Corte di cassazione
Sezione IV civile (lavoro)
Sentenza 13 aprile 2017, n. 9598

Presidente: Nobile - Estensore: Patti

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 27 ottobre 2015, la Corte d'appello di Brescia rigettava la domanda di A. Antonino di impugnazione del licenziamento intimatogli per giusta causa il 28 febbraio 2014 da S.A.B. Autoservizi s.r.l.: così riformando la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione datoriale avverso l'ordinanza emessa in rito Fornero, che aveva invece accolto la domanda del lavoratore.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, contrariamente al Tribunale, la ricorrenza della giusta causa (pure contestata e indicata nell'atto di licenziamento) nel programmato illegittimo prolungamento del periodo di congedo accordato dal 20 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, mercé l'espediente della simulazione di uno stato di malattia dal 17 al 19 dicembre 2013: fatto diverso dalla mera "simulazione di malattia o sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo di servizio", sanzionato con misura conservativa (sospensione dal servizio) dall'art. 42, all. A, r.d. 148/1931, ritenuto dal primo giudice.

Con atto notificato il 3 dicembre 2015 A. Antonino ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste la società datrice con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 42, secondo comma, n. 7, all. A, r.d. 148/1931, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sull'erroneo assunto di ricorrenza di una giusta causa non riconducibile ai fatti contestati e pure in contrasto con la previsione tipizzata del codice disciplinare di simulazione di malattia (tra l'altro accertata da certificato medico incontestato), semplicemente aggravata da elementi accessori aggravanti, tuttavia non integranti fatti diversi, autonomamente sussumibili nella clausola elastica della giusta causa.

2. Esso è infondato.

2.1. La denunciata violazione della norma di diritto relativa alla giusta causa non sussiste.

La censura non pone, infatti, una questione di sindacabilità, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. "elastica", che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 22 marzo 2016, n. 5592; Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass., Sez. un., 18 novembre 2010, n. 23287).

2.2. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto in ordine al carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, in esito alla valutazione, propria del giudice di merito: da un lato, della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale; dall'altro, della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (Cass. 16 ottobre 2015, n. 21017; Cass. 4 marzo 2013, n. 5280; Cass. 18 settembre 2012, n. 15654; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144).

E l'accertamento del principio di proporzionalità, di competenza esclusiva del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, qualora adeguatamente motivato (Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 19 gennaio 1998, n. 437): come appunto nel caso di specie, con l'inequivocabile riferimento comprovato alla gravità delle conseguenze della condotta contestata (dall'ultimo capoverso di pg. 10 al primo di pg. 11 della sentenza).

2.3. La censura consiste piuttosto in una negazione della pertinenza della norma di legge applicata alla contestazione, infondatamente pretesa solo ex contractu.

Ma la giusta causa è stata chiaramente invocata, tanto nella contestazione disciplinare quanto nell'intimazione di licenziamento, sia sotto il profilo della lesione definitiva e irreparabile del vincolo fiduciario (nella quale detta "clausola elastica" appunto consiste), sia del richiamo alla disciplina anche di diritto comune (come illustrato dal penultimo capoverso di pg. 5 al primo periodo di pg. 6 della sentenza): con la conseguente corretta qualificazione dell'ipotesi di licenziamento intimato.

2.4. Sicché la doglianza ha ad oggetto, non tanto l'esatta interpretazione di norme né il corretto esercizio del processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge denunciata, quanto piuttosto l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento: e pertanto il diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 22 marzo 2016, n. 5592; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).

2.5. E d'altro canto, la sentenza impugnata è insindacabile nell'odierna sede di legittimità, per l'inammissibile sollecitazione ad una rivisitazione critica dell'accertamento e della valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito: ciò esorbitando da ogni profilo di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, posto che il sindacato di logicità del giudizio di fatto non equivale a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), nel caso di specie motivato con esauriente argomentazione, esente da vizi logici né giuridici (per le ragioni illustrate dal secondo capoverso di pg. 7 al primo capoverso di pg. 11 della sentenza); anche in riferimento alla valutazione, corretta né contraddittoria, dei limiti di rilevanza probatoria della certificazione medica della malattia, non ostativa all'assunto della sua simulazione (in mancanza di esame obiettivo del paziente, avendo essa avuto ad oggetto quanto da questi riferito al medico: così dal quarto all'undicesimo alinea di pg. 10 della sentenza).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna A. Antonino alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

A. Contrino e al. (curr.)

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