Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Sentenza 8 marzo 2017, n. 5889

Presidente: Virgilio - Estensore: Greco

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luigi M. propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha "dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e l'inammissibilità del ricorso introduttivo" perché tardivamente proposto, nel giudizio promosso con l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale, ai fini dell'IRPEF per l'anno 1998, venivano determinate plusvalenze conseguite con la cessione di terreni aventi destinazione edificatoria.

Secondo il giudice d'appello, infatti, l'inosservanza della forma di spedizione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in busta chiusa in luogo del prescritto piego - non comportava improcedibilità del ricorso quando la sua tempestività risultasse provata dalla apposizione del protocollo e dalla data di arrivo da parte della Commissione tributaria adita; nella specie il ricorso era stato spedito in busta chiusa tempestivamente il 21 maggio 2004, ma era stato acquisito nella disponibilità materiale dell'ufficio competente il 25 maggio, e quindi oltre il termine massimo di impugnazione, che era il 23 maggio.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente assume che la spedizione del ricorso a mezzo posta in busta chiusa, anziché in plico senza busta, costituirebbe una mera irregolarità, quando il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati.

Il motivo è fondato, ove si consideri che questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario "la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; poiché, infatti, la prescrizione relativa all'invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario" (Cass. n. 915 del 2006, n. 15309 del 2014).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

M. Di Pirro

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