intende morire sia sottoposta a trattamenti di sostegno vitale]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4300825</link>
<description><![CDATA[<b>Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 152</b><br>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost. - dell'art. 580 c.p., là dove richiede che la persona che intende morire sia sottoposta a trattamenti di sostegno vitale. ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sentt. nn. 66/2025, 135/2024 e 242/2019, nonché ord. n. 207/2018.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4300825</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:45:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Procedura civile: non è incostituzionale l'art. 586 c.p.c., là dove non prevede che col decreto di trasferimento all'esito di vendita forzata il giudice ordini di annotare o cancellare la trascrizione del diritto d'uso estinto con l'espropriazione del bene]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4299703</link>
<description><![CDATA[<b>Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 151</b><br>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Varese in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. - dell'art. 586 c.p.c., là dove non prevede che, con il decreto di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata, il giudice dell'esecuzione ordini l'annotazione dell'intervenuta estinzione, ai sensi dell'art. 2812, comma 2, c.c., del diritto d'uso gravante sul bene oggetto di aggiudicazione o, in subordine, la cancellazione della trascrizione del relativo atto di costituzione, quando essa sia successiva all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito del creditore procedente o di un creditore intervenuto che abbia chiesto di far subastare la cosa pignorata come libera e l'usuario abbia ricevuto un avviso con le indicazioni previste dall'art. 498 c.p.c.]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4299703</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Giustizia amministrativa: non è incostituzionale l'art. 7, comma 3, d.P.R. 426/1984, che non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano del TRGA]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4280342</link>
<description><![CDATA[<b>Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 150</b><br>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), e agli artt. 5 e 87, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano»), il quale prevede che «[n]elle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica».]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4280342</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:15:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Ordinamento penitenziario: è incostituzionale l'art. 58-quater, comma 3, l. 354/1975, là dove stabilisce il divieto triennale di concessione di nuovi benefici penitenziari nel caso di precedente revoca di una misura alternativa alla detenzione]]></title>
<link>https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4270597</link>
<description><![CDATA[<b>Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 149</b><br>È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 58-<i>quater</i>, comma 3, della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), là dove dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».]]></description>
<guid isPermaLink="true">https://www.eius.it/giurisprudenza/2026/4270597</guid>
<category>Giurisprudenza</category>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>