Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 11 gennaio 2017, n. 6320

Presidente: Diotallevi - Estensore: Pacilli

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 29 luglio 2016 il Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa il 4 luglio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con cui era stata rigettata l'istanza dell'imputato, in atti generalizzato, tesa ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale del riesame, premesso che il S. era imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 630 c.p., rientrante tra i procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona ai sensi dell'art. 299 c.p.p., ha ritenuto che l'atto di appello non fosse stato ritualmente notificato alla persona offesa, in quanto comunicato a mezzo PEC al suo difensore e, dunque, con una modalità non consentita alle parti private nel processo penale. Da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità dell'appello proposto, atteso che l'art. 299, comma 4-bis, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 93/2013, prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari, la richiesta, proveniente dall'imputato, di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

Avverso detto provvedimento l'indagato (con l'ausilio di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'art. 299, comma IV-bis, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 93/2013. Ad avviso del ricorrente, la PEC, pervenuta al difensore della persona offesa, come attestato dal rapporto di consegna e ricevuta di accettazione, ha consentito alla predetta di avere conoscenza dell'atto, come previsto dall'art. 299 c.p.p., che impone che la persona offesa sia posta a conoscenza di eventuali richieste di modifica della misura cautelare, al fine di esercitare la facoltà di intervento nel relativo procedimento, qualora lo ritenga. Peraltro, le sentenze, richiamate nel provvedimento impugnato, stabilirebbero solo il principio per cui le parti private non possono avvalersi della PEC per interloquire con l'autorità giudiziaria, sicché non si attaglierebbero al caso in esame.

All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Non può, infatti, condividersi l'assunto del Tribunale del riesame secondo cui la notifica al difensore della persona offesa, imposta a pena di inammissibilità dall'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. trattandosi di un procedimento avente ad oggetto un delitto commesso con violenza alla persona, sarebbe stata effettuata con modalità non consentita al difensore dell'imputato, in quanto avvenuta mediante comunicazione a mezzo PEC.

A fondamento di tale assunto, il giudice del riesame ha sostenuto che nel processo penale le parti private non possono fare ricorso al menzionato mezzo informatico di trasmissione, di contro utilizzabile solo dalle cancellerie, come si desumerebbe dall'art. 16, comma 4, del d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", secondo cui: "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2-bis, artt. 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria".

Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto assunto nell'ordinanza impugnata, dal menzionato art. 16 non può trarsi la conseguenza secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla PEC.

L'art. 16, comma 4, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, infatti, è diretto a disciplinare l'utilizzo della PEC da parte delle cancellerie, come reso evidente dallo stesso tenore letterale della disposizione. Esso statuisce che, mentre nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata secondo la normativa stabilita in tema di documenti informatici, nei processi penali, invece, la cancelleria può effettuare le notifiche con la PEC solo se l'atto è diretto a persona diversa dall'imputato.

Tale norma, dunque, laddove prevede la possibilità della notificazione a mezzo PEC a "persona" diversa dall'imputato, sottende la volontà del legislatore di sottrarre a questo strumento di notifica, ma anche evidentemente ad altri analoghi, come il telefax, la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell'imputato (in questi termini cfr.: Cass., Sez. 4, n. 16622 del 31 marzo 2016, Rv. 266529). Di contro, destinatari della notifica a mezzo PEC possono essere i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, ecc.: in sintesi, tutti coloro che prendono parte ad un processo penale e che non assumono la qualità di imputato.

È evidente allora che l'unico divieto che può trarsi dal citato art. 16 è quello dell'inutilizzabilità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica).

Diversa è invece la fattispecie in esame, in cui viene in rilievo una notifica da effettuare non già all'imputato ma al difensore della persona offesa e ad opera del difensore dell'imputato.

Per essa devono ritenersi applicabili l'art. 152 c.p.p. e l'art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 e successive mod. (c.d. Codice dell'amministrazione Digitale). Il primo dispone che, "salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento"; il secondo, come sostituito dall'art. 33 d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (applicabile, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, anche ai processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibile e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico), prevede che: "1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1".

Sulla base dell'art. 48 dell'anzidetto Codice la notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che, come è di facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione).

In tale contesto normativo deve allora ritenersi che la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi dell'art. 152 c.p.p., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC, con la conseguenza che, nel caso in esame, la notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore dell'imputato al difensore della persona offesa ex art. 299 c.p.p., deve ritenersi validamente effettuata.

Tale conclusione consente di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della persona offesa, sottese all'art. 299 c.p.p., non essendo dubitabile che la comunicazione a mezzo PEC costituisce uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere certezza sulla sua ricezione.

Peraltro, non è superfluo ricordare che questa Corte ha già ritenuto validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata al difensore dell'imputato, avendo osservato che, in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo-bis, c.p.p., consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l. 18 ottobre 2012, n. 179 (cfr. Sez. 2, n. 50316 del 16 settembre 2015, Rv. 265394). Ancora più recentemente, questa Corte ha affermato che, laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore, deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sez. 4, n. 16622 del 31 marzo 2016, Rv. 266529).

Deve pertanto affermarsi che, nel caso in esame, il difensore dell'imputato ha ritualmente effettuato la notifica al difensore della persona offesa, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 299 c.p.p., con la conseguenza che l'ordinanza impugnata va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli - sezione per il riesame delle misure cautelari, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli sezione per il riesame delle misure cautelari, per l'ulteriore corso.

Depositata il 10 febbraio 2017.

P. Corso

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