Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 10 aprile 2017, n. 9148

Presidente: Canzio - Estensore: Nappi

FATTI DI CAUSA

La Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sull'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti da Vincenzo F. per l'inadempimento di un contratto di pegno di obbligazioni argentine stipulato nella Repubblica di San Marino.

La ricorrente propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso Vincenzo F.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la giurisdizione del giudice italiano sia stata ritenuta dalla Corte d'appello di Bologna sulla base della sola qualifica di consumatore riconosciuta a Vincenzo F., senza alcun accertamento dei criteri di collegamento cui l'art. 15 del Regolamento CE n. 44 del 2001 condiziona l'attribuzione della giurisdizione al giudice del domicilio del contraente non professionale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d'appello di Bologna abbia ritenuto inefficace nei confronti di Vincenzo F. la clausola derogatoria della giurisdizione contenuta nel contratto controverso, benché, come dedotto con il primo motivo, fosse nel caso in esame inapplicabile la speciale tutela del consumatore prevista dall'art. 17 del Regolamento CE n. 44 del 2001.

2. Il ricorso è infondato.

Entrambi i motivi d'impugnazione sono argomentati infatti sulla base dell'assunto che il pur possibile riconoscimento della giurisdizione del domicilio del contraente consumatore manchi del preliminare necessario accertamento dei criteri di collegamento previsti dall'art. 15 del Regolamento CE n. 44 del 2001 all'epoca vigente.

Sennonché tra i criteri di collegamento indicati nella norma citata assume particolare rilievo nel caso in esame il fatto che il contratto sia stato concluso con una banca «le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro».

Vero è infatti che tale accertamento, come deduce la ricorrente, non è stato compiuto dalla Corte d'appello di Bologna. Ma nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che, ai fini della decisione su una questione certamente processuale qual è quella di giurisdizione, la Corte di cassazione debba conoscere non solo dei fatti processuali bensì di tutti i fatti, anche esterni al processo, dai quali la soluzione della questione dipenda (Cass., sez. un., 10 luglio 2003, n. 10840; 22 luglio 2002, n. 10696; 27 giugno 2002, n. 9338; 10 agosto 2000, n. 560; 26 novembre 2008, n. 28166).

Sicché questa Corte può presumere, trattandosi di fatto notorio, che una banca con sede nella Repubblica di San Marino svolga anche in Italia la sua attività imprenditoriale.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

L. Alibrandi (cur.)

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F. Tundo (cur.)

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G. Basile

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