Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 3 febbraio 2017, n. 2920

Presidente: Iacobellis - Relatore: Conti

IN FATTO E IN DIRITTO

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe, che aveva respinto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stato ritenuto illegittimo il diniego dell'istanza di rimborso relativo ad IRAP per gli anni 2000/2004 avanzata dal S. Francesco, esercente la professione di commercialista.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, calibrato sull'erronea applicazione della disciplina normativa in tema di partecipazione del contribuente a studio associato, è infondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di esaminare la questione relativa all'assoggettabilità ad IRAP del professionista che svolge attività presso studi professionali di terzi soggetti.

In particolare, Cass. n. 5396/2012 ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo per l'applicazione dell'IRAP a carico di un avvocato che esercitava la professione "presso l'ufficio di terzi", mediante utilizzo dei soli mezzi indispensabili (autovettura e telefono cellulare). Nella medesima prospettiva, Cass. n. 11947/2012 ha ritenuto che ove risulti che il contribuente abbia svolto attività di collaborazione presso studi altrui ed in favore dei medesimi (ai quali fatturava i suoi compensi, avvalendosi di beni e strumenti di detti studi), una volta escluso l'esercizio in forma associata della professione, manca una delle condizioni per la sussistenza dell'autonoma organizzazione e cioè che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione medesima e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Analogamente, Cass. n. 22941/2013 ha cassato la decisione di merito che non aveva esaminato la tesi del contribuente volta a sostenere di essere sprovvisto di una stabile organizzazione rilevante ai fini IRAP in quanto ospitato in uno studio associato.

Peraltro, Cass. n. 9693/2012 non ha mancato di sottolineare che ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un professionista, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata - v. anche Cass. n. 6069/2010 e Cass. n. 9276/2012 in tema di professioni medico sanitarie - infine chiarendosi dalle S.U. di questa Corte che l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività - cfr. Cass. S.U. n. 7371/2016 -.

Sulla base di tali presupposti la sentenza impugnata resiste ai rilievi censori dell'Agenzia delle entrate, essendosi pienamente conformata ai principi sopra esposti in tema di non assoggettabilità del professionista ad Irap in assenza di elementi dai quali inferire che il contribuente partecipasse ad uno studio associato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c., rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.