Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 11 gennaio 2017

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 7 - Condizione della doppia incriminabilità - Articolo 9 - Motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tratto dall'assenza di doppia incriminabilità - Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica».

Nella causa C-289/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 3 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel procedimento penale contro Jozef Grundza con l'intervento di: Krajská prokuratúra Prešov.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di un procedimento relativo al riconoscimento di una sentenza penale e all'esecuzione, in Slovacchia, di una pena detentiva irrogata da un giudice ceco nei confronti del sig. Jozef Grundza.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Ai sensi del punto 5 della decisione quadro 2008/909:

«I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d'Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell'Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. (...)».

4. L'articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», dispone:

«1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

(...)

3. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. (...)

(...)».

5. Ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Doppia incriminabilità»:

«1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,

- terrorismo,

- tratta di esseri umani,

- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

- corruzione,

- frode, (...)

- riciclaggio di proventi di reato,

- falsificazione e contraffazione di monete, (...)

- criminalità informatica,

- criminalità ambientale, (...)

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

- razzismo e xenofobia,

- furto organizzato o rapina a mano armata,

- traffico illecito di beni culturali, (...)

- truffa,

- racket ed estorsione,

- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

- falsificazione di mezzi di pagamento,

- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

- traffico di veicoli rubati,

- violenza sessuale,

- incendio doloso,

- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

- dirottamento aereo/nave,

- sabotaggio.

(...)

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

6. L'articolo 8 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», dispone al paragrafo 1:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa (...) e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall'articolo 9».

7. L'articolo 9 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», enuncia al paragrafo 1, lettera d):

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nei seguenti casi:

(...)

d) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione».

Diritto slovacco

8. La decisione quadro 2008/909 è stata introdotta nell'ordinamento slovacco con lo zákon c. 549/2011 o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odnatím slobody v Európskej únii (legge n. 549/2011 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni con le quali è irrogata una sanzione penale che comporta una restrizione della libertà personale nell'Unione europea), come modificata dalla legge n. 344/2012 (in prosieguo: la «legge n. 549/2011»).

9. Gli articoli 4 e 16 della legge n. 549/2011 recepiscono nel diritto slovacco, rispettivamente, gli articoli 7 e 9 della decisione quadro 2008/909.

10. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 549/2011, che corrisponde all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, «è possibile riconoscere ed eseguire una decisione [nella Repubblica slovacca] se il fatto per il quale la decisione è stata emessa costituisce reato in base all'ordinamento giuridico slovacco (...)».

11. Secondo l'articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 549/2011, il quale recepisce l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, il giudice adito non verifica la doppia incriminabilità quando vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione relativa ad un reato che, nello Stato di emissione, è passibile di una pena detentiva di durata non inferiore a tre anni e che, nel certificato per l'esecuzione della decisione, è indicato dall'autorità giudiziaria di tale Stato come classificabile in una o più delle categorie di reati elencate all'articolo 4, paragrafo 3, di detta legge.

12. Nella decisione di rinvio è precisato che le categorie di reati di cui al citato articolo 4, paragrafo 3, della legge n. 549/2011 corrispondono ai reati menzionati all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.

13. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 549/2011, il quale corrisponde all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, enuncia che «[i]l giudice rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se i fatti per i quali la decisione è stata emessa non costituiscono reato nell'ordinamento giuridico della Repubblica slovacca e non si tratta di una procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detta legge». Tuttavia, «in materia di tasse o di imposte, di dogana o di cambio, l'esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione della Repubblica slovacca non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione».

14. Ai sensi dell'articolo 348, paragrafo 1, lettera d), dello zákon c. 300/2005 Z.z., Trestný zákon (codice penale slovacco), «chiunque impedisca o aggravi considerevolmente l'esecuzione di una decisione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica (...) esercitando un'attività che gli è stata vietata con una tale decisione (...) è punito con pena detentiva fino a due anni».

Diritto ceco

15. Ai sensi dell'articolo 337, paragrafo 1, lettera a), dello zákon c. 40/2009 Sb., Trestní zákoník (codice penale ceco), «chiunque impedisca o aggravi considerevolmente l'esecuzione di una decisione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica (...) esercitando un'attività che gli è stata vietata con una tale decisione o per la quale gli sia stata ritirata, oppure abbia perso, la corrispondente autorizzazione in base ad altra disposizione normativa (...) è punito con pena detentiva fino a due anni».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16. Il 3 ottobre 2014, l'Okresní soud v Chebu (Tribunale circoscrizionale di Cheb, Repubblica ceca) ha condannato il sig. Grundza, cittadino slovacco, a una pena cumulativa di quindici mesi di detenzione per furto con effrazione e per inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica, vale a dire per trasgressione del divieto temporaneo di guidare ingiuntogli con decisione del Magistrát mesta Prerov (Comune di Prerov, Repubblica ceca), il 12 febbraio 2014.

17. La sentenza del 3 ottobre 2014, accompagnata dal certificato di cui all'allegato 1 della decisione quadro 2008/909, è stata trasmessa al Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov, Slovacchia) per riconoscimento ed esecuzione di detta pena.

18. Nella decisione di rinvio, tale giudice precisa che il giudice dello Stato di emissione, vale a dire la Repubblica ceca, non ha ritenuto che gli illeciti oggetto del procedimento principale fossero riconducibili ai reati elencati all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, tale che l'esecuzione della pena cumulativa di quindici mesi di detenzione risulta subordinata alla conclusione che i fatti oggetto della sentenza del 3 ottobre 2014 costituiscono reato anche secondo l'ordinamento giuridico slovacco.

19. Orbene, il medesimo giudice nutre dubbi se la condizione della doppia incriminabilità sia soddisfatta nel caso di fatti qualificati come «reato di inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica».

20. A tal riguardo il giudice del rinvio rileva che l'articolo 348, paragrafo 1, lettera d), del codice penale slovacco, relativo al reato di inosservanza di una decisione formale, si riferisce soltanto alle decisioni dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica «slovacca» esecutive «in territorio slovacco».

21. Secondo il giudice del rinvio, quindi, dalla valutazione dei fatti per i quali il sig. Grundza è stato condannato nella Repubblica ceca emerge che, in concreto, non si tratta di un «reato» ai sensi dell'articolo 348, paragrafo 1, lettera d), del codice penale slovacco, in quanto tali fatti non corrispondono agli elementi di fatto costitutivi del reato di inosservanza di una decisione formale ai sensi di detta diposizione. Il sig. Grundza, invero, è stato condannato per inosservanza di una decisione adottata da un'autorità della Repubblica ceca, decisione che produrrebbe effetti soltanto sul territorio di tale Stato membro.

22. Il giudice del rinvio si domanda anche se, in considerazione dello scopo della decisione quadro 2008/909, che è quello di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, in particolare, sviluppando la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'esecuzione delle sentenze penali in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, nella quale è stato leso un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico dello Stato di emissione, non occorra esaminare la doppia incriminabilità in abstracto, vale a dire come se fosse stato leso un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione.

23. In tale contesto, il Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro [2008/909] (...) debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta soltanto quando i fatti cui si riferisce la decisione da riconoscere costituiscano in concreto, ossia in base a una valutazione empirica, reato anche secondo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione (indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla sua denominazione), o se per soddisfare tale condizione sia sufficiente che tali fatti costituiscano generalmente (in abstracto) reato anche secondo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione».

Sulla questione pregiudiziale

24. Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta in una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, nella quale il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena vengono richiesti in relazione a fatti che sono qualificati, nello Stato di emissione, come «reato di inosservanza di una decisione formale commesso nel territorio dello Stato di emissione» e per i quali sussiste nell'ordinamento dello Stato di esecuzione un reato analogamente definito, mentre una norma nazionale di quest'ultimo Stato esige, affinché si configuri tale reato, che la decisione formale sia stata emessa da un'autorità che opera sul suo territorio.

25. In via preliminare, si deve constatare che, per fornire una risposta utile a tale questione, non è pertinente basare l'analisi della condizione della doppia incriminabilità sulle nozioni di valutazione in concreto o in abstracto.

26. A tal proposito occorre rilevare, in primo luogo, che la decisione quadro 2008/909, che è uno strumento di armonizzazione minima, non menziona tali nozioni, neppure all'articolo 7, relativo alla condizione della doppia incriminabilità.

27. In secondo luogo, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri in merito all'esatto significato di dette nozioni nel contesto della doppia incriminabilità.

28. Per rispondere alla questione come riformulata, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, per quanto riguarda i reati diversi dai 32 che sono elencati all'articolo 7, paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche nel suo ordinamento, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. In altri termini, tale disposizione permette allo Stato di esecuzione di subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che sia soddisfatto il criterio della doppia incriminabilità.

29. Dal canto suo, l'articolo 9 della decisione quadro 2008/909, relativo ai motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione, prevede, al paragrafo 1, lettera d), la facoltà per l'autorità competente dello Stato di esecuzione di rifiutare il riconoscimento della sentenza pronunciata nello Stato di emissione e l'esecuzione della pena, anch'essa inflitta in quest'ultimo Stato, nel caso in cui la condizione della doppia incriminabilità non sia soddisfatta.

30. Risulta dalla decisione di rinvio che i fatti per i quali è stato condannato il sig. Grundza, e in particolare l'inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica, non sono stati ritenuti, dall'autorità competente dello Stato di emissione, vale a dire la Repubblica ceca, riconducibili ai reati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.

31. Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, il riconoscimento della sentenza del 3 ottobre 2014 e l'esecuzione della pena cumulativa di quindici mesi di detenzione sono subordinati alla conclusione, da parte dell'autorità slovacca competente, che i fatti oggetto di tale sentenza costituiscono reato anche secondo l'ordinamento giuridico slovacco, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso nello Stato di emissione.

32. Ciò precisato, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto dei termini della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35, e dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 31).

33. Per quanto riguarda, in primo luogo, il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, va ricordato, alla pari dell'avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni, che tale disposizione definisce la portata della valutazione della doppia incriminabilità stabilendo che l'autorità competente dello Stato di esecuzione verifichi se i fatti di cui trattasi «costituiscano reato anche» secondo l'ordinamento nazionale, «indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso».

34. Come emerge dalla stessa formulazione di detto articolo 7, paragrafo 3, condizione necessaria e sufficiente per la valutazione della doppia incriminabilità è la circostanza che i fatti che hanno condotto alla condanna pronunciata nello Stato di emissione costituiscano reato anche nello Stato di esecuzione. Ne consegue che non occorre che i reati siano identici nei due Stati membri interessati.

35. Tale interpretazione è corroborata dai termini «indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione» del reato come previsto nello Stato di esecuzione, dai quali risulta chiaramente, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle conclusioni, che non è necessaria una corrispondenza esatta tra le componenti del reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione dello stesso secondo le rispettive leggi nazionali.

36. Pertanto, tale diposizione sancisce un approccio flessibile, da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, al momento della valutazione della condizione della doppia incriminabilità, per quanto riguarda sia gli elementi costitutivi del reato sia la denominazione di quest'ultimo.

37. L'elemento rilevante ai fini della valutazione della doppia incriminabilità, ai termini stessi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, consiste, così, nella corrispondenza tra gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dalla sentenza dello Stato di emissione, da un lato, e la definizione del reato conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, dall'altro.

38. Emerge dalle suesposte considerazioni che, nel valutare la doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo.

39. In secondo luogo, anche il contesto in cui si iscrivono l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 depone a favore di una siffatta valutazione della doppia incriminabilità.

40. A tal proposito occorre osservare che, a norma dell'articolo 26, la decisione quadro 2008/909 sostituisce, nelle relazioni tra Stati membri, numerosi strumenti di diritto internazionale allo scopo di sviluppare ulteriormente, ai sensi del suo punto 5, la cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze penali.

41. Orbene, a differenza di tali strumenti di diritto internazionale, la decisione quadro 2008/909 si basa, anzitutto, sul principio del reciproco riconoscimento, che costituisce, conformemente al punto 1 di tale decisione quadro, letto alla luce dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea, la quale, secondo il predetto punto 5, è fondata su una particolare fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici (v., in tal senso, sentenza dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punti 46 e 47).

42. Il principio del reciproco riconoscimento implica, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, che, in linea di principio, l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosca una sentenza trasmessa e adotti immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena.

43. Come constatato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle conclusioni, detto principio del reciproco riconoscimento ha condotto, tra l'altro, a stabilire, all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, un elenco di reati in relazione ai quali l'accertamento della doppia incriminabilità è stato abolito.

44. Anche per i reati che non figurano nel summenzionato elenco, peraltro, si deve costatare che l'articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione quadro configura una mera facoltà per lo Stato di esecuzione di subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla circostanza che sia soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità.

45. In tale contesto, detta facoltà permette agli Stati membri, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle conclusioni, di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena per un comportamento che essi non considerino moralmente sbagliato e che, quindi, non costituisce reato.

46. Risulta dagli elementi suesposti che la condizione della doppia incriminabilità costituisce un'eccezione alla regola del principio del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione della pena. Il campo d'applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, derivante dall'assenza di doppia incriminabilità, definito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, deve essere interpretato quindi in maniera restrittiva, per limitare i casi di non riconoscimento e di non esecuzione.

47. La valutazione della doppia incriminabilità operata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, alla quale fa riferimento l'articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione quadro, è volta, pertanto, a verificare se gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé penalmente perseguibili anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

48. A tal riguardo il giudice del rinvio ha rilevato che il reato oggetto del procedimento principale costituisce una violazione di una decisione formale emessa da un'autorità pubblica ceca e, di conseguenza, una lesione di un interesse tutelato dalla Repubblica ceca, di modo che, in ogni caso, non si potrebbe ritenere soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità.

49. Ciononostante, nel valutare la condizione della doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare non se l'interesse tutelato dallo Stato di emissione sia stato leso, ma se, nell'ipotesi in cui il reato in questione fosse stato commesso sul territorio dello Stato membro di detta autorità, si sarebbe ritenuto leso un interesse analogo, tutelato dal diritto nazionale di quest'ultimo Stato.

50. In terzo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, lo scopo di quest'ultima decisione è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

51. Orbene, un'interpretazione restrittiva dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione quadro contribuisce a realizzare lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, in particolare in una fattispecie in cui, come nel procedimento principale, tale persona è un cittadino dello Stato di esecuzione.

52. Nel caso di specie, risulta dagli elementi sottoposti alla Corte che il sig. Grundza è stato condannato dall'autorità giudiziaria competente della Repubblica ceca per aver, in particolare, guidato un veicolo a motore nel territorio di tale Stato membro nonostante una decisione di un'autorità pubblica ceca glielo vietasse.

53. Per valutare se la condizione della doppia incriminabilità sia soddisfatta nel procedimento principale, il giudice del rinvio, incaricato del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza di condanna, deve perciò verificare se tali elementi di fatto, vale a dire la guida di un veicolo a motore nonostante una decisione formale che la vietasse, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio dello Stato membro cui appartiene detto giudice, sarebbero stati penalmente perseguibili secondo il diritto nazionale di quest'ultimo Stato. In caso di risposta affermativa, la condizione della doppia incriminabilità deve ritenersi soddisfatta.

54. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta che l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che è da ritenere soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé penalmente perseguibili anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

Sulle spese

55. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

A. Di Majo

Codice civile

Giuffrè, 2024

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

Codice della disciplina privacy

Giuffrè, 2024

L. Alibrandi (cur.)

Codice penale

La Tribuna, 2024